PUBBLICATA IN GAZZETTA UFFICIALE LA LEGGE DI CONVERSIONE DEL DL 83/2015



Misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria
Si riporta il testo coordinato con le modifiche apportate in sede di conversione, anch'esse in vigore da oggi.


QUI IL PERMALINK AL SITO GAZZETTAUFFICIALE

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 27 giugno 2015, n. 83 

Testo del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83 (in Gazzetta  Ufficiale
- serie generale - n. 147 del 27  giugno  2015),  coordinato  con  la
legge di  conversione  6  agosto  2015,  n.  132  (in  questo  stesso
Supplemento ordinario alla  pag.  1),  recante:  «Misure  urgenti  in
materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione
e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.». (15A06390) 
(GU n.192 del 20-8-2015 - Suppl. Ordinario n. 50)
 
 Vigente al: 20-8-2015  
 



Capo I



Facilitazione della finanza nella crisi


 
Avvertenza: 
 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni ((....)) 
 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
    
                               Art. 1 
 
 
                         Finanza interinale 
 
  1. All'articolo 182-quinquies del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo la parola "autorizzato" sono aggiunte  le
seguenti: ", anche prima del deposito  della  documentazione  di  cui
all'articolo 161, (( commi secondo e terzo" )); 
    b) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:  "Il  debitore
che presenta una domanda di ammissione al  concordato  preventivo  ai
sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del  piano  di
cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e),  o  una  domanda  di
omologazione di un accordo di ristrutturazione dei  debiti  ai  sensi
dell'articolo 182-bis, primo comma, o  una  proposta  di  accordo  ai
sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, puo' chiedere al  tribunale
di essere autorizzato in via  d'urgenza  a  contrarre  finanziamenti,
prededucibili  ai  sensi  dell'articolo  111,  funzionali  a  urgenti
necessita' relative all'esercizio dell'attivita' aziendale fino  alla
scadenza del termine fissato dal  tribunale  ai  sensi  dell'articolo
161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di  cui  all'articolo
182-bis,  quarto  comma,  o  alla  scadenza  del   termine   di   cui
all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve  specificare  la
destinazione dei finanziamenti, che il debitore non e'  in  grado  di
reperire altrimenti tali finanziamenti e  che,  in  assenza  di  tali
finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente  ed  irreparabile
all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano  e
sulla proposta in  corso  di  elaborazione,  sentito  il  commissario
giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti  senza  formalita'  i
principali creditori, decide  in  camera  di  consiglio  con  decreto
motivato,  entro  dieci   giorni   dal   deposito   dell'istanza   di
autorizzazione.  La  richiesta  puo'  avere  ad  oggetto   anche   il
mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al  momento
del deposito della domanda."; 
    c) al terzo comma, dopo la  parola  "ipoteca"  sono  aggiunte  le
seguenti: "o a cedere crediti"; 
    (( c-bis) al quinto comma,  primo  periodo,  le  parole:  "quarto
comma" sono sostituite dalle seguenti:  "quinto  comma  del  presente
articolo" )). 


Capo II



Apertura alla concorrenza nel concordato preventivo


                               Art. 2 
 
 
                         Offerte concorrenti 
 
  1. Dopo l'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  e'
aggiunto il seguente: 
  (( «Art. 163-bis  (Offerte  concorrenti).  -  Quando  il  piano  di
concordato di  cui  all'articolo  161,  secondo  comma,  lettera  e),
comprende una offerta da parte di un soggetto gia' individuato avente
ad  oggetto   il   trasferimento   in   suo   favore,   anche   prima
dell'omologazione, verso un corrispettivo  in  denaro  o  comunque  a
titolo oneroso dell'azienda o di uno  o  piu'  rami  d'azienda  o  di
specifici beni,  il  tribunale  dispone  la  ricerca  di  interessati
all'acquisto disponendo l'apertura di un procedimento  competitivo  a
norma delle disposizioni previste  dal  secondo  comma  del  presente
articolo. Le disposizioni del presente articolo  si  applicano  anche
quando il debitore ha stipulato un contratto che  comunque  abbia  la
finalita' del trasferimento  non  immediato  dell'azienda,  del  ramo
d'azienda o di specifici beni )). 
  Il decreto che  dispone  l'apertura  del  procedimento  competitivo
stabilisce le modalita' di  presentazione  di  offerte  irrevocabili,
prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso  la  comparabilita',  i
requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e  i  tempi  di
accesso alle informazioni rilevanti, gli  eventuali  limiti  al  loro
utilizzo e le modalita' con cui il commissario deve fornirle a coloro
che ne fanno  richiesta,  la  data  dell'udienza  per  l'esame  delle
offerte, le modalita' di svolgimento della procedura competitiva,  le
garanzie che devono essere prestate dagli offerenti  e  le  forme  di
pubblicita' del decreto. (( Con il medesimo decreto e' in  ogni  caso
disposta la pubblicita' sul portale delle vendite  pubbliche  di  cui
all'articolo 490 del codice  di  procedura  civile  ed  e'  stabilito
l'aumento minimo del corrispettivo di cui al primo comma del presente
articolo che le offerte devono prevedere )). 
  L'offerta di cui al primo comma diviene irrevocabile dal momento in
cui viene modificata l'offerta in conformita' a quanto  previsto  dal
decreto di cui  al  presente  comma  e  viene  prestata  la  garanzia
stabilita con il medesimo decreto.  Le  offerte,  da  presentarsi  in
forma segreta, non sono efficaci se non conformi  a  quanto  previsto
dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione. 
  Le offerte sono rese  pubbliche  all'udienza  fissata  per  l'esame
delle  stesse,  alla  presenza  degli  offerenti   e   di   qualunque
interessato. Se sono state presentate piu' offerte  migliorative,  il
giudice dispone la gara tra gli offerenti. La gara puo'  avere  luogo
alla stessa udienza o ad un'udienza immediatamente successiva e  deve
concludersi prima dell'adunanza dei creditori, anche quando il  piano
prevede  che  la  vendita  o  l'aggiudicazione   abbia   luogo   dopo
l'omologazione. In ogni caso, con la vendita o con  l'aggiudicazione,
se  precedente,  a  soggetto  diverso  da  colui  che  ha  presentato
l'offerta di cui al  primo  comma,  quest'ultimo  e'  liberato  dalle
obbligazioni eventualmente assunte nei confronti del  debitore  e  in
suo favore il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi
sostenuti per la formulazione dell'offerta entro  il  limite  massimo
del tre per cento del prezzo in essa indicato. 
  Il debitore deve modificare la proposta e il piano di concordato in
conformita' all'esito della gara. 
  La  disciplina  del  presente  articolo  si  applica,   in   quanto
compatibile, anche agli atti da autorizzare  ai  sensi  dell'articolo
161, settimo comma, nonche' all'affitto di azienda o di  uno  o  piu'
rami di azienda.». 
  2. All'articolo 182 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) la rubrica e' sostituita con la seguente: "Cessioni"; 
    b) al primo comma e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:  "In
tal caso,  il  tribunale  dispone  che  il  liquidatore  effettui  la
pubblicita' prevista dall'articolo 490, primo comma,  del  codice  di
procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa  deve  essere
eseguita." 
    c) il quinto comma e' sostituito  dal  seguente:  "Alle  vendite,
alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere  dopo  il
deposito della domanda di concordato o in esecuzione  di  questo,  si
applicano gli articoli da 105 a 108-ter  in  quanto  compatibili.  La
cancellazione delle iscrizioni relative  ai  diritti  di  prelazione,
nonche'  delle  trascrizioni  dei  pignoramenti   e   dei   sequestri
conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su  ordine  del
giudice,  salvo  diversa  disposizione  contenuta  nel   decreto   di
omologazione per gli atti a questa successivi.". 
                               Art. 3 
 
 
                        Proposte concorrenti 
 
  1. All'articolo 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) nella rubrica, dopo la parola  "procedura"  sono  aggiunte  le
seguenti: "e proposte concorrenti"; 
    b) al secondo comma, numero 2), la parola "trenta" e'  sostituita
con la seguente "centoventi"; 
    c) dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti: 
  "Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti successivi
alla  presentazione  della   domanda   di   cui   all'articolo   161,
rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti  dalla
situazione  patrimoniale  depositata  ai  sensi  dell'articolo   161,
secondo  comma,  lettera  a),   possono   presentare   una   proposta
concorrente di concordato preventivo e il relativo  piano  non  oltre
trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del  computo
della percentuale del dieci per cento, non si considerano  i  crediti
della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da
questa controllate e di quelle  sottoposte  a  comune  controllo.  La
relazione di  cui  al  comma  terzo  dell'articolo  161  puo'  essere
limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti  che  non  siano
gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e  puo'
essere omessa qualora non ve ne siano. 
  (( Le proposte di concordato concorrenti non  sono  ammissibili  se
nella  relazione  di  cui   all'articolo   161,   terzo   comma,   il
professionista attesta che la proposta  di  concordato  del  debitore
assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento  dell'ammontare
dei crediti chirografari o, nel caso di  concordato  con  continuita'
aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per  cento
dell'ammontare  dei  crediti  chirografari  )).  La   proposta   puo'
prevedere l'intervento di terzi e, se il  debitore  ha  la  forma  di
societa' per azioni o a responsabilita' limitata, puo'  prevedere  un
aumento di capitale della societa' con esclusione o  limitazione  del
diritto d'opzione. 
  I creditori che presentano una proposta di  concordato  concorrente
hanno diritto di  voto  sulla  medesima  solo  se  collocati  in  una
autonoma classe. 
  Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori
essa, prima di essere comunicata ai creditori ai  sensi  del  secondo
comma dell'articolo 171,  deve  essere  sottoposta  al  giudizio  del
tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle
diverse classi.". 
  2. All'articolo 165 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  dopo
il secondo comma sono aggiunti i seguenti: "Il commissario giudiziale
fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la  congruita'
della richiesta medesima e previa assunzione di opportuni obblighi di
riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di  proposte
concorrenti,  sulla  base  delle  scritture   contabili   e   fiscali
obbligatorie del debitore, nonche' ogni altra informazione  rilevante
in  suo  possesso.  In  ogni  caso  si  applica  il  divieto  di  cui
all'articolo 124, comma primo, ultimo periodo. 
  La disciplina di cui al terzo comma si applica  anche  in  caso  di
richieste, da parte di creditori o di terzi,  di  informazioni  utili
per la presentazione di offerte ai sensi dell'articolo 163-bis". 
  3. All'articolo 172 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  al  primo  comma,  primo  periodo,  la  parola:  "dieci"   e'
sostituita con la seguente: "quarantacinque"; 
    b) dopo il primo comma e'  aggiunto  il  seguente:  "Qualora  nel
termine di cui al quarto comma  dell'articolo  163  siano  depositate
proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce  in  merito
ad esse con relazione integrativa  da  depositare  in  cancelleria  e
comunicare ai creditori, con le modalita' di  cui  all'articolo  171,
secondo comma, almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori.
La relazione integrativa contiene, di regola,  una  particolareggiata
comparazione  tra  tutte  le  proposte  depositate.  Le  proposte  di
concordato, ivi compresa  quella  presentata  dal  debitore,  possono
essere modificate fino a  quindici  giorni  prima  dell'adunanza  dei
creditori.  Analoga  relazione  integrativa  viene  redatta   qualora
emergano informazioni  che  i  creditori  devono  conoscere  ai  fini
dell'espressione del voto.". 
  4. All'articolo 175 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, in fine, sono aggiunte le seguenti  parole  "e
quelle eventualmente presentate dai creditori ai sensi  dell'articolo
163, comma quarto."; 
    b) il secondo comma e' soppresso; 
    c) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Ciascun  creditore
puo' esporre le ragioni  per  le  quali  non  ritiene  ammissibili  o
convenienti le proposte di concordato e sollevare  contestazioni  sui
crediti concorrenti. Il debitore puo' esporre le ragioni per le quali
non  ritiene  ammissibili   o   fattibili   le   eventuali   proposte
concorrenti."; 
    d) dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Sono sottoposte
alla  votazione  dei  creditori  tutte  le  proposte  presentate  dal
debitore e dai  creditori,  seguendo,  per  queste  ultime,  l'ordine
temporale del loro deposito.". 
  5. All'articolo 177 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, in fine, sono  aggiunti  i  seguenti  periodi:
"Quando sono poste al voto  piu'  proposte  di  concordato  ai  sensi
dell'articolo 175, quinto comma, si considera approvata  la  proposta
che ha conseguito la maggioranza piu' elevata dei crediti ammessi  al
voto; in caso di parita', prevale quella del debitore o, in  caso  di
parita' fra proposte  di  creditori,  quella  presentata  per  prima.
Quando nessuna delle proposte concorrenti poste  al  voto  sia  stata
approvata con le maggioranze di cui al primo e  secondo  periodo  del
presente comma, il giudice delegato, con decreto  da  adottare  entro
trenta giorni dal termine di cui al quarto comma  dell'articolo  178,
rimette al voto la sola proposta che  ha  conseguito  la  maggioranza
relativa dei crediti ammessi al voto,  fissando  il  termine  per  la
comunicazione ai creditori  e  il  termine  a  partire  dal  quale  i
creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire  ((  il
proprio voto )) con le modalita' previste dal predetto  articolo.  In
ogni caso si applicano  il  primo  e  secondo  periodo  del  presente
comma."; 
    b) al quarto comma, dopo le parole "quarto grado," sono  aggiunte
le seguenti: "la societa' che controlla  la  societa'  debitrice,  le
societa'  da  questa  controllate  e  quelle  sottoposte   a   comune
controllo, nonche'". 
  (( 5-bis. All'articolo 181 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,
e successive modificazioni, le parole:  "sei  mesi"  sono  sostituite
dalle seguenti: "nove mesi" )); 
  6. All'articolo 185, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,  dopo
il secondo comma, sono aggiunti i seguenti: "Il debitore e' tenuto  a
compiere ogni atto necessario a  dare  esecuzione  alla  proposta  di
concordato presentata da uno o  piu'  creditori,  qualora  sia  stata
approvata e omologata. 
  Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi  che  il  debitore
non sta  provvedendo  al  compimento  degli  atti  necessari  a  dare
esecuzione alla suddetta proposta o ne sta ritardando il  compimento,
deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale,  sentito  il
debitore,  puo'  attribuire  al  commissario  giudiziale   i   poteri
necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti
a questo richiesti. 
  Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e
omologata dai creditori puo' denunziare al tribunale i ritardi  o  le
omissioni da  parte  del  debitore,  mediante  ricorso  al  tribunale
notificato al debitore e al commissario giudiziale, con il quale puo'
chiedere al tribunale  di  attribuire  al  commissario  giudiziale  i
poteri necessari a provvedere in luogo  del  debitore  al  compimento
degli atti a questo richiesti. 
  Fermo restando il disposto dell'articolo 173, il tribunale, sentiti
in camera di consiglio il debitore e il commissario giudiziale,  puo'
revocare  l'organo  amministrativo,  se  si  tratta  di  societa',  e
nominare un amministratore giudiziario stabilendo la durata  del  suo
incarico e attribuendogli il potere di compiere ogni atto  necessario
a dare esecuzione alla suddetta proposta, (( ivi inclusi )),  qualora
tale proposta preveda un aumento del capitale sociale  del  debitore,
la convocazione  dell'assemblea  straordinaria  dei  soci  avente  ad
oggetto la delibera di tale aumento di  capitale  e  l'esercizio  del
voto nella stessa. Quando e' stato nominato il  liquidatore  a  norma
dell'articolo 182, i compiti di  amministratore  giudiziario  possono
essere a lui attribuiti.". 
                              (( Art. 4 
 
