LOCAZIONI ABITATIVE. DUE INTERESSANTI PRONUNCE DELLE SEZIONI UNITE



Sentenze n. 18213 e 18214 del 17/09/2015 - Le novità a cura dell'Ufficio del Massimario della Cassazione (www.cortedicassazione.it)


LOCAZIONE AD USO ABITATIVO – REGISTRAZIONE PER CANONE INFERIORE AL REALE – CONSEGUENZE EX ART. 13 DELLA L. N. 431 DEL 1998

Le Sezioni Unite, risolvendo una questione di massima, con la sentenza n. 18213 del 17/09/2015, hanno affermato che, ai sensi dell’art. 13, comma 1, della l. n. 431 del 1998, in ipotesi di locazione ad uso abitativo registrata per un canone inferiore al reale, il contratto resta valido per il canone apparente, mentre l'accordo simulatorio relativo al maggior canone è affetto da nullità, insanabile dall’eventuale registrazione tardiva. Qui la sentenza integrale.

LOCAZIONE AD USO ABITATIVO – PRESCRIZIONE DI FORMA SCRITTA EX ART. 1 DELLA L. N. 431 DEL 1998 – VIOLAZIONE – CONSEGUENZE

Con la sentenza n. 18214 del 17/09/2015 hanno inoltre affermato che il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta richiesta dall’art. 1, comma 4, della l. n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, attesa la “ratio” pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale, eccettuata l’ipotesi in cui la forma verbale sia stata imposta dal locatore, nel qual caso l’invalidità è una nullità di protezione del conduttore, solo da lui denunciabile. Qui la sentenza integrale.

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Giurisprudenza

Gb 22.09.2015
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