FORUM DESTINATAE SOLUTIONIS: UN'INTERESSANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI FIRENZE



Commento a Sentenza n. 3042/2017 del Tribunale di Firenze


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Si segnala una recente sentenza del Tribunale di Firenze che affronta il tema della competenza per territorio nelle cause relative ad obbligazioni pecuniarie.

La controversia aveva ad oggetto il pagamento del compenso per l'attività di progettazione architettonica.

La presunta committente convenuta aveva contestato sia il conferimento dell'incarico che la quantificazione del compenso, che il professionista aveva fatto liquidare dal competente Ordine professionale, in assenza di un contratto a monte.

La C.T.U. espletata in corso di causa aveva notevolmente ridotto (circa del 50%) la quantificazione operata dall'Ordine.

Al termine dell'istruttoria, il Tribunale di Firenze ha dichiarato la propria incompetenza per territorio e la nullità del decreto ingiuntivo opposto, sulla base della recente sentenza delle S.U. della Cassazione n. 17989/2016. 

Pacifico che l'obbligazione "dedotta in giudizio" non è quella di prestazione d'opera professionale, ma quella di pagamento di una somma di denaro a titolo di compenso ed escluso il ricorso - nella fattispecie - ai criteri del foro generale delle persone giuridiche ex art. 19 c.p.c. e del foro alternativo del luogo di conclusione del contratto, il Tribunale fiorentino si è soffermato sul criterio del forum destinatae solutionis ex art. 20 c.p.c. e 1182 cc.

Le Sezioni Unite, citate in sentenza, hanno risolto un contrasto giurisprudenziale circa il concetto di obbligazione pecuniaria rilevante ai sensi dell'art. 1182 c.p.c., comma 3, tra:

a) un primo orientamento secondo cui, ove la somma di danaro oggetto dell'obbligazione debba essere ancora determinata dalle parti o, in loro sostituzione, liquidata dal Giudice mediante indagini ed operazioni diverse dal semplice calcolo aritmetico, trova applicazione l'art. 1182, comma 4, secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio che il debitore ha al tempo della scadenza;

b) un secondo orientamento (al quale vengono ricondotte Cass. 7674/2005, 12455/2010, 10837/2011) secondo cui il forum destinatae solutionis previsto dall'art. 1182, comma 3, è applicabile in tutte le cause aventi ad oggetto una somma di denaro qualora l'attore abbia richiesto il pagamento di una somma determinata, non incidendo sulla individuazione della competenza territoriale la maggiore o minore complessità dell'indagine sull'ammontare effettivo del credito, che attiene esclusivamente alla successiva fase di merito. Secondo quest'ultimo orientamento, è irrilevante che la prestazione richiesta non sia convenzionalmente prestabilita, essendo sufficiente che l'attore abbia agito per il pagamento di una somma da lui puntualmente indicata.

Le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto nel senso che "rientrano nella previsione di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico. L'ammontare della somma dovuta potrà risultare direttamente dal titolo originario, che la precisi, oppure solo indirettamente dallo stesso, allorchè questo indichi il criterio o i criteri applicando i quali tale somma va determinata (cfr. Cass. 19958/2005). Deve trattarsi, però, di criteri stringenti, tali, cioè, che la somma risultante dalla loro applicazione sia necessariamente una ed una soltanto (omissis)".
"Può in conclusione enunciarsi il seguente principio di diritto: Le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell'art. 1182, terzo comma c.c. sono - agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 comma secondo, n. 3, c.c., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell'art. 20, ultima parte, c.p.c. - esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal Giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l'art. 38, ultimo comma, c.p.c.".

Come sopra accennato, il Tribunale di Firenze, in applicazione di tale principio di diritto, tenuto conto che il professionista aveva agito in sede monitoria in forza di una quantificazione unilaterale del credito asseritamente vantato e non sulla scorta di un atto negoziale di conferimento di incarico professionale, contenente l'indicazione dell'esatto ammontare del compenso per l'opera affidata, ovvero l'indicazione dei criteri per determinarlo senza margini discrezionali, ha dichiarato la propria incompetenza per territorio in favore del Foro generale delle persone giuridiche ex art.19 c.p.c.

(Commento a cura degli avv.ti Marco Barbieri ed Enrico Rocco)

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Avv.silvestrini 22.11.2017
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