 
Disposizioni in materia di proposta di  concordato  preventivo  e  di
                        adesione alla stessa 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 160 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "In  ogni  caso  la  proposta  di  concordato  deve  assicurare  il
pagamento di almeno il venti per  cento  dell'ammontare  dei  crediti
chirografari. La disposizione di cui al presente comma non si applica
al concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis"; 
    b) all'articolo 161: 
      1) al secondo comma, lettera e), dopo le  parole:  "adempimento
della proposta" sono aggiunte  le  seguenti:  ";  in  ogni  caso,  la
proposta  deve  indicare  l'utilita'  specificamente  individuata  ed
economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad  assicurare
a ciascun creditore"; 
      2) al quinto comma e' aggiunto, in fine, il  seguente  periodo:
"Al pubblico ministero e'  trasmessa  altresi'  copia  degli  atti  e
documenti depositati a norma del secondo e del terzo  comma,  nonche'
copia   della   relazione   del   commissario   giudiziale   prevista
dall'articolo 172."; 
    c) all'articolo 163, secondo comma, come modificato dalla lettera
b) del comma 1 dell'articolo 3 del presente decreto, e' aggiunto,  in
fine, il seguente numero: 
  "4-bis)  ordina  al  ricorrente  di   consegnare   al   commissario
giudiziale  entro  sette  giorni  copia  informatica  o  su  supporto
analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie"; 
    d) all'articolo 165, come modificato dal comma 2 dell'articolo  3
del presente decreto, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Il commissario  giudiziale  comunica  senza  ritardo  al  pubblico
ministero i fatti che possono  interessare  ai  fini  delle  indagini
preliminari in sede penale e  dei  quali  viene  a  conoscenza  nello
svolgimento delle sue funzioni"; 
    e) all'articolo 172, primo comma, come modificato  dalla  lettera
a) del comma 3 dell'articolo 3 del presente decreto,  dopo  il  primo
periodo e' inserito il seguente: "Nella relazione il commissario deve
illustrare le utilita' che, in caso  di  fallimento,  possono  essere
apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie  che
potrebbero essere promosse nei confronti di terzi."; 
    f) all'articolo 178, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  "I creditori che non hanno esercitato il voto possono far pervenire
lo stesso per telegramma o per lettera o  per  telefax  o  per  posta
elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale. Le
manifestazioni di voto sono annotate  dal  cancelliere  in  calce  al
verbale" )). 


Capo III



Modifiche alla disciplina del curatore fallimentare


                               Art. 5 
 
 
                 Requisiti per la nomina a curatore 
 
  1. All'articolo 28 del regio decreto 16 marzo 1942,  n.  267,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    (( a) al secondo comma, le parole: "durante i due anni  anteriori
alla dichiarazione di fallimento" sono soppresse" )); 
    b) dopo il (( secondo comma )), sono aggiunti i seguenti: 
  (( "Il curatore e'  nominato  tenuto  conto  delle  risultanze  dei
rapporti riepilogativi di cui all'articolo 33, quinto comma )). 
  E' istituito  presso  il  Ministero  della  giustizia  un  registro
nazionale nel  quale  confluiscono  i  provvedimenti  di  nomina  dei
curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali. Nel
registro vengono altresi' annotati i provvedimenti  di  chiusura  del
fallimento e di  omologazione  del  concordato,  nonche'  l'ammontare
dell'attivo e del passivo delle  procedure  chiuse.  Il  registro  e'
tenuto con modalita' informatiche ed e' accessibile al pubblico.". 
  2. Per l'istituzione del registro nazionale di cui al  comma  1  e'
autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2015. 
                               Art. 6 
 
 
                      Programma di liquidazione 
 
  1. All'articolo 104-ter del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al primo comma, dopo la parola "inventario," sono aggiunte  le
seguenti: "e in ogni caso non oltre centottanta giorni dalla sentenza
dichiarativa di  fallimento,";  in  fine,  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: "Il mancato rispetto (( del termine di centottanta giorni di
cui al primo periodo )) senza giustificato motivo e' giusta causa  di
revoca del curatore."; 
    b) al secondo comma, e' aggiunta la seguente lettera:  ";  f)  il
termine   entro   il   quale   sara'   completata   la   liquidazione
dell'attivo."; 
    c) dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente: "Il termine di
cui alla lettera f) del precedente comma non puo' eccedere  due  anni
dal  deposito  della  sentenza  di  fallimento.  Nel  caso  in   cui,
limitatamente a determinati cespiti dell'attivo, il curatore  ritenga
necessario  un  termine  maggiore,  egli   e'   tenuto   a   motivare
specificamente in ordine alle ragioni che giustificano  tale  maggior
termine."; 
    d) al terzo comma, dopo la parola  "curatore"  sono  aggiunte  le
seguenti: ", fermo restando quanto  disposto  dall'articolo  107,"  e
dopo  la  parola  "professionisti"  sono  aggiunte  le  seguenti:  "o
societa' specializzate"; 
    e) dopo l'ottavo comma, e'  aggiunto  il  seguente:  "Il  mancato
rispetto dei termini previsti dal  programma  di  liquidazione  senza
giustificato motivo e' giusta causa di revoca del curatore." 
  (( 1-bis. All'articolo 64 del regio decreto 16 marzo 1942, n.  267,
e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "I beni oggetto degli atti di cui al primo comma sono acquisiti  al
patrimonio  del  fallimento  mediante  trascrizione  della   sentenza
dichiarativa di fallimento. Nel caso di cui al presente articolo ogni
interessato puo' proporre reclamo avverso  la  trascrizione  a  norma
dell'articolo 36" )). 
                               Art. 7 
 
 
               Chiusura della procedura di fallimento 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    (( 0a) all'articolo 39, terzo comma, e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Salvo che non ricorrano giustificati motivi,  ogni
acconto  liquidato  dal  tribunale  deve   essere   preceduto   dalla
presentazione di un progetto di ripartizione parziale."; 
    0b) all'articolo 43 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Le controversie in cui e' parte un fallimento  sono  trattate  con
priorita'. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente  al  presidente
della corte di appello i dati relativi al numero di  procedimenti  in
cui  e'  parte  un  fallimento  e  alla  loro  durata,   nonche'   le
disposizioni adottate per la finalita' di cui al periodo  precedente.
Il presidente della corte di appello  ne  da'  atto  nella  relazione
sull'amministrazione della giustizia" )); 
    a) all'articolo 118, secondo comma, sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: "La chiusura della procedura di fallimento nel caso
di cui al n. 3) non e' impedita dalla pendenza di  giudizi,  rispetto
ai quali il curatore puo' mantenere  la  legittimazione  processuale,
anche  nei  successivi  stati  e  gradi  del   giudizio,   ai   sensi
dell'articolo 43. In deroga all'articolo 35, anche le  rinunzie  alle
liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme
necessarie per spese future ed eventuali oneri  relativi  ai  giudizi
pendenti, nonche' le somme  ricevute  dal  curatore  per  effetto  di
provvedimenti provvisoriamente esecutivi  e  non  ancora  passati  in
giudicato, sono  trattenute  dal  curatore  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 117, comma secondo. Dopo la chiusura della procedura di
fallimento,  le  somme  ricevute  dal   curatore   per   effetto   di
provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti
sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i  creditori  secondo
le  modalita'  disposte  dal  tribunale  con  il   decreto   di   cui
all'articolo 119. In relazione alle eventuali  sopravvenienze  attive
derivanti dai giudizi pendenti non  si  fa  luogo  a  riapertura  del
fallimento. Qualora alla conclusione dei giudizi  pendenti  consegua,
per   effetto   di   riparti,   il   venir   meno    dell'impedimento
all'esdebitazione di cui  al  comma  secondo  dell'articolo  142,  il
debitore  puo'  chiedere  l'esdebitazione  nell'anno  successivo   al
riparto che lo ha determinato.; 
    b) all'articolo 120 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Nell'ipotesi  di  chiusura  in  pendenza  di  giudizi   ai   sensi
dell'articolo 118,  secondo  comma,  terzo  periodo  e  seguenti,  il
giudice delegato e il curatore restano in  carica  ai  soli  fini  di
quanto ivi previsto. In nessun caso  i  creditori  possono  agire  su
quanto e' oggetto dei giudizi medesimi.". 
    (( b-bis) all'articolo 169 e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente
comma: 
  "Si applica l'articolo 43, quarto comma, sostituendo al  fallimento
l'impresa ammessa al concordato preventivo" )). 


Capo IV



Contratti pendenti nel concordato preventivo


                               Art. 8 
 
 
                         Contratti pendenti 
 
  1. All'articolo 169-bis del regio decreto 16 marzo  1942,  n.  267,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a)  alla  rubrica,  le  parole  "in  corso  di  esecuzione"  sono
sostituite dalla seguente: "pendenti"; 
    b) il primo comma e' sostituito dal seguente: "Il debitore con il
ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente puo'  chiedere  che
il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione,  il  giudice  delegato
con  decreto  motivato  sentito  l'altro  contraente,  assunte,   ove
occorra, sommarie informazioni, lo autorizzi  a  sciogliersi  dai  ((
contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti )) alla data
della presentazione del  ricorso.  Su  richiesta  del  debitore  puo'
essere autorizzata la sospensione  del  contratto  per  non  piu'  di
sessanta giorni, prorogabili una sola volta.  Lo  scioglimento  o  la
sospensione del  contratto  hanno  effetto  dalla  comunicazione  del
provvedimento autorizzativo all'altro contraente."; 
    c) al secondo comma sono aggiunte in fine le seguenti parole:  ",
ferma restando la prededuzione del credito conseguente  ad  eventuali
prestazioni eseguite legalmente e in conformita' agli accordi o  agli
usi negoziali, dopo la pubblicazione della domanda ai  sensi  dell'((
articolo 161" )); 
    d)  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente  comma:  "In  caso  di
scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha
diritto alla restituzione del bene ed e' tenuto a versare al debitore
l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o
da altra collocazione del bene stesso avvenute a  valori  di  mercato
rispetto al credito residuo in linea capitale. La  somma  versata  al
debitore a norma del periodo precedente e' acquisita alla  procedura.
Il concedente ha diritto di far valere verso il debitore  un  credito
determinato nella differenza tra il credito  vantato  alla  data  del
deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione  del
bene.  Tale  credito  e'  soddisfatto  come  credito   anteriore   al
concordato.". 


Capo V



Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione
di moratoria


                               Art. 9 
 
 
            Crisi d'impresa con prevalente indebitamento 
                    verso intermediari finanziari 
 
  1. Dopo l'articolo 182-sexies del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, e' aggiunto il seguente: 
  «Art. 182-septies (Accordo di ristrutturazione (( con  intermediari
finanziari )) e convenzione di moratoria).  -  Quando  un'impresa  ha
debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore
alla meta'  dell'indebitamento  complessivo,  la  disciplina  di  cui
all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del  codice
civile, e' integrata dalle disposizioni contenute nei commi  secondo,
terzo e quarto. Restano fermi i  diritti  dei  creditori  diversi  da
banche e intermediari finanziari. 
  L'accordo  di  ristrutturazione  dei  debiti  di  cui  all'articolo
182-bis puo' individuare una o piu' categorie tra i creditori di  cui
al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica  e  interessi
economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma
di  tale  articolo,  il  debitore  puo'  chiedere  che  gli   effetti
dell'accordo vengano estesi  anche  ai  creditori  non  aderenti  che
appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori  della
categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative  e  siano
stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e  i  crediti
delle banche e degli intermediari finanziari  aderenti  rappresentino
il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca  o
un intermediario finanziario puo' essere titolare di crediti inseriti
in piu' di una categoria. 
  Ai fini di cui  al  precedente  comma  non  si  tiene  conto  delle
ipoteche  giudiziali  iscritte  dalle  banche  o  dagli  intermediari
finanziari nei novanta giorni che precedono la data di  pubblicazione
del ricorso nel registro delle imprese. 
  Il debitore, oltre agli  adempimenti  pubblicitari  gia'  previsti,
deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo  comma
dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari  finanziari  ai
quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.  Per  costoro  il
termine per  proporre  l'opposizione  di  cui  al  quarto  comma  del
medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso.
Il  tribunale  procede  all'omologazione  previo   accertamento((   ,
avvalendosi ove occorra di un ausiliario, ))  che  le  trattative  si
siano svolte in buona  fede  e  che  le  banche  e  gli  intermediari
finanziari ai quali il  debitore  chiede  di  estendere  gli  effetti
dell'accordo: 
    a) abbiano posizione giuridica  e  interessi  economici  omogenei
rispetto a  quelli  delle  banche  e  degli  intermediari  finanziari
aderenti; 
    b) abbiano ricevuto complete  ed  aggiornate  informazioni  sulla
situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonche'
sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di
partecipare alle trattative; 
    c) possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in  misura
non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. 
  Quando fra l'impresa debitrice e una o piu' banche  o  intermediari
finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare  in
via provvisoria gli effetti  della  crisi  attraverso  una  moratoria
temporanea  dei  crediti  nei  confronti  di  una  o  piu'  banche  o
intermediari finanziari e sia raggiunta  la  maggioranza  di  cui  al
secondo comma, (( la convenzione di  moratoria  )),  in  deroga  agli
articoli 1372 e 1411 del codice civile,  produce  effetti  anche  nei
confronti delle banche e degli intermediari finanziari  non  aderenti
se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative  e  siano
stati messi in  condizione  di  parteciparvi  in  buona  fede,  e  un
professionista in possesso dei  requisiti  di  cui  all'articolo  67,
terzo  comma,  lettera  d),  attesti  l'omogeneita'  della  posizione
giuridica e degli interessi economici  fra  i  creditori  interessati
dalla moratoria. 
  Nel  caso  previsto  dal  comma  precedente,  le   banche   e   gli
intermediari  finanziari  non  aderenti  alla   convenzione   possono
proporre opposizione entro trenta giorni  dalla  comunicazione  della
convenzione  stipulata,   accompagnata   dalla   ((   relazione   del
professionista designato a norma dell'articolo 67  )),  terzo  comma,
lettera   d).    La    comunicazione    deve    essere    effettuata,
alternativamente, mediante lettera raccomandata o  posta  elettronica
certificata.  Con   l'opposizione,   la   banca   o   l'intermediario
finanziario puo' chiedere che la convenzione non produca effetti  nei
suoi confronti. Il tribunale,  con  decreto  motivato,  decide  sulle
opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni  di  cui  al
comma quarto, terzo periodo. Nel termine  di  quindici  giorni  dalla
comunicazione, il decreto del tribunale e' reclamabile alla corte  di
appello, ai sensi dell'articolo 183. 
  In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di  cui  ai
commi precedenti, ai creditori non aderenti (( possono essere imposti
)) l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di  affidamenti,
il  mantenimento  della  possibilita'   di   utilizzare   affidamenti
esistenti o l'erogazione di nuovi  finanziamenti.  Agli  effetti  del
presente  articolo  non   e'   considerata   nuova   prestazione   la
prosecuzione della concessione  del  godimento  di  beni  oggetto  di
contratti di locazione finanziaria gia' stipulati. 
  (( La relazione dell'ausiliario e' trasmessa a norma  dell'articolo
161, quinto comma.» )). 
                               Art. 10 
 
Disposizioni penali in materia di  accordo  di  ristrutturazione  con
  intermediari finanziari e convenzione di moratoria 
 
  1. Al regio decreto 16  marzo  1942,  n.  267,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 236: 
      1) alla rubrica, dopo le parole: «concordato  preventivo»  sono
aggiunte  le  seguenti:   «e,   accordo   di   ristrutturazione   con
intermediari finanziari, e convenzione di moratoria»; 
      2) al primo comma, dopo le parole «concordato preventivo»  sono
aggiunte le seguenti: «o di ottenere l'omologazione di un accordo  di
ristrutturazione con intermediari  finanziari  o  il  consenso  degli
intermediari finanziari  alla  sottoscrizione  della  convenzione  di
moratoria»; 
      3) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: «Nel caso  di
accordo  di  ristrutturazione  con  intermediari  finanziari   o   di
convenzione di moratoria, si applicano le disposizioni  previste  dal
secondo comma, numeri 1), 2) e 4).»; 
    b)  all'articolo   236-bis,   primo   comma,   dopo   le   parole
«182-quinquies» sono aggiunte le seguenti: «, 182-septies». 


