APPROVATO L'EMENDAMENTO CHE CANCELLA L'OBBLIGATORIETA' DELLA POLIZZA INFORTUNI AVVOCATI



Permane l'obbligo solo per i collaboratori, dipendenti e praticanti

Vedasi il Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. (GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017)


(( Art. 19-novies Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria 
 
  1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge  31  dicembre  2012,  n.247, le parole: « a se' e » sono soppresse. )) 


Riferimenti normativi 
 
- Si riporta il testo  del  comma  2  dell'articolo  12 della legge 31 dicembre  2012,  n.  247  (Nuova  disciplina 
dell'ordinamento   della   professione    forense),    come modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Assicurazione per la responsabilita' civile e assicurazione contro gli infortuni 
1. Omissis. 
2. All'avvocato, all'associazione o alla  societa'  tra professionisti e' fatto obbligo di stipulare, anche per  il tramite  
delle  associazioni  e  degli  enti  previdenziali forensi,  apposita  polizza  a  copertura  degli  infortuni derivanti ai
propri collaboratori, dipendenti e  praticanti in conseguenza dell'attivita' svolta  nell'esercizio  della professione
anche fuori dei  locali  dello  studio  legale, anche in qualita' di sostituto o di  collaboratore  esterno occasionale.
Omissis.".
 

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Attualità

GB 06.12.2017
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