IL TESTO DELLE ULTIME NORME PROCESSUALI CIVILI COORDINATO CON LE SUCCESSIVE MODIFICHE



Si ritiene di fare cosa utile nel pubblicare il testo del decreto Legge 18/2020 così come convertito con modificazioni in legge e le ulteriori modifiche, differentemente evidenziate, previste dai successivi decreti legge 23/2020 e 28/2020.


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Non si ritiene che sia mai accaduto che una norma processuale introdotta con Legge di conversione (Legge 24 aprile 2020, n. 27, pubblicata ieri) contenente modifiche ad un precedente Decreto Legge (DL. 17 Marzo 2020 n. 18) sia stata pubblicata con delle modifiche già pendenti previste da altro Decreto Legge (DL. 8 Aprile 2020 n. 23) e, a sua volta emendata, il giorno stesso della sua entrata in vigore (oggi), da un ulteriore Decreto Legge (DL. 30 aprile 2020 n. 28, in vigore da oggi) contenente modifiche delle modifiche.

La pericolosa situazione di sovrapposizione di modifiche tra il DL.18/2020, la sua legge di conversione e il DL. 23/2020 era già stata segnalata in sede parlamentare durante la conversione in legge del decreto ma senza esito, anzi peggiorata il giorno stesso della sua pubblicazione dalla ulteriore pubblicazione del successivo DL. 28/2020.

Dai Lavori Preparatori Dei Progetti Di Legge Della Camera (Atto Camera: 2463)

(… Si osserva che l’entrata in vigore della legge di conversione del decretolegge n. 18/2020 potrebbe determinare incertezze interpretative in merito all’applicazione delle disposizioni sulla sospensione dei termini. Alla luce di ciò, si valuti l’opportunità di coordinare il testo dell’art. 83 con quello dell’articolo 36 del decreto legge 23/2020.)

(…si pone l’esigenza di coordinamento con ulteriori misure del decreto-legge n. 23 del 2020; in particolare la sospensione di termini dei procedimenti in materia di giustizia e amministrativi prevista fino al 15 aprile 2020 dal provvedimento in esame, rispettivamente, all’articolo 83, commi 1 e 2, e 84, da un lato, e all’articolo 103, commi 1 e 5, dall’altro lato, risulta ora prevista, ai sensi del decreto-legge n. 23, fino all’11 maggio per i termini in materia di giustizia e fino al 15 maggio per i termini amministrativi; ragioni di coerenza sistematica e il principio della successione delle leggi nel tempo inducono a ritenere che i termini vigenti, anche una volta entrata in vigore la legge di conversione, saranno quelli dell’11 e del 15 maggio 2020; ciò anche in considerazione del fatto che il termine del 15 aprile è presente nel testo originario del decreto-legge n. 18, entrato in vigore anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 23, e non è frutto di un intervento parlamentare; si segnala comunque l’opportunità, anche alla luce della complessità delle disposizioni contenute dagli articoli 83, 84 e 103, di evitare un simile intreccio « tra disposizioni contenute in provvedimenti urgenti contemporaneamente all’esame del Parlamento » …).

Per questo motivo si ritiene di fare cosa utile nel pubblicare il testo del decreto legge 18/2020 così come convertito con modificazioni in legge ed, evidenziate, le ulteriori modifiche previste dai successivi decreti legge 23/2020 e 28/2020.

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Gb 01.05.2020
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