Capo VI



Rateizzazione del prezzo


                               Art. 11 
 
 
                      Rateizzazione del prezzo 
 
  1. All'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo  1942,
n. 267, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Le vendite e gli
atti di liquidazione possono prevedere che il versamento  del  prezzo
abbia luogo ratealmente; si  applicano,  in  quanto  compatibili,  le
disposizioni di cui agli articoli 569, terzo  comma,  terzo  periodo,
574, primo  comma,  secondo  periodo  e  587,  primo  comma,  secondo
periodo, del codice di procedura civile." In ogni caso,  al  fine  di
assicurare   la   massima   informazione   e   partecipazione   degli
interessati,   il   curatore   effettua   la   pubblicita'   prevista
dall'articolo 490, primo  comma,  del  codice  di  procedura  civile,
almeno trenta giorni prima dell'inizio della procedura competitiva.". 



Capo I



Modifiche al codice civile


                               Art. 12 
 
 
                     Modifiche al codice civile 
 
  1. Al codice civile, dopo l'articolo 2929 e' inserita  la  seguente
Sezione: 
  Sezione I-bis 
  Dell'espropriazione di beni oggetto di vincoli di  indisponibilita'
o di alienazioni a titolo gratuito 
  «Art. 2929-bis  (Espropriazione  di  beni  oggetto  di  vincoli  di
indisponibilita' o di alienazioni a titolo gratuito). - Il  creditore
che sia pregiudicato da un atto  del  debitore,  di  costituzione  di
vincolo di indisponibilita' o di alienazione, che ha per oggetto beni
immobili o mobili iscritti in pubblici registri,  compiuto  a  titolo
gratuito successivamente al  sorgere  del  credito,  puo'  procedere,
munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorche' non abbia
preventivamente ottenuto sentenza  dichiarativa  di  inefficacia,  se
trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla  data  in  cui
l'atto e' stato trascritto. La disposizione di cui al presente  comma
si applica anche al creditore anteriore  che,  entro  un  anno  dalla
trascrizione dell'atto pregiudizievole, interviene nell'esecuzione da
altri promossa. 
  Quando  il  pregiudizio  deriva  da  un  atto  di  alienazione,  il
creditore promuove l'azione esecutiva nelle forme dell'espropriazione
contro il terzo proprietario. 
  Il debitore, il terzo assoggettato a espropriazione  e  ogni  altro
interessato  alla  conservazione  del  vincolo  possono  proporre  le
opposizioni all'esecuzione di cui al  titolo  V  del  libro  III  del
codice di procedura  civile  quando  contestano  la  sussistenza  dei
presupposti di cui al primo comma, nonche' la conoscenza da parte del
debitore  del  pregiudizio  che  l'atto  arrecava  alle  ragioni  del
creditore.». 


Capo II



Modifiche al codice di procedura civile e modifiche alle disposizioni
per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni
transitorie e ad altre disposizioni


