SEMPRE ESENTI DA BOLLO E REGISTRO GLI ATTI RELATIVI ALLE CAUSE DI MODESTO IMPORTO




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L’Agenzia delle Entrate ha comunicato che, per le sentenze relative a cause di “modesto valore” non saranno più dovute l’imposta di registro e quella di bollo. La risoluzione prende così atto del recentissimo orientamento della Cassazione (Cass. Sent. n. 16310 del 16.07.2014) e finisce per estendere l’esenzione in commento anche alle sentenze di appello dei provvedimenti del giudice di pace (che già sono esenti).
 
L’esenzione dalle imposte di registro e di bollo prevista dalla legge n. 374/1991 sugli atti e i provvedimenti relativi a cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di valore non superiore a 1.033 euro, va riconosciuta sia in relazione agli atti emessi dal giudice di pace sia alle decisioni assunte nei successivi gradi di giudizio.
 
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014, con la quale vengono superate le indicazioni fornite con la precedente risoluzione n. 48/E/2011 in recepimento del prevalente orientamento giurisprudenziale.
 
In merito all’assoggettabilità alle imposte di registro e di bollo, la legge n. 374/1991 dispone (art. 46) che “le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di euro 1.033,00 e gli atti e i provvedimenti ad esse relativi sono soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato”.
 
Al riguardo, l’Agenzia delle entrate, con la citata risoluzione n. 48/E/2011, aveva osservato che il regime fiscale agevolato riguardasse esclusivamente il grado di giudizio dinanzi al giudice di pace, il solo ad avere competenza in materia di conciliazione in sede non contenziosa.
Secondo un consolidato orientamento della Cassazione, invece, l’esenzione in oggetto, riferendosi genericamente alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa, va riferita alle sentenze adottate in tutti i gradi di giudizio.
 
L’Agenzia delle Entrate, in adesione al suddetto orientamento, ha pertanto invitato le proprie strutture territoriali a riesaminare le controversie pendenti in materia, alla luce del principio espresso dalla Cassazione.

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Avvsilvestrini 12.11.2014
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