Trattasi, nella fattispecie, di opposizione ad un avviso di addebito emesso dall'azienda, che aveva accertato l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra la società opponente (gerente una darsena) ed un soggetto che con la stessa aveva stipulato nel 2003 un contratto di collaborazione, prorogatosi di fatto fino al 2014 e riguardante prestazioni specialistiche di consulenza in campo marittimo (ormeggi, riparazioni delle imbarcazioni, preventivi ecc.), procedendo al conseguente addebito della contribuzione obbligatoria dovuta per il medesimo periodo.
Il Tribunale del Lavoro di Venezia (Dott.ssa Ferretti), in primo luogo, ha affermato che tanto il D.Lgs. 276/03 (art. 69) che la successiva L.92/12 (inapplicabile ratione temporis) introducono bensì la presunzione per cui i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa o a progetto, in difetto di progetto, sono considerati rapporti di lavoro subordinato, ma in entrambi i casi si tratta di una presunzione relativa, e il committente ha sempre la possibilità di fornire la prova contraria. Occorre dunque sempre accertare, in concreto, se l'attività del collaboratore sia svolta con modalita' concrete analoghe a quelle dei lavoratori dipendenti dell'impresa.
Nel merito, il Tribunale ha escluso la subordinazione, ribadendo un orientamento ormai costante della giurisprudenza in base al quale caratteristica essenziale del rapporto di lavoro subordinato è la soggezione del prestatore al potere direttivo (traducentesi in ordini più o meno specifici a seconda che l’attività sia esecutiva, concettuale o direttiva) di controllo sulla prestazione e disciplinare da parte del datore di lavoro. Quanto agli altri “sintomi” di subordinazione, come il rispetto di un orario di lavoro, l’utilizzo di un ufficio, il coordinamento con il personale dipendente del committente, essi sono stati esclusi in concreto, fermo restando che per giurisprudenza ormai costante gli stessi non hanno di per sé rilevanza decisiva in assenza di soggezione al potere direttivo, di controllo e disciplinare del datore.
(Avv. Marco Barbieri - Avv. Enrico Rocco)