                               Art. 13 
 
 
               Modifiche al codice di procedura civile 
 
  1. Al  codice  di  procedura  civile  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 480, secondo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine  il
seguente periodo: «Il precetto deve altresi' contenere l'avvertimento
che il debitore puo', con l'ausilio di un organismo  di  composizione
della crisi o  di  un  professionista  nominato  dal  giudice,  porre
rimedio alla  situazione  di  sovraindebitamento  concludendo  con  i
creditori un accordo di composizione della crisi  o  proponendo  agli
stessi un piano del consumatore.»; 
    b) all'articolo 490, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      1) il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Quando la legge dispone che di un atto esecutivo sia data pubblica
notizia, un avviso contenente tutti i dati, che  possono  interessare
il pubblico, deve essere inserito sul  portale  del  Ministero  della
giustizia in  un'area  pubblica  denominata  "portale  delle  vendite
pubbliche".»; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: 
  (( «Anche su istanza )) del creditore procedente  o  dei  creditori
intervenuti muniti di  titolo  esecutivo  il  giudice  puo'  disporre
inoltre che l'avviso sia inserito almeno quarantacinque giorni  prima
del termine per la presentazione delle offerte una o piu'  volte  sui
quotidiani di informazione locali aventi  maggiore  diffusione  nella
zona interessata o, quando opportuno, sui quotidiani di  informazione
nazionali  o  che  sia  divulgato  con  le  forme  della  pubblicita'
commerciale.  Sono  equiparati   ai   quotidiani,   i   giornali   di
informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti
iscritti al Registro operatori della  comunicazione  (ROC)  e  aventi
caratteristiche editoriali  analoghe  a  quelle  dei  quotidiani  che
garantiscono  la   maggior   diffusione   nella   zona   interessata.
Nell'avviso e' omessa l'indicazione del debitore.»; 
    c) all'articolo 495, il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «Quando le cose pignorate siano costituite da beni immobili o  cose
mobili,  il  giudice  con  la  stessa  ordinanza  puo'  disporre,  se
ricorrono  giustificati   motivi,   che   il   debitore   versi   con
rateizzazioni mensili entro il termine massimo di trentasei  mesi  la
somma determinata a norma del terzo comma, maggiorata degli interessi
scalari al tasso convenzionale pattuito ovvero, in difetto, al  tasso
legale. Ogni sei mesi il giudice provvede, a norma dell'articolo 510,
al pagamento al creditore  pignorante  o  alla  distribuzione  tra  i
creditori delle somme versate dal debitore.»; 
    (( c-bis) all'articolo 495, il  sesto  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "Con l'ordinanza che ammette la sostituzione, il giudice, quando le
cose pignorate siano costituite  da  beni  immobili  o  cose  mobili,
dispone che le cose pignorate siano liberate dal pignoramento con  il
versamento dell'intera somma" )) 
    d)  all'articolo  497,  primo  comma,  la  parola  «novanta»   e'
sostituita dalla seguente: «quarantacinque»; 
    (( d-bis) all'articolo 521-bis: 
      1) al primo comma, le parole: "Il pignoramento di  autoveicoli,
motoveicoli e rimorchi si esegue"  sono  sostituite  dalle  seguenti:
"Oltre che con le forme previste dall'articolo 518,  il  pignoramento
di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi puo' essere eseguito anche"  e
sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o, in mancanza, a quello
piu' vicino"; 
    2) al quarto comma, dopo le parole:  "accertano  la  circolazione
dei beni  pignorati"  sono  inserite  le  seguenti:  "o  comunque  li
rinvengono" e le parole: "autorizzato ad operare nel  territorio  del
circondario nel quale e' compreso il" sono sostituite dalle seguenti:
"piu' vicino al"; 
      3) dopo il sesto comma e' inserito il seguente: 
  "In deroga  a  quanto  previsto  dall'articolo  497,  l'istanza  di
assegnazione o l'istanza di  vendita  deve  essere  depositata  entro
quarantacinque giorni dal deposito da parte del creditore della  nota
di iscrizione a norma del presente articolo ovvero  dal  deposito  da
parte di quest'ultimo  delle  copie  conformi  degli  atti,  a  norma
dell'articolo  159-ter  delle  disposizioni  per   l'attuazione   del
presente codice" )); 
    e) all'articolo 530: 
      1) al settimo comma, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo:
«Il giudice dispone che sia sempre effettuata la pubblicita' prevista
dall'articolo 490, primo comma, nel rispetto del termine  di  cui  al
periodo precedente.»; 
      2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «Fuori dell'ipotesi
prevista  dal   secondo   comma   dell'articolo   525,   il   giudice
dell'esecuzione puo' disporre che  il  versamento  del  prezzo  abbia
luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi; si
applicano,  in  quanto  compatibili,  le  disposizioni  di  cui  agli
articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo  comma,  secondo
periodo, e 587, primo comma, secondo periodo.»; 
    f) all'articolo 532: 
      1) al primo comma, le parole: "puo' disporre"  sono  sostituite
dalla parola: "dispone", e  dopo  le  parole:  "di  competenza"  sono
inserite le  seguenti:  "iscritto  nell'elenco  di  cui  all'articolo
169-sexies delle disposizioni per l'attuazione del presente codice"; 
      2) al  secondo  comma,  sono  inseriti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Il  giudice  fissa  altresi'  il  numero  complessivo,  non
inferiore  a  tre,  degli  esperimenti  di  vendita,  i  criteri  per
determinare i relativi ribassi, le modalita' di deposito della  somma
ricavata dalla vendita e il termine finale non inferiore a sei mesi e
non superiore a un anno alla  cui  scadenza  il  soggetto  incaricato
della vendita deve restituire gli atti  in  cancelleria.  Quando  gli
atti sono restituiti a norma del periodo precedente, il  giudice,  se
non vi  sono  istanze  a  norma  dell'articolo  540-bis,  dispone  la
chiusura  anticipata  del  processo  esecutivo,  anche   quando   non
sussistono  i  presupposti  di   cui   all'articolo   164-bis   delle
disposizioni di attuazione del presente codice."; 
    g) l'articolo 533, secondo comma, e' sostituito dal seguente: 
  «Qualora la  vendita  non  avvenga  nel  termine  fissato  a  norma
dell'articolo 532, secondo comma, il commissionario  restituisce  gli
atti in cancelleria e fornisce  prova  dell'attivita'  specificamente
svolta in relazione alla tipologia del bene per  reperire  potenziali
acquirenti. (( In ogni caso fornisce prova  di  avere  effettuato  la
pubblicita' disposta dal giudice.» )); 
    h)  all'articolo  534-bis   le   parole:   "puo',   sentiti   gli
interessati, delegare" sono sostituite dalla parola: "delega"; 
    i)   all'articolo   534-ter,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
      1)  al  primo  comma,  primo  periodo,  la  parola:  "puo'"  e'
sostituita dalle seguenti: "o il commissionario possono"; 
      2) al primo  comma,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "del
professionista" sono inserite le seguenti: "o del commissionario"; 
      3) il secondo comma e'  sostituito  dal  seguente:  "Contro  il
provvedimento  del  giudice  e'   ammesso   il   reclamo   ai   sensi
dell'articolo 669-terdecies."; 
    l) all'articolo 545 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: 
  «Le somme da chiunque dovute a titolo di  pensione,  di  indennita'
che tengono luogo di pensione o di altri assegni di  quiescenza,  non
possono essere pignorate per un ammontare corrispondente alla  misura
massima mensile dell'assegno sociale, aumentato della meta'. La parte
eccedente tale ammontare  e'  pignorabile  nei  limiti  previsti  dal
terzo, quarto e quinto comma nonche' dalle speciali  disposizioni  di
legge. 
  Le somme dovute a titolo di stipendio,  salario,  altre  indennita'
relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a
causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione,  di  indennita'
che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza,  nel  caso
di accredito su conto  bancario  o  postale  intestato  al  debitore,
possono  essere  pignorate,  per  l'importo   eccedente   il   triplo
dell'assegno sociale, quando l'accredito ha luogo in  data  anteriore
al  pignoramento;  quando  l'accredito  ha  luogo   alla   data   del
pignoramento o successivamente,  le  predette  somme  possono  essere
pignorate nei limiti previsti dal terzo,  quarto,  quinto  e  settimo
comma, nonche' dalle speciali disposizioni di legge. 
  Il pignoramento eseguito sulle somme di cui al presente articolo in
violazione dei divieti e oltre i limiti previsti dallo stesso e dalle
speciali  disposizioni   di   legge   e'   parzialmente   inefficace.
L'inefficacia e' rilevata dal giudice anche d'ufficio.»; 
    m) all'articolo 546,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Nel caso di accredito su conto bancario o  postale
intestato al debitore di somme a titolo di stipendio, salario,  altre
indennita' relative al rapporto di  lavoro  o  di  impiego,  comprese
quelle dovute a causa di licenziamento, nonche' a titolo di pensione,
di indennita'  che  tengono  luogo  di  pensione,  o  di  assegni  di
quiescenza, gli obblighi del  terzo  pignorato  non  operano,  quando
l'accredito ha luogo  in  data  anteriore  al  pignoramento,  per  un
importo pari al triplo dell'assegno sociale;  quando  l'accredito  ha
luogo alla data del pignoramento o successivamente, gli obblighi  del
terzo pignorato operano nei limiti previsti dall'articolo 545 e dalle
speciali disposizioni di legge.»; 
    (( m-bis) all'articolo 548: 
    1) al  primo  comma,  dopo  le  parole:  "di  assegnazione"  sono
inserite  le  seguenti:  "se  l'allegazione  del  creditore  consente
l'identificazione del credito o dei beni di appartenenza del debitore
in possesso del terzo"; 
    2) al secondo comma, le parole: ", primo comma," sono soppresse; 
    m-ter) all'articolo 549,  il  primo  periodo  e'  sostituito  dal
seguente: "Se  sulla  dichiarazione  sorgono  contestazioni  o  se  a
seguito della  mancata  dichiarazione  del  terzo  non  e'  possibile
l'esatta identificazione del credito  o  dei  beni  del  debitore  in
possesso del terzo, il giudice dell'esecuzione, su istanza di  parte,
provvede  con  ordinanza,  compiuti  i  necessari  accertamenti   nel
contraddittorio tra le parti e con il terzo." )); 
    n) all'articolo 567: 
      1) al secondo comma, la parola «centoventi» e' sostituita dalla
seguente: «sessanta»; 
      2) al terzo comma, la parola «centoventi», ovunque ricorra,  e'
sostituita dalla seguente: «sessanta»; 
    o) l'articolo 568 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 568 (Determinazione del valore dell'immobile). - Agli effetti
dell'espropriazione  il  valore  dell'immobile  e'  determinato   dal
giudice avuto riguardo al valore di mercato sulla base degli elementi
forniti dalle parti e dall'esperto nominato  ai  sensi  dell'articolo
569, primo comma. 
  Nella determinazione del valore di  mercato  l'esperto  procede  al
calcolo   della   superficie   dell'immobile,   specificando   quella
commerciale, del valore per metro quadro e  del  valore  complessivo,
esponendo analiticamente gli adeguamenti e le correzioni della stima,
ivi compresa  la  riduzione  del  valore  di  mercato  praticata  per
l'assenza della garanzia per vizi del bene venduto, e precisando tali
adeguamenti in maniera distinta per  gli  oneri  di  regolarizzazione
urbanistica, lo stato d'uso e di manutenzione, lo stato di  possesso,
i vincoli e  gli  oneri  giuridici  non  eliminabili  nel  corso  del
procedimento esecutivo, nonche' per le eventuali  spese  condominiali
insolute.»; 
    p) all'articolo 569: 
      1) al primo comma, la  parola:  "trenta"  e'  sostituita  dalla
seguente: "quindici", e le parole  da:  "convocandolo"  sino  a:  "il
giuramento" sono sostituite dalle seguenti: "che presta giuramento in
cancelleria mediante sottoscrizione del verbale di  accettazione",  e
la parola: "centoventi" e' sostituita dalla seguente: "novanta"; 
      2) il terzo comma e' sostituito dal seguente: "Nel caso in  cui
il giudice disponga  con  ordinanza  la  vendita  forzata,  fissa  un
termine non inferiore a novanta giorni, e non superiore a centoventi,
entro il quale possono essere proposte offerte  d'acquisto  ai  sensi
dell'articolo 571. Il giudice con la medesima ordinanza stabilisce le
modalita' con cui deve essere prestata la cauzione, se la vendita  e'
fatta in uno o  piu'  lotti,  il  prezzo  base  determinato  a  norma
dell'articolo 568, (( l'offerta minima, )) il termine, non  superiore
a centoventi giorni dall'aggiudicazione, entro  il  quale  il  prezzo
dev'essere depositato, con le modalita'  del  deposito  e  fissa,  al
giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine,  l'udienza  per  la
deliberazione sull'offerta e per la gara tra  gli  offerenti  di  cui
all'articolo 573. Quando ricorrono giustificati  motivi,  il  giudice
dell'esecuzione puo' disporre che  il  versamento  del  prezzo  abbia
luogo ratealmente ed entro un termine non superiore a dodici mesi. Il
giudice provvede ai  sensi  dell'articolo  576  solo  quando  ritiene
probabile che la vendita con tale modalita' possa aver  luogo  ad  un
prezzo superiore della meta' rispetto al valore del bene, determinato
a norma dell'articolo 568.»; 
    q) all'articolo 571, secondo comma,  le  parole  da:  "al  prezzo
determinato"  alle  parole:  "articolo  568"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di oltre un quarto al prezzo stabilito nell'ordinanza"; 
    r) all'articolo 572 il secondo e il terzo comma  sono  sostituiti
dai  seguenti:  "Se  l'offerta  e'  pari  o   superiore   al   valore
dell'immobile stabilito  nell'ordinanza  di  vendita,  la  stessa  e'
senz'altro accolta. 
  Se il prezzo offerto e'  inferiore  rispetto  al  prezzo  stabilito
nell'ordinanza di vendita in misura non superiore ad  un  quarto,  il
giudice puo' far luogo alla vendita quando ritiene  che  non  vi  sia
seria possibilita' di conseguire un prezzo superiore  con  una  nuova
vendita e non sono state presentate istanze di assegnazione ai  sensi
dell'articolo 588."; 
    s) all'articolo 573: 
      1) al primo comma, dopo la parola: "invita"  sono  inserite  le
seguenti: "in ogni caso"; 
      2) il secondo comma e' sostituito dal  seguente:  ((  "Se  sono
state presentate istanze di assegnazione a norma dell'articolo 588  e
il prezzo indicato nella migliore offerta o  nell'offerta  presentata
per  prima   e'   inferiore   al   valore   dell'immobile   stabilito
nell'ordinanza di vendita, il giudice non fa  luogo  alla  vendita  e
procede all'assegnazione." )); 
      3) (( sono aggiunti, in fine, i seguenti  commi  )):  "Ai  fini
dell'individuazione della migliore offerta, il  giudice  tiene  conto
dell'entita' del prezzo, delle cauzioni prestate,  delle  forme,  dei
modi e dei tempi del pagamento nonche' di ogni altro  elemento  utile
indicato nell'offerta stessa. 
  (( Se il prezzo offerto all'esito della gara di cui al primo  comma
e' inferiore al  valore  dell'immobile  stabilito  nell'ordinanza  di
vendita, il giudice non fa  luogo  alla  vendita  quando  sono  state
presentate istanze di assegnazione ai sensi dell'articolo 588." )); 
    t) all'articolo 574, primo  comma,  sono  aggiunti,  in  fine,  i
seguenti periodi: «Quando l'ordinanza che ha disposto la  vendita  ha
previsto che il versamento del prezzo abbia  luogo  ratealmente,  col
decreto di cui al  primo  periodo  il  giudice  dell'esecuzione  puo'
autorizzare l'aggiudicatario, che ne faccia richiesta, ad  immettersi
nel possesso dell'immobile venduto, a condizione che sia prestata una
fideiussione, autonoma, irrevocabile e a prima richiesta,  rilasciata
da banche,  societa'  assicuratrici  o  intermediari  finanziari  che
svolgono in via esclusiva  o  prevalente  attivita'  di  rilascio  di
garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di  una
societa' di revisione per un importo pari ad  almeno  il  trenta  per
cento del prezzo di vendita. Il giudice dell'esecuzione individua  la
categoria professionale alla quale deve appartenere il  soggetto  che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del  periodo  precedente.  La
fideiussione e' rilasciata  a  favore  della  procedura  esecutiva  a
garanzia del rilascio dell'immobile entro trenta giorni dall'adozione
del provvedimento di  cui  all'articolo  587,  primo  comma,  secondo
periodo, nonche' del risarcimento dei  danni  eventualmente  arrecati
all'immobile;  la  fideiussione  e'  escussa  dal   custode   o   dal
professionista delegato su autorizzazione del giudice.»; 
    u) all'articolo 587,  primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "La disposizione di cui al  periodo  precedente  si
applica altresi' nei confronti dell'aggiudicatario che non ha versato
anche una sola rata entro dieci giorni dalla scadenza del termine; il
giudice dell'esecuzione dispone la perdita a titolo  di  multa  anche
delle rate gia' versate. Con il decreto adottato a norma del  periodo
precedente, il giudice ordina  altresi'  all'aggiudicatario  che  sia
stato immesso nel possesso di rilasciare l'immobile  al  custode;  il
decreto costituisce titolo esecutivo per il rilascio."; 
    v) all'articolo 588, primo comma, le parole: "dell'incanto"  sono
sostituite dalle seguenti: "dell'udienza fissata per  la  vendita"  e
sono soppresse le parole: "all'incanto" e "per mancanza di offerte"; 
    z) all'articolo 589, primo comma, le parole: "determinato a norma
dell'articolo 568" sono sostituite dalle  seguenti:  "base  stabilito
per l'esperimento di vendita per cui e' presentata."; 
    aa) all'articolo 590, primo comma, le parole  "all'incanto"  sono
soppresse"; 
    bb) all'articolo 591: 
      1) alla rubrica la parola "nuovo" e' soppressa; 
      2) al primo comma, la parola "nuovo" e'  soppressa  e  dopo  la
parola "incanto" sono aggiunte le seguenti: ", sempre che ritenga che
la vendita con tale modalita' possa aver luogo ad un prezzo superiore
della  meta'  rispetto  al  valore  del  bene,  determinato  a  norma
dell'articolo 568"; 
      3)  secondo  comma,  le  parole  da  "di  un  quarto"  sino   a
"precedente" sono sostituite dalle seguenti: "al precedente  fino  al
limite di un quarto"; 
      4) il terzo comma e' sostituito dal seguente:  "Se  al  secondo
tentativo la vendita non ha luogo per mancanza di offerte e  vi  sono
domande di assegnazione, il giudice assegna il bene al creditore o ai
creditori  richiedenti,  fissando   il   termine   entro   il   quale
l'assegnatario deve versare l'eventuale  conguaglio.  Si  applica  il
secondo comma dell'articolo 590."; 
    cc) all'articolo 591-bis: 
      1)   al   primo   comma,   dopo   le   parole:   "il    giudice
dell'esecuzione," sono inserite le seguenti: "salvo  quanto  previsto
al  secondo  comma,"  le  parole:  "puo',  sentiti  gli  interessati,
delegare" sono sostituite dalla seguente: "delega"; 
      2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: "Il giudice non
dispone la delega ove, sentiti i  creditori,  ravvisi  l'esigenza  di
procedere direttamente alle operazioni  di  vendita  a  tutela  degli
interessi delle parti."; 
      3) al secondo comma, sono apportate le seguenti modificazioni: 
        a) al  punto  1)  la  parola:  "terzo"  e'  sostituita  dalla
seguente: "primo"; 
        b) al punto 7, dopo le parole: "articolo 590"  sono  inserite
le seguenti: "e 591, terzo comma"; 
      4) e', in  fine,  aggiunto,  il  seguente  comma:  "Il  giudice
dell'esecuzione,  sentito  l'interessato,  dispone  la  revoca  della
delega delle operazioni  di  vendita  se  non  vengono  rispettati  i
termini e le direttive per lo svolgimento delle operazioni, salvo che
il professionista delegato  dimostri  che  il  mancato  rispetto  dei
termini o delle direttive sia dipeso da causa a lui non imputabile."; 
    (( cc-bis) all'articolo 591-ter, il terzo periodo  e'  sostituito
dal seguente: "Contro il provvedimento  del  giudice  e'  ammesso  il
reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies."; 
    cc-ter) l'articolo 614-bis e' sostituito dal seguente titolo: 
  «TITOLO IV-bis - DELLE MISURE DI COERCIZIONE INDIRETTA 
  Art.  614-bis  (Misure  di  coercizione  indiretta).   -   Con   il
provvedimento di condanna all'adempimento  di  obblighi  diversi  dal
pagamento  di  somme  di  denaro  il  giudice,  salvo  che  cio'  sia
manifestamente iniquo, fissa, su richiesta  di  parte,  la  somma  di
denaro dovuta  dall'obbligato  per  ogni  violazione  o  inosservanza
successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento.
Il provvedimento di condanna  costituisce  titolo  esecutivo  per  il
pagamento delle somme dovute per ogni violazione o  inosservanza.  Le
disposizioni  di  cui  al  presente  comma  non  si  applicano   alle
controversie di lavoro subordinato pubblico o privato e  ai  rapporti
di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 409. 
  Il giudice determina l'ammontare della somma di cui al primo  comma
tenuto conto  del  valore  della  controversia,  della  natura  della
prestazione, del danno quantificato o prevedibile  e  di  ogni  altra
circostanza utile.»; 
    dd) all'articolo 615, primo  comma,  e'  aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: "Se il diritto della parte  istante  e'  contestato
solo parzialmente, il giudice procede alla sospensione dell'efficacia
esecutiva  del  titolo  esclusivamente  in   relazione   alla   parte
contestata."; 
    ee) dopo l'articolo 631 e' inserito il seguente: 
  «Art.  631-bis  (Omessa  pubblicita'  sul  portale  delle   vendite
pubbliche). - Se la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche
non e'  effettuata  nel  termine  stabilito  dal  giudice  per  causa
imputabile al creditore pignorante o al creditore intervenuto  munito
di titolo esecutivo, il giudice dichiara con  ordinanza  l'estinzione
del  processo  esecutivo  e  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 630, secondo e terzo comma. La disposizione  di  cui  al
presente articolo non si applica quando la  pubblicita'  sul  portale
non e' stata effettuata perche' i  sistemi  informatici  del  dominio
giustizia non sono funzionanti, a condizione che tale circostanza sia
attestata a norma dell'articolo  161-quater  delle  disposizioni  per
l'attuazione del presente codice.»; 
    ff) all'articolo 492-bis: 
      1) al primo comma: 
        a) la parola "procedente" e' soppressa; 
        b) sono aggiunti in fine i seguenti periodi:  "L'istanza  non
puo' essere  proposta  prima  che  sia  decorso  il  termine  di  cui
all'articolo 482. Se vi e' pericolo nel ritardo,  il  presidente  del
tribunale autorizza la ricerca telematica dei beni da pignorare prima
della notificazione del precetto". 
      2) al secondo comma, al primo periodo, le parole: "o alle quali
le stesse possono accedere"  e  le  parole:  "nel  pubblico  registro
automobilistico" sono soppresse e sono aggiunti, in fine, i  seguenti
periodi: "L'ufficiale giudiziario procede a pignoramento  munito  del
titolo  esecutivo  e  del  precetto,  anche  acquisendone  copia  dal
fascicolo informatico.  Nel  caso  di  cui  al  primo  comma,  quarto
periodo,  il  precetto  e'  consegnato  o   trasmesso   all'ufficiale
giudiziario prima che si proceda al pignoramento." 
  2. Per gli interventi informatici connessi alla  realizzazione  del
portale delle vendite pubbliche di cui al comma 1, e' autorizzata  la
spesa di euro 900.000 per l'anno 2015 e, per  quelli  concernenti  la
manutenzione e il funzionamento del medesimo portale, di euro 200.000
annui a decorrere dall'anno 2016 )). 
                               Art. 14 
 
Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di  procedura
  civile e disposizioni transitorie e ad altre disposizioni 
 
