CASSAZIONE. ASL RESPONSABILI PER GLI ERRORI DEL MEDICO CONVENZIONATO



Sentenza n.6243 del 27/03/2015. L’A.S.L. è responsabile ex art. 1228 cod. civ. del fatto illecito commesso dal medico generico, con essa convenzionato, nell’esecuzione di prestazioni curative che siano comprese tra quelle assicurate e garantite dal S. S. N. in base ai livelli stabiliti dalla legge.


La terza sezione civile della Suprema Corte compie una radicale virata nella ricostruzione della problematica relativa alla responsabilità nell’erogazione dei servizi medici di base, ribaltando un precedente indirizzo, del tutto consolidato, che escludeva il coinvolgimento delle Unità Sanitarie Locali.

In realtà i precedenti maggiormente significativi erano costituiti da decisioni (anche recenti) delle sezioni penali, le quali avevano predicato il principio secondo cui del fatto illecito del medico di base non poteva rispondere l’A.U.L.S.S. di appartenenza; e ciò sul presupposto che il rapporto di convenzionamento - intercorrente tra medico ed Azienda – esulava da una qualsiasi situazione di preposizione, tanto da impedire la configurabilità delle responsabilità ex art. 1228 c.c., in ambito contrattuale, e 2049 c.c. in sede aquiliana.

In particolare la quarta sezione penale, con la sentenza 36502/2008, affermava expressis verbis il principio secondo cui il debitore della prestazione sanitaria doveva considerarsi in via esclusiva il medico erogante, e giammai l’azienda sanitaria; ciò sul presupposto di un’asserita autonomia organizzativa e gestionale del professionista, che avrebbe impedito l’insorgere – come detto – della responsabilità vicaria del preponente per il fatto illecito del preposto.

A parere di chi scrive l’assunto (conforme anche Cass. Pen. 34460/2003) destava  notevoli perplessità nella ricostruzione dogmatica del fenomeno, non foss’altro perché risultava difficilmente rinvenibile la fonte di un’obbligazione gravante sul medico convenzionato in favore dell’utente, laddove la normativa di riferimento (ed in particolare la legge 733/1978 ed il D. Lgs. 502/1992) prevede che l’erogazione della prestazione sanitaria venga effettuata dal S.S.N., e per esso dalla U.L.S.S..

La sentenza che commentiamo prende spunto da tale – incontestabile – dato normativo per affermare senza mezzi termini che il rapporto obbligatorio, quanto alla medicina di base, si instaura tra utente e Azienda Sanitaria, la quale per l’erogazione del servizio si avvale del medico convenzionato.

La conseguenza ineluttabile di tale ricostruzione è quindi la piena applicabilità dell’art. 1228 c.c., il quale – come noto – dispone che qualora la prestazione sia resa tramite terzi soggetti, il debitore risponde anche del fatto di costoro.

La decisone è da salutare con favore, giungendo a colmare un vuoto di tutela ed un’ingiustificata disparità di trattamento tra il paziente che subiva un danno nell’ambito di un ricovero ospedaliero rispetto al fruitore della medicina di base, il quale doveva limitare la propria pretesa risarcitoria al medico convenzionato, spesso privo di adeguata copertura assicurativa. (Avv. Andrea Cesare)

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GB 07.04.2015
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