DOMANDE DI ESONERO DAL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI MINIMI 2017 EX ART.10 DEL REGOLAMENTO EX ART. 21, L. 247/2012



Si riporta avviso della Cassa Forense del 20 Gennaio 2017


DOMANDE DI ESONERO EX ART.10

DEL REGOLAMENTO EX ART. 21, L. 247/2012

 

 

Si comunica che, a partire da lunedì 6 febbraio 2017, sarà disponibile sul sito web della Cassa la funzionalità per la presentazione dell'istanza di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2017, ex art. 10 Regolamento di attuazione art. 21 legge 247/2012.

Si precisa che l'esonero può essere chiesto, per una sola volta nell'arco dell'intera vita professionale ed esclusivamente in presenza di uno dei casi previsti dal settimo comma dell'art. 21, legge 247/2012 [Vedasi in calce].

Per la sola ipotesi di maternità/adozione l’esonero dal pagamento della contribuzione minima può essere estesa fino a tre anni in presenza di una pluralità di eventi.

Le domande di esonero dal pagamento dei contributi minimi 2017 (fermo restando quanto dovuto per il contributo di maternità e quanto dovuto in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari iva, prodotti nel limite massimo del contributo soggettivo complessivamente dovuto ai sensi dell’art. 7 del regolamento di attuazione dei commi 8 e 9 dell’art 21 L.247/2012) potranno essere presentate, dagli iscritti alla Cassa, con riferimento alla contribuzione minima del medesimo anno, entro e non oltre il 30 settembre 2017, esclusivamente mediante la procedura web appositamente realizzata e disponibile sul sito della Cassa nella sezione:"Accesso Riservato - Servizi On-Line-Istanze OnLine".

Le domande di esonero per malattia o per assistenza a congiunto potranno essere inoltrate solo previa stampa e successivo inoltro della relativa certificazione.

L'ammissione al beneficio è subordinata all'accertamento dei requisiti da parte della Giunta Esecutiva della Cassa, e l’esito dell'istanza sarà comunicato ad ogni singolo richiedente al termine dell'istruttoria.


Estratto art.21 L.247/2012

 

7. La prova dell'effettività, continuità, abitualità e prevalenza non e', in ogni caso, richiesta:

a)      alle donne avvocato in maternità e nei primi due anni di vita del bambino o, in caso di adozione, nei successivi due anni dal momento dell'adozione stessa. L'esenzione si applica, altresì, agli avvocati vedovi o separati affidatari della prole in modo esclusivo;

b)     agli avvocati che dimostrino di essere affetti o di essere stati affetti da malattia che ne ha ridotto grandemente la possibilità di lavoro;

agli avvocati che svolgano comprovata attività di assistenza continuativa di prossimi congiunti o del coniuge affetti da malattia qualora sia stato accertato che da essa deriva totale mancanza di autosufficienza.

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELL’ART. 21 COMMI 8 E 9 LEGGE N. 247/2012

(Delibera del Comitato dei Delegati del 31 gennaio 2014 e successive modificazioni - Approvato con nota ministeriale del 7 agosto 2014 - G.U. Serie n. 192 del 20/08/2014)

 

Art. 10 Esoneri temporanei

1. Nei casi particolari previsti dal comma 7 dell’art. 21 della Legge n. 47/2012, è possibile chiedere l’esonero dal versamento dei contributi minimi soggettivo ed integrativo dovuti ai sensi del presente Regolamento, per una sola volta e limitatamente ad un anno solare, con riconoscimento dell’intero periodo di contribuzione ai fini previdenziali.

La richiesta deve essere inoltrata entro i termini finali di pagamento fissati ai sensi dell'art. 25 del Regolamento dei contributi, cui i contributi minimi si riferiscono e deve essere deliberata dalla Giunta Esecutiva della Cassa. In caso di accoglimento, sono comunque dovuti i contributi in autoliquidazione sulla base dell'effettivo reddito professionale e volume d'affari prodotti dall'iscritto. In caso di mancato accoglimento non sono dovuti interessi e sanzioni purchè il pagamento avvenga entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione negativa.

2. Nei soli casi di maternità o adozione l’esonero di cui al comma precedente può essere richiesto anche per eventi successivi al primo, fino ad un massimo di tre complessivi. Per avere titolo a tale ulteriore beneficio l’iscrizione alla Cassa deve essere in atto continuativamente da almeno tre anni al momento dell’evento.

 

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Gb 22.01.2017
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