CASSA FORENSE. IMPORTANTE COMUNICATO AGLI ISCRITTI.



Il Comitato dei Delegati in data 29 settembre 2017 ha deliberato la sospensione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo integrativo minimo obbligatorio. Ora spetta al Ministero vigilante approvare la delibera


Il Comitato dei Delegati in data 29 settembre 2017 ha deliberato la sospensione per gli anni dal 2018 al 2022 del contributo integrativo minimo obbligatorio, di cui all'art. 7 primo comma, lettera b) del Regolamento di attuazione dell’art. 21 commi 8 e 9 Legge n. 247/2012. In particolare si è deciso che tale contributo “ non è dovuto per gli anni dal 2018 al 2022. Anche per tali anni resta comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell'effettivo volume di affari IVA dichiarato" e ripetibile nei confronti del cliente. La parola passa ora ai Ministeri vigilanti che dovranno approvare il deliberato adottato da Cassa Forense. Il Presidente Avv. Nunzio Luciano afferma che quanto deliberato "è in linea coerente con le misure già adottate e con quelle allo studio, finalizzate a contenere e a combattere le difficoltà nelle quali, purtroppo, ancora versa molta parte dell’Avvocatura e, segnatamente, quella più giovane".

 

 
REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012
(Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni - Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014- G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014)
 
(Omissis)
 
Art. 7 Contributi minimi dovuti e agevolazioni per i primi anni di iscrizione
1. I contributi minimi dovuti dagli iscritti, per ogni anno di iscrizione alla Cassa, sono i seguenti:
a) Contributo minimo soggettivo: € 2.780,00 per il 2014;
b) Contributo minimo integrativo: € 700,00 per il 2014;
c) Contributo di maternità: € 151,00 per il 2014.
2. Il contributo soggettivo minimo, di cui al 1° comma, lett. a), è ridotto alla metà per i primi 6 anni di iscrizione alla Cassa, qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. Restano invariate le percentuali per il calcolo dei contributi dovuti in autoliquidazione di cui all’art. 2 comma 1, all’art. 3 e all’art. 4 del Regolamento dei contributi.
3. Il contributo minimo integrativo di cui al 1° comma lett. b) non è dovuto per il periodo di praticantato nonchè per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all’Albo. Per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l’iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età. E’ comunque dovuto il contributo integrativo nella misura del 4% dell’effettivo volume di affari IVA dichiarato.
4. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b) sono esclusi a partire dall’anno solare successivo a quello della maturazione del diritto a pensione di vecchiaia. Sono comunque dovuti i contributi soggettivo ed integrativo nella misura percentuale prevista dal Regolamento dei contributi nei confronti dei pensionati di vecchiaia che restano iscritti all’Albo degli Avvocati o all’Albo speciale per il patrocinio dinanzi le giurisdizioni superiori.
5. I contributi minimi di cui al comma 1, lett. a) e b), sono annualmente rivalutati con le modalità previste dall’art. 8 del Regolamento dei contributi. Il contributo di maternità di cui al comma 1, lett. c) viene annualmente determinato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del D.lgs. 151/2011, in relazione all’andamento della spesa per indennità di maternità.
6. Entro il 31 dicembre dell’anno successivo all’entrata in vigore del presente Regolamento le agevolazioni per i minimi contributivi di cui al 2° e 3° comma, saranno oggetto di valutazione e verifica da parte del Comitato dei Delegati per la loro eventuale revisione. La relativa delibera è sottoposta all’approvazione dei Ministeri vigilanti.
 

Condividi su Facebook

Ricevi gli aggiornamenti su CASSA FORENSE. IMPORTANTE COMUNICATO AGLI ISCRITTI., Attualità e gli altri post del sito:


Newsletter: (gratis Info e privacy)

Attualità

Gb 08.10.2017
Tag: > > > >