CANCELLATA (FORSE) L'OBBLIGATORIETA' DELLA POLIZZA INFORTUNI AVVOCATI. DEPOSITATI TRE EMENDAMENTI NEL DL FISCALE 148/2017



LA NOVITÀ ARRIVA PROPRIO IL GIORNO DELLA SCADENZA PER LA STIPULA
(FONTE www.sportellodeidiritti.org - www.senato.it)


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https://www.cameracivileveneziana.it/news/visual.php?num=92445

Con tre emendamenti al DL fiscale 148/2017 è stata chiesta la cancellazione dell’obbligo dall'assicurazione per infortuni degli avvocati proprio nei giorni di scadenza del termine per la stipula e dell'obbligo di comunicazione degli estremi al proprio Ordine.

Una proposta (sinceramente tardiva) del CNF che il Ministro della Giustizia Andrea Orlando aveva accolto nei giorni scorsi con favore ma che, attualmente, è ancora fonte di molta confusione. Questo perché se da un lato la legge ha introdotto l’obbligo di polizza infortuni per avvocati, praticanti e collaboratori, negli ultimi giorni sono state numerose le notizie circa la sua possibile abolizione.

L’ultima novità arriva non soltanto dalla Commissione Bilancio del Senato, dove sono stati presentati i vari emendamenti, ma anche dall’Ordine degli Avvocati di Roma, che durante l’Adunanza del 9 novembre 2017 ha sospeso in via provvisoria, fino a conclusione dell’iter parlamentare, l’adozione di provvedimenti per avvocati e collaboratori in caso di mancata stipula della polizza infortuni.

Si andrebbe così a risolvere una delle maggiori criticità introdotte con l’art. 12 della Legge 247/2012. Per chiarezza si rammenta che gli emendamenti, che dovevano essere depositati entro il 9 novembre, devono ancora essere discussi e pertanto non sono ovviamente stati approvati e tantomeno in vigore. 

Il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2018 inizierà il suo iter per la conversione in legge il 15 novembre 2017, giorno in cui partiranno i lavori al Senato e gli emendamenti dovranno esser discussi e approvati entro la data di scadenza per la conversione del DL 148/2017, fissata al 15 dicembre 2017.

Art. 12 - Assicurazione per la responsabilità civile e assicurazione contro gli infortuni

1. L'avvocato, l'associazione o la società fra professionisti devono stipulare, autonomamente o anche per il tramite di convenzioni sottoscritte dal CNF, da ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi, polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato rende noti al cliente gli estremi della propria polizza assicurativa. 

2. All'avvocato, all'associazione o alla società tra professionisti è fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali  forensi,  apposita  polizza  a  copertura  degli  infortuni  derivanti  a  sè  e  ai  propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attività svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualità di sostituto o di collaboratore esterno occasionale. 

3. Degli estremi delle polizze assicurative e di ogni loro successiva variazione è data comunicazione al consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza delle disposizioni previste nel presente articolo costituisce illecito disciplinare. 

5. Le condizioni essenziali e i massimali minimi delle polizze sono stabiliti e aggiornati ogni cinque anni dal Ministro della giustizia, sentito il CNF.

Ecco gli emendamenti presentati sul punto (Link al dossier sul sito del Senato):

(Estratto dal - Resoconto sommario n. 820 del 08/11/2017 - Legislatura 17ª - 5ª Commissione permanente)

19.0.52

LUMIA, CAPACCHIONE, CIRINNÀ, CUCCA, FILIPPIN, GINETTI, LO GIUDICE, PAGLIARI, TOMASELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis. (Semplificazione degli obblighi assicurativi nella professione forense)

        1. All'articolo 12, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, le parole: "infortuni derivanti a sé e ai propri collaboratori" sono sostituite con le seguenti: "infortuni derivanti ai propri collaboratori" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'assicurazione deve essere prevista a favore dei collaboratori, praticanti e dipendenti per i quali non sia operante la copertura assicurativa obbligatoria I.N.A.I.L.".

        2. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».


 

19.0.90

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 19-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

        1. Al comma 2 dell'articolo 12 della Legge 31 dicembre 2012, n. 247 le parole: "a sè e" sono soppresse».


 

19.0.91

BUCCARELLA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, PUGLIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria)

        1. Il comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 è abrogato».


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Gb 12.11.2017
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