COMPETENZA PER TERRITORIO NELLE CAUSE DI LAVORO. LIMITI AL CRITERIO DEL FORO DELLA DIPENDENZA



Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, Ordinanza 18/6/2015


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L'ordinanza del Tribunale Romano è di un certo interesse per quanto riguarda la competenza per territorio nelle cause di lavoro.

Com'è noto, l'art. 413 c.p.c. prevede che competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto, ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto. Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

Si tratta, in sostanza, di tre criteri alternativi:

1) il foro del luogo di insorgenza del rapporto di lavoro;

2) il foro del luogo dove si trova la sede dell'azienda;

3) il foro della dipendenza.

L'ordinanza in esame precisa che quest'ultimo criterio (foro della dipendenza) presuppone che il lavoratore fosse già addetto alla dipendenza al momento dell'interruzione del rapporto e, dunque, non è applicabile quando, come nel caso sottoposto al Tribunale capitolino, oggetto del giudizio sia la richiesta di costituzione ex novo di un rapporto di lavoro (nel caso di specie, per passaggio diretto ex art. 4 CCNL pulizie multiservizi).

Il Giudice romano recepisce un orientamento giurisprudenziale consolidato, da Cass. 14666/2000 a 21506/2013. Resta da dire che si tratta di un indirizzo ossequioso della lettera della norma, meno della sua ratio. Se, in materia di appalti di pulizie, in base al CCNL (art. 4) un dipendente usufruisce del passaggio diretto dall'appaltatrice uscente a quella subentrante, senza alcuna interruzione del rapporto, e se la competenza si determina in base alla domanda, non si vede perché il lavoratore debba essere privato della tutela consistente nel potersi rivolgere al Tribunale del luogo dove ha sempre lavorato, anche se alle dipendenze delle diverse società succedutesi nell'appalto.

(avv. Marco Barbieri – avv. Enrico Rocco)

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Ccv 30.07.2015
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