Si segnala l'interessantissima sentenza del Consiglio di Stato concernente l’orario di apertura al pubblico delle segreterie e cancellerie giudiziarie, in questo caso del Tribunale di Roma, ma con una valenza uniforme per tutte le cancellerie e segreterie giudiziarie presenti sull’intero territorio italiano.
Il Consiglio di Stato richiama l’art.162, 1° comma della legge 23 ottobre 1962 n.1196 il quale dispone che "le cancellerie e segreterie giudiziarie sono aperte al pubblico cinque ore nei giorni feriali , secondo l’orario stabilito dai capi degli uffici giudiziari , sentiti i capi delle cancellerie e delle segreterie interessate".
Nella sentenza si dichiara che la citata previsione legislativa ha un contenuto assolutamente vincolante, tale da non lasciare alcun margine di discrezionalità in ordine ad una opzione di durata oraria giornaliera di apertura al pubblico degli uffici giudiziari diversa da quella fissata direttamente ed inequivocabilmente dal legislatore nazionale.