  1. Alle disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura
civile  e  disposizioni  transitorie  sono  apportate   le   seguenti
modificazioni: 
    0a) all'articolo 155-quater, il primo  comma  e'  sostituito  dal
seguente: 
  ((  "Le  pubbliche  amministrazioni  che  gestiscono  banche   dati
contenenti  informazioni  utili  ai  fini  della   ricerca   di   cui
all'articolo  492-bis  del  codice  mettono  a   disposizione   degli
ufficiali  giudiziari  gli  accessi,  con   le   modalita'   di   cui
all'articolo 58 del codice di cui  al  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, e successive modificazioni, su richiesta  del  Ministero
della giustizia. Sino a quando non  sono  definiti  dall'Agenzia  per
l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole  tecniche
di cui al comma 2 del predetto articolo 58 e, in  ogni  caso,  quando
l'amministrazione che gestisce la banca dati  o  il  Ministero  della
giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la  cooperazione
applicativa di cui all'articolo 72, comma 1, lettera e), del medesimo
codice di cui al decreto legislativo n. 82  del  2005,  l'accesso  e'
consentito previa stipulazione, senza nuovi o maggiori oneri  per  la
finanza pubblica, di una  convenzione  finalizzata  alla  fruibilita'
informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione  dei  dati
personali. Il Ministero della  giustizia  pubblica  sul  portale  dei
servizi telematici  l'elenco  delle  banche  dati  per  le  quali  e'
operativo  l'accesso  da  parte  dell'ufficiale  giudiziario  per  le
finalita' di cui all'articolo 492-bis del codice" )); 
    a) all'articolo 155-quinquies: 
      1) la parola "procedente" e' soppressa; 
      (( 2) e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "La disposizione di cui al primo comma si applica, limitatamente  a
ciascuna delle banche dati  comprese  nell'anagrafe  tributaria,  ivi
incluso l'archivio dei rapporti finanziari, nonche'  a  quelle  degli
enti  previdenziali,  sino  all'inserimento   di   ognuna   di   esse
nell'elenco di cui all'articolo 155-quater, primo comma"; 
    a-bis) dopo l'articolo 159-bis e' inserito il seguente: 
  «Art. 159-ter  (Iscrizione  a  ruolo  del  processo  esecutivo  per
espropriazione a cura di soggetto diverso  dal  creditore).  -  Colui
che, prima che il creditore abbia depositato la nota di iscrizione  a
ruolo prevista dagli articoli 518, 521-bis, 543  e  557  del  codice,
deposita per primo un atto o un'istanza deve depositare  la  nota  di
iscrizione a ruolo e una copia dell'atto di pignoramento.  Quando  al
deposito della nota di iscrizione a ruolo procede uno dei soggetti di
cui all'articolo 16-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre  2012,
n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre  2012,
n.  221,  e  successive  modificazioni,  diverso  dal  creditore,  il
deposito puo' aver luogo con modalita' non  telematiche  e  la  copia
dell'atto di pignoramento  puo'  essere  priva  dell'attestazione  di
conformita'. Quando l'istanza  proviene  dall'ufficiale  giudiziario,
anche nel caso di cui all'articolo  520,  primo  comma,  del  codice,
all'iscrizione a ruolo  provvede  d'ufficio  il  cancelliere.  Quando
l'iscrizione a ruolo ha luogo  a  norma  del  presente  articolo,  il
creditore, nei termini di cui agli articoli 518, 521-bis, 543  e  557
del codice, provvede, a pena  di  inefficacia  del  pignoramento,  al
deposito delle copie conformi  degli  atti  previsti  dalle  predette
disposizioni  e  si  applica  l'articolo   164-ter   delle   presenti
disposizioni»; 
    a-ter) all'articolo 161 e' aggiunto, in fine, il seguente comma: 
  "Il compenso dell'esperto o dello stimatore nominato dal giudice  o
dall'ufficiale  giudiziario  e'  calcolato  sulla  base  del   prezzo
ricavato dalla  vendita.  Prima  della  vendita  non  possono  essere
liquidati acconti in misura superiore  al  cinquanta  per  cento  del
compenso calcolato sulla base del valore di stima" )); 
    b) all'articolo 161-ter, al secondo comma, e' aggiunto, in  fine,
il   seguente   periodo:   «Se   occorre,    le    medesime    regole
tecnico-operative sono integrate al fine  di  assicurare  un  agevole
collegamento tra il portale delle vendite pubbliche e i  portali  dei
gestori delle vendite telematiche.»; 
    c) dopo l'articolo 161-ter, e' inserito il seguente: 
  «Art. 161-quater (Modalita'  di  pubblicazione  sul  portale  delle
vendite pubbliche). - La  pubblicazione  sul  portale  delle  vendite
pubbliche e' effettuata a cura del  professionista  delegato  per  le
operazioni di vendita o del commissionario o,  in  mancanza,  ((  del
creditore pignorante o del creditore  intervenuto  munito  di  titolo
esecutivo )) ed in conformita' alle specifiche tecniche, che  possono
determinare anche i dati e i documenti  da  inserire.  Le  specifiche
tecniche sono stabilite dal responsabile per  i  sistemi  informativi
automatizzati del Ministero della giustizia (( entro sei  mesi  dalla
data di entrata in vigore della presente disposizione )) e sono  rese
disponibili  mediante  pubblicazione  nel   portale   delle   vendite
pubbliche. Quando la pubblicita' riguarda beni immobili o beni mobili
registrati, la pubblicazione non puo' essere effettuata  in  mancanza
della  prova  dell'avvenuto   pagamento   del   contributo   per   la
pubblicazione,  previsto  dall'articolo  18-bis   del   decreto   del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. 
  Il portale delle vendite pubbliche deve  inviare  all'indirizzo  di
posta elettronica ordinaria o certificata, ad ogni interessato che ne
ha fatto richiesta e si e' registrato mediante un'apposita  procedura
disciplinata dalle specifiche tecniche di  cui  al  primo  comma,  un
avviso contenente le informazioni relative alle  vendite  di  cui  e'
stata effettuata la pubblicita'. 
  Il portale delle vendite  pubbliche  provvede  all'archiviazione  e
alla gestione dei dati relativi alle vendite in esso pubblicate. 
  Il mancato funzionamento dei sistemi informatici e'  attestato  dal
responsabile dei  sistemi  informativi  automatizzati  del  Ministero
della giustizia.»; 
    d) (( nel capo II del titolo IV, dopo l'articolo 169-quinquies e'
aggiunto, in fine, il seguente: 
  «Art. 169-sexies (Elenco dei soggetti specializzati per la custodia
e la vendita dei mobili pignorati) )). -  Presso  ogni  tribunale  e'
istituito un elenco dei soggetti specializzati  di  cui  all'articolo
532 del  codice  per  la  custodia  e  la  vendita  dei  beni  mobili
pignorati. Alle domande (( di iscrizione all'elenco )) e' allegata la
documentazione   comprovante   le    competenze    maturate,    anche
relativamente a specifiche categorie di beni. L'elenco e' formato dal
presidente del tribunale, che provvede sentito il  procuratore  della
Repubblica. Si  applicano  gli  articoli  13  e  seguenti  in  quanto
compatibili.»; 
    e)   all'articolo   173-bis,   sono   apportate    le    seguenti
modificazioni: 
      1) al primo comma, dopo il numero 6), sono inseriti i seguenti: 
    "7) in caso di opere abusive, il controllo della possibilita'  di
sanatoria ai sensi dell'articolo 36 del decreto del Presidente  della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e gli eventuali costi della  stessa;
altrimenti, la verifica sull'eventuale presentazione  di  istanze  di
condono, indicando il soggetto istante e la normativa in forza  della
quale l'istanza sia stata presentata, lo stato  del  procedimento,  i
costi per il conseguimento del titolo in  sanatoria  e  le  eventuali
oblazioni gia' corrisposte o da corrispondere; in ogni altro caso, la
verifica, ai fini della istanza di condono che l'aggiudicatario possa
eventualmente presentare, che gli immobili pignorati si trovino nelle
condizioni previste dall'articolo 40, sesto  comma,  della  legge  28
febbraio 1985, n. 47 ovvero dall'articolo 46, comma 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.  380,  specificando  il
costo per il conseguimento del titolo in sanatoria; 
    8) la verifica che i  beni  pignorati  siano  gravati  da  censo,
livello o uso civico e se vi sia stata affrancazione  da  tali  pesi,
ovvero che  il  diritto  sul  bene  del  debitore  pignorato  sia  di
proprieta' ovvero derivante da alcuno dei suddetti titoli; 
    9)  l'informazione  sull'importo  annuo  delle  spese  fisse   di
gestione o di manutenzione, su  eventuali  spese  straordinarie  gia'
deliberate anche se il relativo debito non  sia  ancora  scaduto,  su
eventuali  spese  condominiali  non  pagate  negli  ultimi  due  anni
anteriori  alla  data  della  perizia,   sul   corso   di   eventuali
procedimenti giudiziari relativi al bene pignorato."; 
      2) al terzo comma, la parola:  "quarantacinque"  e'  sostituita
dalla seguente: "trenta"; 
    f) l'articolo  173-quinquies,  primo  comma,  e'  sostituito  dal
seguente: "Il giudice, con l'ordinanza di vendita di cui all'articolo
569, terzo comma, del codice,  puo'  disporre  che  la  presentazione
dell'offerta d'acquisto e la  prestazione  della  cauzione  ai  sensi
degli articoli 571, 579,  580  e  584  del  medesimo  codice  possano
avvenire con sistemi telematici di  pagamento  ovvero  con  carte  di
debito, di credito  o  prepagate  o  con  altri  mezzi  di  pagamento
disponibili  nei  circuiti  bancario  e  postale.  E'  consentita  la
prestazione della  cauzione  anche  mediante  fideiussione  autonoma,
irrevocabile e a prima  richiesta,  rilasciata  da  banche,  societa'
assicuratrici o intermediari finanziari che svolgono in via esclusiva
o prevalente attivita' di rilascio di garanzie e che sono  sottoposti
a revisione contabile da parte  di  una  societa'  di  revisione.  Il
giudice dell'esecuzione, con l'ordinanza  di  vendita,  individua  la
categoria professionale alla quale deve appartenere il  soggetto  che
puo' rilasciare la fideiussione a norma del  periodo  precedente.  La
fideiussione e' rilasciata in favore della procedura esecutiva ed  e'
escussa dal custode o dal professionista delegato  su  autorizzazione
del giudice. In ogni caso, e' stabilito che l'offerente comunichi,  a
mezzo posta elettronica certificata, la dichiarazione  contenente  le
indicazioni prescritte dall'articolo 571.". 
  2. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo  l'articolo
16-octies e' inserito il seguente: 
  «Art.  16-novies  (Modalita'  informatiche  per   le   domande   di
iscrizione  e  per  la  tenuta  dell'albo  dei  consulenti   tecnici,
dell'albo dei periti presso il tribunale,  dell'elenco  dei  soggetti
specializzati per la custodia e  la  vendita  dei  beni  pignorati  e
dell'elenco  dei  professionisti  disponibili   a   provvedere   alle
operazioni di vendita). - 1. Le domande di  iscrizione  all'albo  dei
consulenti  tecnici  di  cui  agli  articoli  13  e  seguenti   delle
disposizioni  per  l'attuazione  del  codice  di  procedura   civile,
all'elenco  dei   soggetti   specializzati   previsto   dall'articolo
169-sexies delle medesime disposizioni e all'albo dei  periti  presso
il tribunale, di cui agli articoli  67  e  seguenti  delle  norme  di
attuazione del codice di procedura penale, sono inserite, a  cura  di
coloro che le propongono, con modalita' esclusivamente telematiche in
conformita' alle specifiche tecniche  di  cui  al  comma  5.  Con  le
medesime modalita' sono inseriti i documenti allegati alle domande. 
  2. Le disposizioni di cui  al  comma  1  si  applicano  anche  alle
domande e ai relativi documenti per l'iscrizione  negli  elenchi  dei
professionisti disponibili a provvedere alle operazioni di vendita di
cui all'articolo 169-ter e all'articolo 179-ter, secondo comma, delle
disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 
  3. Quando, per l'iscrizione negli albi e negli elenchi  di  cui  al
presente articolo, la legge prevede il pagamento di bolli, diritti  o
altre  somme  a  qualsiasi  titolo,  il  versamento   e'   effettuato
esclusivamente con sistemi telematici di pagamento ovvero  con  carte
di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento  con
moneta elettronica disponibili nel circuito  bancario  o  postale,  a
norma dell'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29  dicembre  2009,
n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio  2010,
n. 24. I versamenti di cui al presente comma hanno luogo nel rispetto
della  normativa,  anche  regolamentare,  concernente   i   pagamenti
telematici nel processo civile. 
  4. Gli albi e gli elenchi di cui ai commi 1  e  2  sono  formati  a
norma delle disposizioni legislative che li regolano e tenuti, a cura
del  presidente   del   tribunale,   con   modalita'   esclusivamente
informatiche in conformita' alle specifiche tecniche di cui al  comma
5. L'accesso  ai  dati  contenuti  negli  albi  e  negli  elenchi  e'
consentito ai magistrati e al personale  delle  cancellerie  e  delle
segreterie di tutti gli uffici giudiziari della giustizia  ordinaria.
Salvo quanto previsto dall'articolo 179-quater,  terzo  comma,  delle
disposizioni per l'attuazione del  codice  di  procedura  civile,  la
disposizione di cui al  periodo  precedente  si  applica  anche  agli
elenchi previsti dagli articoli  169-ter  e  179-ter  delle  medesime
disposizioni. 
  5. La presentazione delle domande e la tenuta degli albi ed elenchi
di cui al presente  articolo  sono  effettuate  in  conformita'  alle
specifiche  tecniche  stabilite  dal  responsabile  per   i   sistemi
informativi automatizzati del Ministero della giustizia, nel rispetto
della disciplina prevista dal decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, (( entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della  presente
disposizione  )).  Le  specifiche  tecniche  sono  pubblicate   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito internet  del
Ministero della giustizia. 
  6. Le  disposizioni  del  presente  articolo  acquistano  efficacia
decorsi trenta giorni  dalla  pubblicazione  sul  sito  internet  del
Ministero della giustizia  delle  specifiche  tecniche  previste  dal
comma 5. 
  7. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, che alla data di  acquisto  di
efficacia delle disposizioni del presente articolo sono gia' iscritti
negli albi ed elenchi previsti  dai  medesimi  commi,  inseriscono  i
propri  dati,  con  modalita'  telematiche  e  in  conformita'   alle
specifiche tecniche di cui al comma 5, entro il termine perentorio di
novanta giorni dalla pubblicazione sul sito  internet  del  Ministero
della giustizia delle medesime specifiche tecniche. A decorrere dalla
data di scadenza del termine di cui al periodo precedente,  gli  albi
ed elenchi gia' formati sono sostituiti ad ogni effetto dagli albi ed
elenchi previsti dal presente articolo.». 
  3. Al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959,  n.
1229, all'articolo 122, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il quarto comma e' sostituito dal seguente: 
  «In caso di estinzione del processo esecutivo il compenso e'  posto
a carico  del  creditore  procedente  ed  e'  liquidato  dal  giudice
dell'esecuzione  nella  medesima  misura  di  cui  al  terzo   comma,
calcolata sul valore dei beni o dei crediti pignorati o,  se  minore,
sul valore del credito per  cui  si  procede.  In  caso  di  chiusura
anticipata  del  processo  a  norma   dell'articolo   164-bis   delle
disposizioni per l'attuazione del codice  di  procedura  civile  o  a
norma (( dell'articolo 532, secondo comma, terzo periodo, del  codice
di procedura civile )), il compenso previsto dal secondo comma non e'
dovuto. (( La disposizione di cui al periodo  precedente  si  applica
anche nel caso di inefficacia del pignoramento a norma  dell'articolo
164-ter o dell'articolo 159-ter delle disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile  )).  Negli  altri  casi  di  chiusura
anticipata del processo esecutivo si applica la disposizione  di  cui
al primo periodo. Il giudice provvede  con  decreto  che  costituisce
titolo esecutivo.»; 
    b) al quinto comma dopo le parole:  «per  cui  si  procede»  sono
aggiunte le seguenti: «e comunque non puo' eccedere l'importo di euro
3.000,00»; 
    c) al sesto comma, il secondo periodo e' sostituito dal seguente:
«La  residua  quota   del   quaranta   per   cento   e'   distribuita
dall'ufficiale giudiziario (( coordinatore dell'ufficio )), in  parti
uguali, tra tutti gli ufficiali giudiziari e funzionari  appartenenti
all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti.». 
  4. Per l'istituzione dell'elenco dei soggetti specializzati per  la
custodia e la vendita dei beni mobili pignorati, di cui al  comma  1,
lett. d), e' autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2015. 
                               Art. 15 
 
