MODIFICA ALLA DISCIPLINA FISCALE DEI TRASFERIMENTI IMMOBILIARI NELL'AMBITO DI VENDITE GIUDIZIARIE



DECRETO-LEGGE 14 febbraio 2016, n. 18 Misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio. (GU n.37 del 15-2-2016)


Si segnala che il DL 14 febbraio 2016, n. 18, entrato in vigore il 16 febbraio us, all’art. 16 prevede una netta riduzione dell’imposta di registro che dovrà essere versata nella misura fissa di 200 euro, anziché nella misura proporzionale del 9% del valore di assegnazione qualora parte acquirente dichiari in sede di aggiudicazione di voler ritrasferire l’immobile entro due anni. L’agevolazione è però fruibile a condizione che l’immobile sia effettivamente rivenduto nei due anni successivi. 

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Art. 16 Modifica alla disciplina fiscale dei trasferimenti immobiliari

nell'ambito di vendite giudiziarie

1. Gli atti e i provvedimenti recanti il trasferimento della proprieta' o di diritti reali su beni immobili emessi nell'ambito di una procedura giudiziaria di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV, del codice di procedura civile, ovvero di una procedura di vendita di cui all'articolo 107 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono assoggettati alle imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro ciascuna a condizione che l'acquirente dichiari che intende trasferirli entro due anni.

2. Ove non si realizzi la condizione del ritrasferimento entro il biennio, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute nella misura ordinaria e si applica una sanzione amministrativa del 30 per cento oltre agli interessi di mora di cui all'articolo 55, comma 4, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131. Dalla scadenza del biennio decorre il termine per il recupero delle imposte ordinarie da parte dell'amministrazione finanziaria.

3. Le disposizioni del presente articolo hanno effetto per gli atti emessi dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2016.

4. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono valutati in 220 milioni di euro per l'anno 2016. 5. All'articolo 1, comma 958, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, come modificata dal decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, le parole: «2.100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.320 milioni di euro».

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Attualità

Gb 19.02.2016
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