NOVITA’ DEL DDL 2284 DI RIFORMA DEL PROCESSO CIVILE



Disegni di legge, Atto Senato n. 2284 - XVII Legislatura


LEGGI QUI L'INTERO 'FASCICOLO ITER' DEL DDL.2284 SENATO

Sono molteplici le novità contenute nel DDL sulla riforma del processo civile, già approvato alla Camera e in discussione al Senato.

Tra le più significative, segnaliamo:

1.      ABOLIZIONE DEI TRIBUNALI E PROCURE MINORILI con passaggio delle relative competenze ai Tribunali Ordinari, in apposite Sezioni Specializzate;

2.      INTRODUZIONE DELLA NEGOZIAZIONE ASSISTITA, anche in materia di lavoro, ma solo in via facoltativa;

3.      AMPLIAMENTO DELLE COMPETENZE AFFIDATE ALLE SEZIONI SPECIALIZZATE IN MATERIA DI IMPRESA, comprendendo ad esempio anche le controversie in materia di società di persone e le azioni di classe;

4.      OBBLIGATORIETA’ DEL RITO SOMMARIO, di fronte al Giudice Monocratico, lasciando la trattazione con il rito ordinario per le cause di competenza del Tribunale Collegiale. Tale rito sommario dovrebbe prevedere la fissazione di una prima udienza entro tre mesi; termini perentori per eccezioni, conclusioni e mezzi di prova; esclusione del potere del Giudice di disporre la conversione al rito ordinario; la conclusione con sentenza concisa;

5.      INASPRIMENTO DELLE SANZIONI PER LE CD LITI TEMERARIE: con previsione di condanna dal doppio al quintuplo delle spese legali e ulteriore pagamento sanzione alla Cassa delle ammende;

6.      CODIFICAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA SINTETICITA’ DEGLI ATTI da attuarsi anche “nell’ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi”;

7.      RECUPERO DEI CREDITI FACILITATO: con possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo allegando fatture accompagnate da una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che le stesse sono annotate nelle scritture contabili e obbligo del Giudice di concedere sempre provvisoria esecutorietà parziale per le somme non contestate in pendenza di opposizione;

8.      NELLE ESECUZIONI: le vendite immobiliari potranno avvenire solo con le modalità telematiche; gli immobili pignorati dovranno essere liberati a partire dalla nomina del custode; l’espropriazione di beni indivisi avverrà non pro quota ma per l’intero; i veicoli pignorati dovranno essere inseriti in apposite banche dati; il Giudice potrà chiudere il procedimento esecutivo anticipatamente dopo tre esperimenti ed un quarto a prezzo libero;

9.      RIDUZIONE DEL TERMINE PER LE IMPUGNAZIONI, con eliminazione del cd termine lungo e introduzione di un unico termine di 90 giorni per tutti i tipi di impugnazione a decorrere dalla data di “comunicazione” del provvedimento integrale da parte della Cancelleria; estensione del “filtro” in appello anche ai provvedimenti emessi a seguito di procedimento sommario di cognizione; ampliamento del rito Camerale in Cassazione.

Relazione a cura della collega Anna Pericoli

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GB 10.03.2017
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