 
                   Portale delle vendite pubbliche 
 
  1. (( Nel titolo I della parte II del testo unico di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e  successive
modificazioni, dopo  l'articolo  18  e'  aggiunto,  in  fine,  ))  il
seguente: 
  «Art. 18-bis (Pubblicita' sul portale delle vendite pubbliche) - 1.
Per la pubblicazione sul portale delle vendite pubbliche  di  ciascun
atto esecutivo per il quale la legge dispone che  sia  data  pubblica
notizia e che riguarda beni immobili o mobili registrati,  e'  dovuto
un contributo per la pubblicazione dell'importo di euro 100 a  carico
del creditore procedente. Quando  la  vendita  e'  disposta  in  piu'
lotti, il contributo per la pubblicazione e' dovuto per  ciascuno  di
essi. Il pagamento deve essere effettuato con le  modalita'  previste
dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193,
convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24, con
imputazione ad apposito  capitolo  dell'entrata  del  bilancio  dello
Stato. Quando la parte e' stata ammessa al patrocinio a  spese  dello
Stato, il contributo per la pubblicazione e' prenotato  a  debito,  a
norma e per gli effetti delle disposizioni del presente decreto.  Per
la pubblicazione relativa a (( beni diversi da quelli di cui al primo
periodo del presente comma )), il contributo per la pubblicazione non
e' dovuto. 
  2. Con decreto  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia,  di
concerto con il Ministero dell'economia e  delle  finanze,  l'importo
del contributo per la pubblicazione e'  adeguato  ogni  tre  anni  in
relazione alla  variazione,  accertata  dall'ISTAT,  dell'indice  dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati. 
  3. Le entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui
al comma 1, affluite all'apposito capitolo di cui al medesimo  comma,
sono riassegnate allo stato di previsione della spesa  del  Ministero
della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari nonche'
per l'implementazione e lo sviluppo dei sistemi informatizzati. 
  4. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare,  con  propri  decreti,   le   occorrenti   variazioni   di
bilancio.». 


Titolo III



Disposizioni in materia fiscale


                               Art. 16 
 
 
Deducibilita' delle svalutazioni e perdite su crediti enti  creditizi
               e finanziari e imprese di assicurazione 
 
  1. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto  del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono  apportate
le seguenti modifiche all'articolo 106: il comma 3 e' sostituito  dal
seguente: «3. Per gli enti creditizi e finanziari di cui  al  decreto
legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, le svalutazioni e le  perdite  su
crediti verso la clientela iscritti in bilancio a tale  titolo  e  le
perdite realizzate mediante cessione a titolo oneroso sono deducibili
integralmente nell'esercizio in cui sono  rilevate  in  bilancio.  Ai
fini del presente comma le  svalutazioni  e  le  perdite  diverse  da
quelle realizzate mediante cessione a titolo oneroso si  assumono  al
netto delle rivalutazioni dei crediti risultanti in bilancio»; 
  2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano  dal  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2015. 
  3. In via transitoria, per il  primo  periodo  di  applicazione  le
svalutazioni e le perdite di cui al comma  1  diverse  dalle  perdite
realizzate mediante cessione a titolo  oneroso  sono  deducibili  nei
limiti del 75 del loro ammontare. L'eccedenza e'  deducibile  secondo
le modalita' stabilite al comma 4. 
  4. L'eccedenza di cui al comma 3 e le svalutazioni e le perdite  su
crediti di cui al comma 1 iscritte in bilancio fino all'esercizio  in
corso al 31 dicembre 2014 e non ancora dedotte ai sensi del  comma  3
dell'articolo 106 del testo unico delle imposte sui redditi,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.  917,
nel testo in vigore anteriormente alle modifiche operate dal comma  1
sono deducibili per il 5 per cento del  loro  ammontare  nel  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2017,  per  il  10  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2018, per il 12  per  cento
nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2019 e fino al  periodo
d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, e per  il  5  per  cento  nel
periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2025. 
  5. Ai  fini  della  determinazione  dell'acconto  dell'imposta  sul
reddito delle societa' dovuto per il periodo d'imposta in corso al 31
dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi non  si  tiene
conto delle modifiche operate dai commi da 1 a 4. 
  6. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono  apportate
le seguenti modifiche: 
    a) all'articolo 6, comma 1, la lettera c-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
    «c-bis) rettifiche e riprese di valore nette  per  deterioramento
dei crediti, limitatamente a quelle riconducibili ai crediti verso la
clientela iscritti in bilancio a tale titolo.»; 
    b) all'articolo 7, comma 1, la lettera b-bis) e' sostituita dalla
seguente: 
    «b-bis) le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore  nette
per deterioramento dei crediti, limitatamente a quelle  riconducibili
a crediti nei confronti di assicurati iscritti  in  bilancio  a  tale
titolo.». 
  7. Le disposizioni di cui al comma 6 si applicano  dal  periodo  di
imposta in corso al 31 dicembre 2015. 
  8. In via transitoria, per il  primo  periodo  di  applicazione  le
rettifiche, le perdite, le svalutazioni e le riprese di valore  nette
di cui al comma 6 sono deducibili nei limiti del  75  per  cento  del
loro  ammontare.  L'eccedenza  e'  deducibile  secondo  le  modalita'
stabilite al comma 9. 
  9. L'eccedenza di cui al comma 8 e le rettifiche,  le  perdite,  le
svalutazioni e le riprese di valore nette di cui al comma 6  iscritte
in bilancio dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013 e  non
ancora  dedotte  ai  sensi  della  lettera   c-bis)   del   comma   1
dell'articolo 6 e della lettera b-bis) del comma  1  dell'articolo  7
del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, nel testo in vigore
anteriormente alle modifiche operate dal comma 6 sono deducibili  per
il 5 per cento del loro ammontare nel periodo d'imposta in  corso  al
31 dicembre 2016, per l'8 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2017, per il 10 per cento nel periodo d'imposta in  corso
al 31 dicembre 2018, per il 12 per cento  nel  periodo  d'imposta  in
corso al 31 dicembre 2019 e fino al periodo d'imposta in corso al  31
dicembre 2024, e per il 5 per cento nel periodo d'imposta in corso al
31 dicembre 2025. 
  10.  Ai  fini  della   determinazione   dell'acconto   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive dovuto per il periodo  d'imposta
in corso al 31 dicembre 2015 e per i due periodi d'imposta successivi
non si tiene conto delle modifiche operate dai commi da 6 a 9. 
  11. Le maggiori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, valutate in 137 milioni di euro per il 2016, in 107 milioni
di euro per il 2017, in 505 milioni di  euro  per  il  2018,  in  130
milioni di euro per il 2020, in 451 milioni di euro per il  2021,  in
360 milioni di euro per il 2022, in 245 milioni di euro per il  2023,
in 230 milioni di euro per il 2024 e in 189 milioni di euro  annui  a
decorrere dal 2025, confluiscono nel fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  12. All'articolo 1, comma 200 della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
le parole "con decreto" sono sostituite dalle  seguenti  "con  uno  o
piu' decreti". 
                               Art. 17 
 
 
             Blocco trasformazione in crediti di imposta 
               delle attivita' per imposte anticipate 
 
  1. I commi 55,  56-bis,  56-bis.1  e  56-ter  dell'articolo  2  del
decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con  modificazioni
dalla legge 26 febbraio  2011,  n.  10,  non  sono  applicabili  alle
attivita' per imposte anticipate, relative al valore  dell'avviamento
e delle altre attivita' immateriali, iscritte per la  prima  volta  a
partire dai bilanci relativi all'esercizio  in  corso  alla  data  di
entrata in vigore del presente articolo. 


Titolo IV



Proroga di termini per l'efficienza della giustizia e disposizioni
per il processo telematico (( nonche' altre disposizioni in materia
di giustizia ))



                               Art. 18 
 
 
         Proroga degli effetti del trattenimento in servizio 
                       dei magistrati ordinari 
 
  1.  Al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici
giudiziari  e  garantire  un  ordinato   e   graduale   processo   di
conferimento, da parte del Consiglio  Superiore  della  Magistratura,
degli incarichi direttivi e semidirettivi che si  renderanno  vacanti
negli anni 2015 e 2016, gli effetti dell'articolo  1,  comma  3,  del
decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono  differiti  al  31  dicembre
2016  per  i  magistrati  ordinari  che  non  abbiano   compiuto   il
settantaduesimo anno di eta' alla data del 31  dicembre  2015  e  che
debbano essere collocati a  riposo  nel  periodo  fra  lo  stesso  31
dicembre 2015 ed il  30  dicembre  2016.  Per  gli  altri  magistrati
ordinari che abbiano compiuto almeno il settantaduesimo anno di  eta'
alla data del 31 dicembre 2015, resta  fermo  il  termine  ultimo  di
permanenza in servizio stabilito dal citato articolo 1, comma 3,  del
decreto-legge n. 90 del 2014. 
  1-bis. In considerazione della particolare situazione  di  organico
della magistratura contabile e al  fine  di  salvaguardare,  in  fase
transitoria,  la  funzionalita'  degli   uffici   per   il   regolare
svolgimento  dell'attivita'  di  controllo   e   giurisdizionale,   i
trattenimenti in servizio dei magistrati della Corte dei  conti  sono
fatti salvi fino al completamento della procedura di reclutamento  in
atto alla data di entrata in vigore del presente decreto  e  in  ogni
caso fino al 30 giugno 2016. 
                           (( Art. 18-bis 
 
 
             Disposizioni per il ricambio generazionale 
                     nella magistratura onoraria 
 
  1. Sino all'attuazione del complessivo riordino del ruolo  e  delle
funzioni della magistratura onoraria, i giudici di  pace,  i  giudici
onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in  servizio  alla
data del 31 dicembre 2015 e che abbiano compiuto  il  settantaduesimo
anno di eta', cessano dall'ufficio alla predetta data. I  giudici  di
pace, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari, in
servizio alla data del 31 dicembre 2016 e che tra il 1° gennaio e  il
31 dicembre 2016  compiono  almeno  il  settantesimo  anno  di  eta',
cessano dall'ufficio a quest'ultima data )). 
                           (( Art. 18-ter 
 
Applicazioni straordinarie di magistrati per l'emergenza connessa con
  i  procedimenti  di  riconoscimento   dello   status   di   persona
  internazionalmente  protetta  e   altri   procedimenti   giudiziari
  connessi ai fenomeni dell'immigrazione 
 
  1.  In  deroga  alla  disciplina  degli  articoli  110  e  seguenti
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, il Consiglio superiore della
magistratura  predispone  un  piano  straordinario  di   applicazioni
extradistrettuali diretto a fronteggiare l'incremento del  numero  di
procedimenti giurisdizionali connessi con le richieste di accesso  al
regime  di  protezione  internazionale  e  umanitaria  da  parte  dei
migranti presenti sul territorio nazionale e  di  altri  procedimenti
giudiziari connessi ai fenomeni dell'immigrazione.  A  tale  fine  il
Consiglio procede all'individuazione degli uffici giudiziari presso i
quali  si  e'  verificato  il  maggiore   incremento   dei   suddetti
procedimenti e del numero dei magistrati  da  applicare,  fino  a  un
massimo di venti unita', e stabilisce secondo criteri di  urgenza  le
modalita' per la procedura di interpello e la sua definizione. 
  2. In deroga a  quanto  previsto  dal  comma  5  dell'articolo  110
dell'ordinamento giudiziario, di cui  al  regio  decreto  30  gennaio
1941, n. 12, e successive modificazioni, l'applicazione ha durata  di
diciotto mesi, rinnovabile per un periodo non superiore  a  ulteriori
sei mesi. 
  3. Il magistrato applicato a seguito di disponibilita'  manifestata
con riferimento agli interpelli di cui al comma 1 ha diritto, ai fini
di futuri trasferimenti, a un punteggio di anzianita' aggiuntivo pari
a 0,10 per ogni otto settimane di  effettivo  esercizio  di  funzioni
oltre  alla  misura  del  50  per  cento   dell'indennita'   di   cui
all'articolo 2 della legge  4  maggio  1998,  n.  133,  e  successive
modificazioni. 
  4. Per le finalita' di cui al comma 3 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 173.870 per l'anno 2015, di euro 521.611 per l'anno  2016  e  di
euro 347.741 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede  mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento, per gli anni 2015,  2016
e 2017, del fondo speciale di parte corrente iscritto,  ai  fini  del
bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito  del  programma  "Fondi  di
riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire"  dello  stato
di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per  l'anno
2015, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
)). 
                               Art. 19 
 
