QUANDO POSSO ANDARE IN PENSIONE ? LE SCHEDE ESPLICATIVE DELLA CASSA FORENSE



LA PENSIONE PER ME di Paola Ilarioni


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LA PENSIONE PER ME

di Paola Ilarioni

Dal 2010 ad oggi molte cose sono cambiate nel mondo pensionistico. I contributi dal 10% sono passati gradatamente al 14% per aumentare, nel 2017, al 14,5% e, quindi dal 2021, al 15%.

Il 2021 è una data importante perché il regime previdenziale disegnato dal legislatore del 2010 (e ritoccato con alcune modifiche aventi decorrenza 2013) entrerà pienamente in vigore, lasciandosi dietro 10 lunghi anni di regime cd “transitorio” nel corso del quale i requisiti pensionistici, della età e della anzianità contributiva, passano, gradatamente dai 65 ai 70 anni di età e dai 30 ai 35 anni di anzianità contributiva.

Questo scenario, apparentemente lineare e di facile comprensione nella previsione astratta, nella realtà è molto più complesso e molto spesso la domanda che ci si pone è “quando posso andare in pensione?”.

Al fine di offrire al lettore una semplificazione di immediata percezione, sono state elaborate 5 schede.

Nella prima scheda sono elencate le prestazioni previdenziali che Cassa Forense può erogare, ovvero la pensione di vecchiaia, quella di anzianità e, a seguire, le altre prestazioni fino alla pensione contributiva che viene riconosciuta all’iscritto che, pur avendo l’età anagrafica prevista dei 70 anni (dal 2011 al 2020 l’età è quella prevista per le pensioni di vecchiaia retributiva di cui alla scheda 3) non possiede l’anzianità contributiva fissata dalla norma ma può vantare almeno 5 anni di effettiva iscrizione.
Abbiamo, infine, la prestazione contributiva per i pensionati di vecchiaia; prestazione che spetta agli stessi dopo l’ultimo supplemento (dopo 70 anni) in caso di esercizio professionale e quindi di iscrizione alla Cassa con pagamento dei contributi soggettivo, integrativo e maternità. Tale ultima previsione è allo stato in attesa di approvazione ministeriale.

Nella seconda scheda è stata riportata la decorrenza delle varie prestazioni. Solo la pensione di vecchiaia retributiva ( o ordinaria ovvero 70 anni di età e 35 di anzianità contributiva) e la pensione di reversibilità e indiretta (entrambe spettanti ai superstiti, nel primo caso se è già in essere un pensionamento, nel secondo se si possiedono determinati requisiti) decorrono dall’evento.

Per tutte le altre prestazioni previdenziali occorre sempre presentare una domanda che pone in capo al richiedente, solo da tale data, il diritto alla erogazione in costanza dei requisiti previsti.

Con la terza scheda si rappresentano in sintesi i requisiti oggettivi (anzianità contributiva) e soggettivi (età anagrafica) necessari per accedere alla pensione di vecchiaia ordinaria (o retributiva) nel periodo 2011/2020.

Occorre precisare che per coloro che risultano nati entro il 31 dicembre 1945 valgono le precedenti disposizioni che prevedono una età anagrafica di 65 anni e una effettiva iscrizione e contribuzione di almeno 30 anni.

Occorre precisare, ancora, che per coloro che risultano nati dal 1° gennaio 1951 valgono le disposizioni del nuovo regolamento che prevedono una ètà anagrafica di 70 anni e una anzianità contributiva di 35 anni.

Un professionista nato il 20 gennaio 1945, iscritto alla Cassa dal 1982, nel 2010 possiede il requisito anagrafico dell’età (65 anni) ma non quello dell’iscrizione, per la quale risultano solo 29 anni (dal 1981 al 2010); ne consegue che l’accesso alla pensione può avere decorrenza dal 1° febbraio 2012, atteso che nel 2011, pur avendo 66 anni di età, non possiede il requisito della anzianità contributiva stabilito in anni 31, raggiungibile solo nel 2012 dal 1981 al 2012.

Come detto, i requisiti per accedere alla pensione retributiva sono 70 anni di età e 35 di anzianità; è data, comunque, possibilità al professionista, che ha maturato almeno 35 anni di anzianità contributiva, di anticipare il pensionamento. In tal caso il trattamento decorre dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda o dal raggiungimento dei 65 anni di età e l’importo della pensione viene ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto dalla normativa (70 anni dal 2021, da 66 a 69 dal 2011 al 2020).

Un professionista nato il 20 gennaio 1951, iscritto alla Cassa dal 1981, matura il diritto al pensionamento nel 2021 anno in cui risulta possedere sia il requisito anagrafico dell’età (70 anni) che l’anzianità contributiva, ben 41 anni (dal 1981 al 2021) a fronte dei 35 necessari.

Se lo stesso professionista volesse accedere alla pensione anticipata al compimento dei 65 anni, presentando la domanda nel gennaio 2016, anno in cui risulterebbe una anzianità contributiva pari a 36 anni (requisito minimo 35) potrebbe essere ammesso al trattamento di pensione con una anticipazione di 60 mesi, 5 anni ma con una riduzione del 24,60% pari allo 0,41% per 60 mesi.

Con la quarta scheda si rappresentano in sintesi i requisiti oggettivi (anzianità contributiva) e soggettivi (età anagrafica) necessari per accedere alla pensione di anzianità nel periodo 2011/2020.

La particolarità di tale erogazione, che presuppone la cancellazione dagli Albi professionali, rappresentata nella quinta scheda, è data dalla previsione della suddivisione dell’anno in quattro trimestri, gennaio/marzo, aprile/giugno, luglio/settembre e infine ottobre /dicembre che determina, a seconda della data di presentazione della domanda, l’accesso al trattamento pensionistico, c.d. finestre di accesso.

Dott.ssa Paola Ilarioni – Dirigente del Servizio Normativa previdenziale di Cassa Forense

LE SCHEDE (cliccare qui)

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Gb 24.12.2015
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