SEPARAZIONE. SUSSISTE IL DIRITTO D’ACCESSO ALLA DOCUMENTAZIONE FISCALE, REDDITUALE E PATRIMONIALE DELL'ALTRO CONIUGE



Sentenza del TAR Puglia del 31.01.2017 in materia di accesso agli atti ex L. n. 241/1990, conf. T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 61 del 19.01.2017


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Si segnala un'interessante sentenza resa dal TAR di Puglia il 31.01.2017 (Est. Casalanguida), in materia di accesso agli atti ex L. n. 241/1990.

Il TAR ha stabilito che deve essere riconosciuto al coniuge, in pendenza del giudizio di separazione o divorzio, il diritto di accesso regolato dalla legge 241 del 1990, in relazione alla documentazione fiscale, reddituale e patrimoniale dell'altro coniuge e ciò al fine di difendere il proprio interesse giuridico, attuale e concreto, la cui necessità di tutela sia reale ed effettiva e non semplicemente ipotizzata.

Tale principio deve considerarsi consolidato anche alla luce delle precedenti pronunce già rese sul punto (ex multis, da ultimo, T.A.R. Veneto, sez. I, sent. n. 61 del 19.01.2017).

Non deve quindi ritenersi idonea la motivazione posta a fondamento dell'eventuale diniego di accesso da parte dell’Agenzia delle Entrate, con cui si assuma che le “comunicazioni” relative ai rapporti finanziari non costituirebbero documento ai sensi della normativa in materia di accesso agli atti.

Gli atti in questione, infatti, rientrano nell’ampia nozione di documento amministrativo di cui all’art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, trattandosi di atti utilizzabili dall’Amministrazione finanziaria per l’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, ancorché non formati da questa.

Alla luce del disposto di cui all’art. 7 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 605, e della consolidata giurisprudenza resa sul punto, dette "comunicazioni" non possono essere qualificate, né come atti interni privi di ogni rilevanza giuridica, né quali mere informazioni, rispetto alle quali sarebbe richiesta all’Amministrazione una non esigibile attività di elaborazione e/o estrapolazione.

Inoltre, con la modifica della legge n. 241 del 1990, operata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15, è stata codificata la prevalenza del diritto di accesso agli atti amministrativi e considerato recessivo invece l’interesse alla riservatezza dei terzi, quando l’accesso sia esercitato prospettando l’esigenza della difesa di un interesse giuridicamente rilevante e tale deve ritenersi la tutela degli interessi economici e della serenità dell’assetto familiare, soprattutto nei riguardi dei figli minori delle parti  in causa.

Tale interesse prevale o quantomeno deve essere contemperato con il diritto alla riservatezza previsto dalla normativa vigente in materia di accesso a tali documenti “sensibili” del coniuge.

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(Nota a cura dell'avv. Elisa Silvestrini)

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Avvsilvestrini 03.03.2017
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