 
        Disposizioni in materia di processo civile telematico 
 
  1. Al decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221,  sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 16-bis, sono apportate le seguenti modificazioni: 
      (( 01) al comma 1 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
"In ogni caso, i  medesimi  dipendenti  possono  depositare,  con  le
modalita' previste dal presente comma, gli atti e i documenti di  cui
al medesimo comma )); 
      1) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
  (( «1-bis. Nell'ambito dei procedimenti civili,  contenziosi  e  di
volontaria giurisdizione innanzi ai tribunali e, a decorrere  dal  30
giugno 2015, innanzi alle corti  di  appello  e'  sempre  ammesso  il
deposito telematico di ogni atto diverso da quelli previsti dal comma
1 e dei documenti che si  offrono  in  comunicazione,  da  parte  del
difensore  o  del  dipendente  di   cui   si   avvale   la   pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente, con le modalita'
previste  dalla  normativa   anche   regolamentare   concernente   la
sottoscrizione,  la  trasmissione  e  la  ricezione   dei   documenti
informatici. In tal caso il deposito si perfeziona esclusivamente con
tali modalita'» )); 
      (( (1-bis) al comma 2, quarto periodo,  dopo  le  parole:  "dal
comma 9-bis" sono inserite le seguenti: "e  dall'articolo  16-decies"
)); 
      (( 1-ter) al  comma  9  sono  aggiunti,  in  fine,  i  seguenti
periodi: "Fatto salvo quanto previsto  dal  periodo  precedente,  con
decreto non avente natura regolamentare il Ministro  della  giustizia
stabilisce misure organizzative per  l'acquisizione  anche  di  copia
cartacea degli atti depositati con modalita' telematiche nonche'  per
la riproduzione su supporto analogico degli atti  depositati  con  le
predette modalita', nonche' per la gestione e la conservazione  delle
predette copie  cartacee.  Con  il  medesimo  decreto  sono  altresi'
stabilite le misure organizzative per la gestione e la  conservazione
degli atti depositati su supporto cartaceo a norma dei commi 4  e  8,
nonche' ai sensi del periodo precedente.» )); 
      (( 2) al comma 9-bis: 
      2.1) al primo periodo, dopo le parole: "presenti nei  fascicoli
informatici" sono inserite le seguenti: "o trasmessi in allegato alle
comunicazioni telematiche" e dopo  le  parole:  "firma  digitale  del
cancelliere" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "di attestazione di
conformita' all'originale"; 
      2.2) al secondo periodo,  dopo  la  parola:  "difensore,"  sono
inserite le seguenti: "il dipendente di cui  si  avvale  la  pubblica
amministrazione per stare in giudizio personalmente,". 
      2-bis) al comma 9-septies sono aggiunti, in  fine,  i  seguenti
periodi: "I rapporti riepilogativi di cui al  presente  comma  devono
contenere i dati identificativi dell'esperto  che  ha  effettuato  la
stima. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai
prospetti  riepilogativi  delle  stime  e  delle   vendite   di   cui
all'articolo 169-quinquies delle disposizioni  per  l'attuazione  del
codice di procedura civile e disposizioni transitorie.  Il  prospetto
riepilogativo   deve   contenere   anche   i   dati    identificativi
dell'ufficiale giudiziario  che  ha  attribuito  il  valore  ai  beni
pignorati a norma dell'articolo 518 del codice di procedura  civile."
)); 
      2-ter) dopo il comma 9-septies e' aggiunto il seguente: 
  (( "9-octies. Gli atti di  parte  e  i  provvedimenti  del  giudice
depositati  con  modalita'  telematiche  sono  redatti   in   maniera
sintetica" )); 
    b) (( dopo l'articolo  16-novies,  introdotto  dall'articolo  14,
comma 2, del presente decreto )), sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 16-decies (Potere  di  certificazione  di  conformita'  delle
copie degli atti (( e dei provvedimenti) )). - 1.  Il  difensore,  il
dipendente di cui si avvale la pubblica amministrazione per stare  in
giudizio personalmente,  il  consulente  tecnico,  il  professionista
delegato, il curatore ed il commissario giudiziale, quando depositano
con modalita' telematiche la copia informatica, anche  per  immagine,
di un atto (( processuale di parte o di un provvedimento del  giudice
formato su supporto analogico e detenuto  in  originale  o  in  copia
conforme, )) attestano la conformita' della copia al  predetto  atto.
La   copia   munita   dell'attestazione   di   conformita'   equivale
all'originale (( o alla copia conforme dell'atto o del  provvedimento
)). 
  «Art. 16-undecies (Modalita' dell'attestazione di  conformita').  -
1. Quando l'attestazione di conformita' prevista  dalle  disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e (( dalla  ))
legge 21 gennaio 1994, n. 53, si riferisce ad  una  copia  analogica,
l'attestazione stessa e' apposta in calce o a margine della  copia  o
su foglio  separato,  che  sia  pero'  congiunto  materialmente  alla
medesima. 
  2. Quando l'attestazione di conformita' si riferisce ad  una  copia
informatica, l'attestazione stessa e' apposta nel medesimo  documento
informatico. 
  3. Nel caso previsto dal comma  2,  l'attestazione  di  conformita'
puo' alternativamente essere  apposta  su  un  documento  informatico
separato (( e l'individuazione della copia cui si riferisce ha  luogo
esclusivamente  secondo  le  modalita'  stabilite  nelle   specifiche
tecniche  stabilite  dal  responsabile  per  i  sistemi   informativi
automatizzati  del  Ministero  della  giustizia  )).  Se   la   copia
informatica e' destinata alla notifica, l'attestazione di conformita'
e' inserita nella relazione di notificazione. 
  (( 3-bis. I soggetti di cui all'articolo 16-decies,  comma  1,  che
compiono le attestazioni di conformita' previste  dalle  disposizioni
della presente sezione, dal codice di procedura civile e dalla  legge
21 gennaio 1994, n. 53, sono considerati pubblici ufficiali  ad  ogni
effetto )). 
  (( 1-bis. All'articolo 3-bis, comma 2, della legge 21 gennaio 1994,
n. 53, le parole: "attestandone la conformita' all'originale a  norma
dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82" sono sostituite dalle seguenti: "attestandone la conformita'  con
le modalita' previste dall'articolo 16-undecies del decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221" )). 
  2. Per gli  interventi  necessari  al  completamento  del  processo
civile telematico e degli ulteriori processi di digitalizzazione  del
Ministero della giustizia, ivi  compresa  la  tenuta,  con  modalita'
informatiche, degli albi e degli elenchi dei consulenti tecnici,  dei
periti  presso  il  tribunale,  dei  professionisti   disponibili   a
provvedere alle operazioni di vendita, e'  autorizzata  la  spesa  di
euro 44,85 milioni per l'anno 2015, di  euro  3  milioni  per  l'anno
2016, di euro 2 milioni per l'anno 2017 e di euro 1 milione ((  annui
)) a decorrere dall'anno 2018. 
  (( 2-bis. Al codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.
82, sono apportate le seguenti modificazioni )): 
    a) all'articolo 58,  comma  2,  dopo  le  parole:  "comunicazione
telematica," sono inserite le seguenti: (( "ivi incluso il  Ministero
della giustizia," )); 
    b) all'articolo 71, comma 1, dopo le parole:  "di  concerto  con"
sono inserite le seguenti: (( "il Ministro della  giustizia  e  con"»
)). 
                               Art. 20 
 
 
                 Misure urgenti per la funzionalita' 
                     del processo amministrativo 
 
  1.  Al  decreto-legge  24  giugno  2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 18, i commi 1, 1-bis e 2 sono abrogati; 
    b) all'articolo 38, comma 1-bis , le  parole:  "1°  luglio  2015"
sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2016". 
  1-bis. Al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, sono apportate
le seguenti modificazioni a  decorrere  dall'entrata  in  vigore  del
processo amministrativo telematico: 
    a) all'articolo 129, comma 4, dell'Allegato 1,  dopo  le  parole:
"Le parti" sono inserite le  seguenti:  ",  ove  stiano  in  giudizio
personalmente e non siano titolari di indirizzi di posta  elettronica
certificata risultanti dai pubblici elenchi,"; 
    b) l'articolo 136, comma 2, dell'Allegato  1  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "2. I difensori costituiti, le parti nei  casi  in  cui  stiano  in
giudizio personalmente e gli ausiliari del giudice  depositano  tutti
gli  atti  e  i  documenti  con  modalita'   telematiche.   In   casi
eccezionali, il presidente puo' dispensare dall'osservanza di  quanto
previsto dal presente comma, secondo  quanto  previsto  dalle  regole
tecniche di cui all'articolo 13 delle norme di attuazione"; 
    c) l'articolo 2, comma 5, dell'Allegato 2 e' abrogato; 
    d) l'articolo 5, comma 2, dell'Allegato 2 e' abrogato; 
    e) l'articolo 5, comma  3,  dell'Allegato  2  e'  sostituito  dal
seguente: 
  "3.  Allorche'  riceve  il  deposito  dell'atto  introduttivo   del
giudizio, il segretario  forma  il  fascicolo  d'ufficio  in  formato
digitale, corredato di indice  cronologico  degli  atti  e  documenti
delle parti, dei verbali di udienza per  estratto,  di  ogni  atto  e
provvedimento del giudice, dei suoi ausiliari e della segreteria". 
  1-ter. L'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre  2014,
n. 162, si interpreta nel senso che  si  applica  anche  al  processo
davanti ai tribunali  amministrativi  regionali  e  al  Consiglio  di
Stato. Per l'effetto, all'articolo 54, comma 2, dell'Allegato  1  del
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, le parole: "15  settembre"
sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto", a decorrere dall'entrata
in vigore dell'articolo 16 del citato decreto-legge n. 132 del 2014. 
                           (( Art. 20-bis 
 
 
            Disposizioni in materia di informatizzazione 
                       del processo contabile 
 
  1. L'articolo 43, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e'
sostituito dal seguente: 
  "2. Si applicano, in quanto compatibili,  le  disposizioni  di  cui
agli articoli 16, 16-ter,  16-quater,  16-decies  e  16-undecies  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,  in
base alle indicazioni tecniche, operative e temporali stabilite con i
decreti di cui al comma 1 del presente articolo" )). 
                             (( Art. 21 
 
 
                  Disposizioni in materia di fondo 
                  per l'efficienza della giustizia 
 
  1. All'articolo 1, comma 425, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono aggiunti, in fine,  i  seguenti  periodi:  "Il  Ministero  della
giustizia, in aggiunta alle procedure di cui al presente comma e  con
le medesime modalita', acquisisce, a valere sul  fondo  istituito  ai
sensi del comma  96,  un  contingente  massimo  di  2.000  unita'  di
personale amministrativo proveniente dagli enti di area vasta, di cui
1.000 nel corso dell'anno 2016 e 1.000 nel corso dell'anno  2017,  da
inquadrare  nel  ruolo   dell'amministrazione   giudiziaria.   Attesa
l'urgenza  e  in  deroga  alle  clausole  dei  contratti  o   accordi
collettivi nazionali, la procedura di acquisizione  di  personale  di
cui  al  presente  comma  ha  carattere  prioritario  su  ogni  altra
procedura di  trasferimento  all'interno  dell'amministrazione  della
giustizia." )). 
                           (( Art. 21-bis 
 
 
          Incentivi fiscali alla degiurisdizionalizzazione 
 
  1. In via sperimentale, alle parti che corrispondono  o  che  hanno
corrisposto nell'anno 2015 il compenso  agli  avvocati  abilitati  ad
assisterli nel procedimento di negoziazione assistita  ai  sensi  del
capo II del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014,  n.  162,  nonche'  alle
parti  che  corrispondono  o  che  hanno  corrisposto,  nel  medesimo
periodo, il compenso agli arbitri nel procedimento di cui al  capo  I
del medesimo decreto, e' riconosciuto,  in  caso  di  successo  della
negoziazione, ovvero  di  conclusione  dell'arbitrato  con  lodo,  un
credito di imposta commisurato al compenso fino a concorrenza di  250
euro, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016. 
  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, sono stabiliti le modalita' e la documentazione  da
esibire a  corredo  della  richiesta  del  credito  di  imposta  e  i
controlli sull'autenticita' della stessa. 
  3. Il Ministero della giustizia comunica all'interessato, entro  il
30  aprile  dell'anno  2016,  l'importo  del   credito   di   imposta
effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti  di
cui ai capi I e II del  decreto-legge  12  settembre  2014,  n.  132,
convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n.  162,
determinato  in  misura  proporzionale  alle  risorse   stanziate   e
trasmette, in via telematica, all'Agenzia delle entrate, l'elenco dei
beneficiari e i relativi importi a ciascuno comunicati. 
  4. Il credito di imposta deve essere indicato  nella  dichiarazione
dei redditi per l'anno 2015 ed e' utilizzabile a decorrere dalla data
di ricevimento della comunicazione di cui al  comma  3  del  presente
articolo, in compensazione ai  sensi  dell'articolo  17  del  decreto
legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e  successive  modificazioni,
nonche', da parte delle persone fisiche non titolari  di  redditi  di
impresa o di  lavoro  autonomo,  in  diminuzione  delle  imposte  sui
redditi. Il credito di  imposta  non  da'  luogo  a  rimborso  e  non
concorre alla formazione  del  reddito  ai  fini  delle  imposte  sui
redditi, ne' del valore della produzione netta ai  fini  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive  e  non  rileva  ai  fini  del
rapporto di cui agli articoli 61 e 109,  comma  5,  del  testo  unico
delle imposte sui redditi, di cui al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. 
  5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a  5  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  si   provvede   mediante
corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1,  comma  96,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  6. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
)). 
                           (( Art. 21-ter 
 
Disposizioni relative ai soggetti che hanno completato  il  tirocinio
  formativo di cui all'articolo 37, comma  11,  del  decreto-legge  6
  luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15
  luglio 2011, n. 111 
 
  1. Il comma 1-bis dell'articolo  50  del  decreto-legge  24  giugno
2014, n. 90, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  agosto
2014, n. 114, e' sostituito dai seguenti: 
  "1-bis. Con decreto del Ministro della giustizia,  da  adottare  di
concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,   sono
determinati il numero e i criteri per l'individuazione  dei  soggetti
che hanno svolto il periodo di perfezionamento  di  cui  all'articolo
37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15  luglio  2011,  n.  111,  e  successive
modificazioni, che possano far parte dell'ufficio per il processo per
svolgere un ulteriore periodo di perfezionamento per una  durata  non
superiore a dodici mesi, tenuto conto delle valutazioni di  merito  e
delle  esigenze  organizzative  degli  uffici  giudiziari,   in   via
prioritaria    a    supporto    dei    servizi    di     cancelleria.
Nell'individuazione dei criteri e' riconosciuta priorita' alla minore
eta' anagrafica ed e' assicurata  un'equa  ripartizione  territoriale
delle  risorse,  tenendo  conto   delle   dimensioni   degli   uffici
giudiziari.  Con  il  medesimo  decreto  puo'  essere  attribuita  ai
soggetti di cui al presente comma una  borsa  di  studio  nei  limiti
delle risorse destinabili  e,  in  ogni  caso,  per  un  importo  non
superiore a 400 euro mensili. Il decreto fissa altresi'  i  requisiti
per  l'attribuzione  della  borsa  di  studio,   tenuto   conto,   in
particolare,  del  titolo  di  studio,  dell'eta'  e  dell'esperienza
formativa. 
  1-ter. Lo  svolgimento  del  periodo  di  perfezionamento  non  da'
diritto ad alcun  compenso  e  non  determina  l'insorgere  di  alcun
rapporto  di  lavoro  subordinato  o  autonomo,   ne'   di   obblighi
previdenziali. 
  1-quater. Il completamento del periodo  di  perfezionamento  presso
l'ufficio per il processo ai  sensi  del  comma  1-bis  del  presente
articolo costituisce titolo di preferenza a  parita'  di  merito,  ai
sensi  dell'articolo  5  del  regolamento  di  cui  al  decreto   del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modificazioni, nei concorsi indetti dalla  pubblica  amministrazione.
Nelle  procedure  concorsuali  indette   dall'amministrazione   della
giustizia  sono  introdotti  meccanismi  finalizzati  a   valorizzare
l'esperienza  formativa  acquisita  mediante  il  completamento   del
periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi
del citato comma 1-bis. 
  1-quinquies. I soggetti che hanno completato il tirocinio formativo
di cui all'articolo 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111,  e  successive  modificazioni,  e  che  non  hanno  fatto  parte
dell'ufficio per il processo, hanno comunque titolo di  preferenza  a
parita' di merito, ai sensi dell'articolo 5 del regolamento di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive  modificazioni,  nei  concorsi  indetti   dalla   pubblica
amministrazione". 
  2. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata  la  spesa  di
euro 2.604.333 per l'anno 2015 e di euro 5.208.667 per  l'anno  2016,
cui si provvede mediante corrispondente riduzione del  fondo  di  cui
all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni  di  bilancio
)). 
                          (( Art. 21-quater 
 
 
Misure per la  riqualificazione  del  personale  dell'amministrazione
                             giudiziaria 
 
