ABUSO DEL PROCESSO E GIUDICATO ESTERNO. UNA INTERESSANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VENEZIA



La sentenza affronta due questioni interessanti, la prima relativa all'abuso del processo e la seconda relativa al giudicato esterno


La sentenza in esame, pronunciata in materia locatizia, affronta due questioni rilevanti sul piano del diritto processuale.

La prima è la questione del cd. "abuso del processo".
La convenuta aveva infatti eccepito che l'aver agito con due distinti decreti ingiuntivi per due successive mensilità di canone e, quindi, con un ricorso ex art. 447 bis per accertare l'illegittimità del recesso del conduttore, costituisse frazionamento del credito ed abuso del diritto, causa di inammissibilità del ricorso.
Il Tribunale ha premesso che il frazionamento giudiziale del credito o l’abuso di processo non è sanzionabile con l'inammissibilità del ricorso, ma rileva, al massimo, in punto spese (cfr. ex multis Cass. 10466/11).
In ogni caso, in un caso simile non si versa affatto in fattispecie di credito unitario né in altro caso di abuso del processo, atteso che ciascun decreto monitorio veniva richiesto ed ottenuto con riferimento ai crediti in quel momento liquidi ed esigibili, e per contro, il ricorso ex art. 447 bis c.p.c. aveva un oggetto diverso dai due precedenti, riguardando questioni mai proposte, sia pur riferite al medesimo rapporto contrattuale, ovvero l’accertamento dell’inefficacia del recesso della società conduttrice, la risoluzione del contratto per suo fatto e colpa e la condanna al pagamento delle mensilità maturate medio tempore ed al risarcimento del danno.
Infine, il Tribunale ha osservato sul punto che, anche nei casi di tutela di un unico credito dovuto in forza di un unico rapporto obbligatorio, l'attore può comunque agire con ricorso monitorio per la somma provata documentalmente e con diverso procedimento (es. sommario di cognizione) per la parte residua, non incorrendo in un abuso dello strumento processuale, dovendosi riconoscere il suo diritto a una tutela accelerata mediante decreto ingiuntivo per i crediti provati con documentazione sottoscritta dal debitore (cfr. Cass. civile sez. II 18.05.2015, n. 10177).

La seconda questione esaminata è quella del cd. "giudicato esterno".
Sul punto, il Tribunale ha osservato che nel primo giudizio di opposizione al primo decreto ingiuntivo relativo ad un canone non pagato, essendo l’opposizione tardiva, si era formato un giudicato sostanziale, che copriva non soltanto l'esistenza del credito azionato, del rapporto di cui esso è oggetto e del titolo su cui il credito ed il rapporto stessi si fondano, ma anche l'inesistenza di fatti impeditivi, estintivi e modificativi del rapporto e del credito precedenti al ricorso per ingiunzione e non dedotti con l'opposizione.
Più in particolare, il giudicato formatosi a seguito della mancata opposizione avverso un decreto ingiuntivo fa stato fra le stesse parti circa l'esistenza e validità del rapporto corrente "inter partes" e sulla misura del canone preteso, nonché circa l'inesistenza di tutti i fatti impeditivi o estintivi, anche non dedotti, ma deducibili nel giudizio di opposizione, quali quelli atti a prospettare l'insussistenza, totale o parziale, del credito azionato in sede monitoria dal locatore a titolo di canoni insoluti, per effetto di controcrediti del conduttore (cfr. Cass. civile sez. III 24.07.2007 n. 16319). 
Applicando il principio al caso di specie, il Tribunale ha concluso che anche nel giudizio ex art. 447 bis c.p.c. le questioni dell’esistenza di vizi  nell'immobile, della legittimità del recesso del conduttore, e della risoluzione per fatto della locatrice, non potessero più essere esaminate, proprio per effetto del giudicato esterno che copre, e rende definitivamente incontrovertibile, sia la validità e piena efficacia del contratto di locazione, sia l’insussistenza dei fatti estintivi del credito".
 
(Commento a cura degli avvocati Marco Barbieri e Enrico Rocco)

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Giurisprudenza

Gb 11.05.2016
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