TERMINE DI DECADENZA PER MANCATA CONTESTAZIONE EX ART. 14 L. 689/81



Commento a Sentenza della Corte d'Appello di Venezia


Il fatto:

In data 9.12.2009 ARPAV di Venezia notificava due verbali di contestazione per diverse violazioni del D.Lgs. 152/2006, applicando la sanzione prevista dall’art. 258 del medesimo decreto (violazioni in tema di smaltimento di rifiuti).

Entrambi i verbali venivano impugnati con memoria difensiva, alla quale faceva seguito l’audizione personale degli interessati, quindi con ordinanza dirigenziale n. 2013/515 del 4.12.2013, la Provincia di Venezia, parzialmente accogliendo le osservazioni, dimezzava le sanzioni.

Le ordinanze venivano tempestivamente impugnate avanti il Tribunale di Venezia, eccependosi la loro illegittimità nel merito e, in via preliminare, la decadenza dell’amministrazione ex art. 14 L. 689/81 per non aver rispettato il termine di 90 giorni tra l’accertamento e la contestazione del fatto.

Con sentenza n. 590 del 16.2.2015 il Tribunale, dopo aver rigettato l’eccezione di decadenza, annullava nel merito la prima ordinanza e confermava la seconda, compensando le spese di lite.

Con ricorso depositato il 5.8.2015, la Provincia di Venezia proponeva appello avverso la predetta sentenza, mentre gli appellati, in via di appello incidentale, riproponevano l’eccezione di decadenza per violazione dell’art. 14 L. n. 689/81.

La Corte, con la sentenza in commento, ha accolto l’appello incidentale senza esaminare il merito del gravame.

Infatti, ha osservato la Corte (pur implicitamente facendo propria la tesi, ormai tralatizia, per cui il dies a quo per il computo del termine – perentorio - non può coincidere con l’acquisizione della notizia, ma deve tenersi conto del tempo necessario alla valutazione degli elementi acquisiti) nella fattispecie l’Amministrazione non ha fornito alcuna prova di attività istruttoria o valutativa successiva all’acquisizione della documentazione richiesta all’azienda.

Al contrario, è stato provato che ARPAV aveva richiesto la documentazione integrativa dopo il sopralluogo del 27.5.2009 e l’aveva acquisita il 4.6.2009, mentre l’appellante (benchè su di lei gravasse l’onere) non ha fornito alcuna prova circa integrazioni documentali o attività istruttoria ulteriore e successiva a tale data.

Dunque, il 4.6.2009 la Provincia era in possesso di tutti i documenti ed in grado di valutare le circostanze di fatto e procedere alla contestazione nel giro di breve tempo.

Tenuto conto che i verbali di contestazione erano stati notificati solo il 4.12.2009, l’appello incidentale è stato accolto, con condanna della Provincia alla rifusione delle spese di lite ed ex art. 13 c. 1 quater D.P.R. 115/2002.

(Commento a cura degli Avv.ti Marco Barbieri ed Enrico Rocco)

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Gb 26.10.2017
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