  1. Al fine di sanare i profili di nullita',  per  violazione  delle
disposizioni  degli  articoli  14  e  15  del  contratto   collettivo
nazionale di lavoro (CCNL) comparto Ministeri 1998/2001, delle  norme
di cui agli articoli 15  e  16  del  contratto  collettivo  nazionale
integrativo  del  personale  non  dirigenziale  del  Ministero  della
giustizia quadriennio  2006/2009  del  29  luglio  2010,  assicurando
l'attuazione  dei  provvedimenti  giudiziari  in  cui   il   predetto
Ministero e' risultato  soccombente,  e  di  definire  i  contenziosi
giudiziari in corso, il Ministero della giustizia e' autorizzato, nei
limiti delle posizioni disponibili in dotazione organica, a indire le
procedure di contrattazione collettiva ai fini della  definizione  di
procedure interne, riservate ai dipendenti in possesso dei  requisiti
di legge gia' in servizio alla data del  14  novembre  2009,  per  il
passaggio del  personale  inquadrato  nel  profilo  professionale  di
cancelliere e di ufficiale giudiziario dell'area seconda  al  profilo
professionale   di   funzionario   giudiziario   e   di   funzionario
dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e  protesti  (UNEP)  dell'area
terza,   con   attribuzione   della   prima   fascia   economica   di
inquadramento, in conformita' ai citati articoli 14  e  15  del  CCNL
comparto Ministeri 1998/2001.  Ogni  effetto  economico  e  giuridico
conseguente  alle  procedure  di   riqualificazione   del   personale
amministrativo di cui al presente  articolo  decorre  dalla  completa
definizione delle relative procedure selettive. 
  2.  Ai  fini  del  rispetto  delle  previsioni  del  CCNL  comparto
Ministeri 1998/2001, di  cui  al  comma  1,  il  rapporto  tra  posti
riservati ai dipendenti e posti riservati agli  accessi  dall'esterno
e' fissato nella percentuale, rispettivamente, del 50 per cento e del
50 per cento, computando nella percentuale gli  accessi  dall'esterno
sulla base di procedure disposte o bandite a partire  dalla  data  di
entrata in vigore del citato  CCNL,  ivi  compresi  gli  accessi  per
effetto  di  scorrimenti  di   graduatorie   concorsuali   di   altre
amministrazioni  e  le  procedure  di  mobilita'   esterna   comunque
denominate, anche ai sensi dell'articolo 1, comma 425, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, come modificato dall'articolo 21 del  presente
decreto. 
  3. Il Ministero della giustizia procede alla rideterminazione delle
piante organiche conseguente alle procedure di cui ai commi 1 e 2. 
  4. Le qualifiche di personale amministrativo di  cancelliere  e  di
ufficiale giudiziario restano ad esaurimento  in  area  seconda  sino
alla completa definizione delle procedure selettive di cui al comma 1
e alla rideterminazione delle piante organiche di cui al comma 3. 
  5. Per le finalita' di cui al comma 1 e' autorizzata la  spesa  nel
limite di euro 25.781.938 a decorrere dall'anno 2016, cui si provvede
mediante corrispondente utilizzo del fondo  di  cui  all'articolo  1,
comma  96,  della  legge  23  dicembre  2014,  n.  190.  Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le  variazioni  di
bilancio necessarie alla ripartizione del citato fondo sui pertinenti
capitoli in attuazione del presente articolo )). 
                        (( Art. 21-quinquies 
 
 
            Disposizioni in materia di uffici giudiziari 
 
  1. Al fine di favorire  la  piena  attuazione  di  quanto  previsto
dall'articolo 1, commi 526 e seguenti, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190, fino al 31 dicembre  2015,  per  le  attivita'  di  custodia,
telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria in precedenza  svolte
dal personale  dei  comuni  gia'  distaccato,  comandato  o  comunque
specificamente destinato presso gli  uffici  giudiziari,  i  medesimi
uffici giudiziari possono continuare ad avvalersi dei servizi forniti
dal predetto personale comunale, sulla base di accordi o  convenzioni
da  concludere  in  sede  locale,  autorizzati  dal  Ministero  della
giustizia, in applicazione e nei limiti  di  una  convenzione  quadro
previamente  stipulata   tra   il   Ministero   della   giustizia   e
l'Associazione nazionale dei comuni italiani. 
  2. Nella convenzione quadro di cui al comma 1 sono fissati, secondo
criteri  di  economicita'   della   spesa,   i   parametri   per   la
quantificazione del corrispettivo dei  servizi  di  cui  al  medesimo
comma 1. 
  3. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono  rilasciate  secondo  i
criteri fissati nella convenzione quadro di cui al medesimo comma 1 e
nei limiti massimi complessivi  del  15  per  cento  della  dotazione
ordinaria del capitolo di nuova istituzione previsto dall'articolo 1,
comma 527, della legge 23 dicembre 2014, n.  190,  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica )). 
                          (( Art. 21-sexies 
 
Proroga della  durata  dell'incarico  del  commissario  straordinario
  nominato per la  realizzazione  dell'intervento  per  la  sicurezza
  degli uffici giudiziari aventi sede nel  Palazzo  di  giustizia  di
  Palermo 
 
  1. Dopo il comma 99 dell'articolo 1 della legge 23  dicembre  2014,
n. 190, e' inserito il seguente: 
  "99-bis. I tempi per la realizzazione dell'investimento di  cui  al
comma 99 e la durata dell'incarico del commissario  straordinario  di
cui al medesimo comma sono prorogati fino al 31 dicembre 2015.  Entro
il 30 settembre 2015, al decreto di cui al comma 98 sono apportate le
modifiche necessarie conseguenti alle disposizioni di cui al  periodo
precedente" )). 
                         (( Art. 21-septies 
 
 
          Garanzie dell'accordo o del piano del consumatore 
 
  1. Dopo il comma 3 dell'articolo 8 della legge 27 gennaio 2012,  n.
3, e' inserito il seguente: 
  "3-bis. Con riferimento alla proposta di accordo  o  di  piano  del
consumatore presentata da parte di chi  svolge  attivita'  d'impresa,
possono prestare le garanzie di  cui  al  comma  2  i  consorzi  fidi
autorizzati dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 107 del testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,
nonche'  gli  intermediari  finanziari  iscritti  all'albo   previsto
dall'articolo  106  del  medesimo  testo  unico  di  cui  al  decreto
legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, assoggettati
al controllo della  Banca  d'Italia.  Le  associazioni  antiracket  e
antiusura iscritte nell'albo tenuto presso il Ministero  dell'interno
possono  destinare  contributi  per   la   chiusura   di   precedenti
esposizioni debitorie nel percorso di recupero da  sovraindebitamento
cosi' come definito e disciplinato dalla presente legge. Il  rimborso
di tali contributi e' regolato all'interno della proposta di  accordo
o di piano del consumatore" )). 
                          (( Art. 21-octies 
 
 
      Misure urgenti per l'esercizio dell'attivita' di impresa 
          di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario 
 
  1. Al fine di garantire il necessario bilanciamento tra le esigenze
di   continuita'   dell'attivita'   produttiva,    di    salvaguardia
dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e
dell'ambiente  salubre,  nonche'  delle   finalita'   di   giustizia,
l'esercizio dell'attivita' di impresa degli stabilimenti di interesse
strategico nazionale non e' impedito dal provvedimento di  sequestro,
come gia' previsto dall'articolo 1,  comma  4,  del  decreto-legge  3
dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
dicembre 2012, n. 231, quando lo stesso si riferisca  ad  ipotesi  di
reato inerenti alla sicurezza dei lavoratori. 
  2. Tenuto conto della rilevanza degli  interessi  in  comparazione,
nell'ipotesi di cui al comma  1,  l'attivita'  di  impresa  non  puo'
protrarsi  per  un  periodo  di  tempo  superiore   a   dodici   mesi
dall'adozione del provvedimento di sequestro. 
  3. Per la prosecuzione dell'attivita' degli stabilimenti di cui  al
comma 1, senza soluzione di continuita', l'impresa deve  predisporre,
nel  termine  perentorio   di   trenta   giorni   dall'adozione   del
provvedimento di sequestro,  un  piano  recante  misure  e  attivita'
aggiuntive, anche di tipo provvisorio, per la tutela della  sicurezza
sui luoghi di lavoro, riferite all'impianto oggetto del provvedimento
di sequestro. L'avvenuta  predisposizione  del  piano  e'  comunicata
all'autorita' giudiziaria procedente. 
  4. Il piano e' trasmesso al  comando  provinciale  dei  vigili  del
fuoco, agli uffici  dell'azienda  sanitaria  locale  e  dell'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL)
competenti per territorio per le rispettive attivita' di vigilanza  e
controllo, che devono garantire un costante monitoraggio  delle  aree
di produzione oggetto di sequestro, anche mediante lo svolgimento  di
ispezioni dirette a verificare  l'attuazione  delle  misure  e  delle
attivita'  aggiuntive  previste   nel   piano.   Le   amministrazioni
provvedono alle attivita' previste  dal  presente  comma  nell'ambito
delle  competenze  istituzionalmente  attribuite,  con   le   risorse
previste a legislazione vigente. 
  5. Le disposizioni del presente  articolo  si  applicano  anche  ai
provvedimenti di sequestro gia' adottati  alla  data  di  entrata  in
vigore del decreto-legge 4 luglio 2015, n. 92, e i termini di cui  ai
commi 2 e 3 decorrono dalla medesima data )). 


Titolo V



Disposizioni finanziarie, transitorie e finali


                               Art. 22 
 
 
                        Copertura finanziaria 
 
  1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 5, comma  2,
13, comma 2, 14, comma 4, 19, comma 2 e 21 pari a 46.000.000 di  euro
per l'anno 2015, a 49.200.000 euro per l'anno 2016, a 94.200.000 euro
per l'anno 2017 e a 93.200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2018,
si provvede: 
    a) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2015, a 3.200.000  euro
per l'anno 2016, a 2.200.000 euro per l'anno 2017 e a 1.200.000  euro
annui a decorrere dal 2018,  mediante  corrispondente  riduzione  del
Fondo di cui all'articolo 1, comma 96, della legge 23 dicembre  2014,
n. 190; 
    b) quanto a 46.000.000 di euro per l'anno 2016 e a 92.000.000  di
euro  annui  a  decorrere  dall'anno  2017,  mediante  corrispondente
utilizzo del Fondo di cui all'articolo 1, comma 96,  della  legge  23
dicembre 2014, n. 190. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  su  proposta  del
Ministro della giustizia le variazioni di  bilancio  necessarie  alla
ripartizione del citato Fondo sui pertinenti capitoli  in  attuazione
dell'articolo 21. 
  2. Le risorse non utilizzate del Fondo di cui all'articolo 1, comma
96 della legge 190  del  2014,  ((  resesi  annualmente  disponibili,
possono  essere  destinate,  nel   corso   del   medesimo   esercizio
finanziario,  ))  per  gli  interventi  gia'  previsti  nel  presente
provvedimento,  per  l'efficientamento   del   sistema   giudiziario,
nonche', in mancanza di  disponibilita'  delle  risorse  della  quota
prevista dall'articolo 2, comma 7, lettera b), del  decreto-legge  16
settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13
novembre 2008, n. 181, per l'attribuzione delle borse di  studio  per
la partecipazione agli stage formativi presso gli uffici  giudiziari,
di cui all'articolo 73, comma  8-bis,  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  9  agosto
2013, n. 98. 
  3. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
                               Art. 23 
 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1. (( Le  disposizioni  di  cui  all'articolo  1  si  applicano  ai
procedimenti di concordato preventivo introdotti anche  anteriormente
alla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente  decreto  )).   Le
disposizioni di  cui  agli  articoli  2,  comma  1  si  applicano  ai
procedimenti  di  concordato  preventivo  introdotti  successivamente
all'entrata in vigore del presente decreto. Le  disposizioni  di  cui
all'articolo 3 e quelle  di  cui  all'articolo  4,  si  applicano  ai
procedimenti  di  concordato  preventivo  introdotti  successivamente
all'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del  presente
decreto. 
  2. Le disposizioni di cui all'articolo  2,  comma  2,  lettera  b),
all'articolo  11  nella  parte  in  cui  introduce  l'ultimo  periodo
dell'articolo 107, primo comma, del regio decreto 16 marzo  1942,  n.
267, all'articolo 13, comma 1, lettera b),  numero  1),  lettera  e),
numero 1, lettera ee) e all'articolo 14, comma 1, lettere b) e c)  si
applicano decorsi  trenta  giorni  dalla  pubblicazione  in  Gazzetta
Ufficiale delle specifiche tecniche previste dall'articolo 161-quater
delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. 
  3. Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettere a) e b),
primo e  secondo  capoverso,  e  quelle  di  cui  all'articolo  6  si
applicano ai  fallimenti  dichiarati  successivamente  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo  5,  comma  1,  lettera  b),
terzo capoverso, acquistano efficacia decorsi sessanta  giorni  dalla
pubblicazione sul sito internet del Ministero della  giustizia  delle
specifiche tecniche previste dall'articolo 16-bis,  comma  9-septies,
del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.   179,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.  221,  da  adottarsi
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5. Le disposizioni di cui agli articoli 11, e 2, comma  2,  lettere
a), b), primo periodo e lettera c) si applicano anche ai fallimenti e
ai procedimenti  di  concordato  preventivo  pendenti  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto. 
  6. Le disposizioni di cui (( agli articoli 12 e  ))  13,  comma  1,
lettere d), l), m), n), si applicano  esclusivamente  alle  procedure
esecutive iniziate successivamente alla data di entrata in vigore del
presente decreto. 
  7. Le disposizioni di cui agli articoli 7, 13, comma 1, lettere a),
f), numero 1) si applicano a  decorrere  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto. 
  8. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano alle  istanze
di scioglimento depositate successivamente alla data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  9. Le disposizioni  di  cui  all'articolo  13,  diverse  da  quelle
indicate nel presente articolo, si applicano  anche  ai  procedimenti
pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.  Quando
e' gia' stata disposta la vendita, la stessa ha  comunque  luogo  con
l'osservanza delle norme precedentemente in vigore e le  disposizioni
di cui al presente decreto si applicano quando il  giudice  ((  o  il
professionista delegato )) dispone una nuova vendita. 
  10. (( Le disposizioni )) di cui all'articolo 13, comma 1,  lettera
f), numero 2) e lettera g), si applicano alle vendite disposte (( dal
giudice o dal professionista delegato )) successivamente alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  nelle  procedure
esecutive pendenti alla medesima data. 
  11. La disposizione di cui all'articolo 503 del codice di procedura
civile, nel testo  modificato  dall'articolo  19,  comma  1,  lettera
d-bis) del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162,  si  applica,  a
far data dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  anche  ai
procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della  legge  n.
162 del 2014. 
  (( 11-bis. Il deposito telematico delle note di iscrizione a  ruolo
ai sensi dell'articolo 159-ter delle  disposizioni  per  l'attuazione
del codice di procedura civile e disposizioni transitorie puo' essere
effettuato dai soggetti di cui  all'articolo  16-bis,  comma  1,  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,  e  successive  modificazioni,
diversi dal creditore, a decorrere dal 2 gennaio 2016 )). 
                               Art. 24 
 
 
                          Entrata in vigore 
 
  1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso  della  sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge. 

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