MISURE URGENTI PER LA CRESCITA



L'A.I.A.C. Associazione Italiana Avvocati Civilisti
COMMENTA IL DECRETO LEGGE PRROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI NELLA SEDUTA DEL 15 GIUGNO 2012


IL COMMENTO DELL'A.I.A.C.

ASSOCIAZIONE ITALIANA AVVOCATI CIVILISTI

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 15 giugno 2012, ha approvato il decreto legge recante “Misure urgenti per la crescita”

Tre i punti che riguardano la Giustizia :

-        modifica della Legge Pinto

-        modifiche al sistema delle impugnazioni

-        misure anti fallimento

Come si apprende dalla relazione ministeriale, le misure proposte  risponderebbero alla esigenza, le prime due, di ridurre i tempi dei processi evitando, nel contempo,  che la eccessiva durata degli stessi  dia luogo  a responsabilità dello Stato per violazione dell’art. 6 della CEDU nonché di deflazionare il carico di lavoro che grava sulle Corti d'Appello, la terza  di  migliorare l’efficienza dei procedimenti di composizione delle crisi d’impresa disciplinati dalla legge fallimentare, superando le criticità emerse in sede applicativa e promuovendo l’emersione anticipata della crisi .

MODIFICHE ALLA LEGGE PINTO

1. Termini di durata ragionevole 

La domanda di indennizzo per violazione del termine di durata ragionevole del processo civile e penale potrà essere presentata qualora il processo ecceda la durata di tre anni in primo grado, di due anni in secondo grado, di un anno nel giudizio di legittimità.

Si considera di durata ragionevole il procedimento di esecuzione forzata che si sia  concluso  in tre anni, e  la procedura concorsuale definita  in sei anni    

Ai fini del computo della durata,  il processo si considera iniziato con il deposito del ricorso introduttivo del giudizio ovvero con la notificazione dell’atto di citazione .

Il processo penale si considera iniziato con l’assunzione della qualità di imputato, di parte civile o di responsabile civile, ovvero quando l’indagato ha avuto legale conoscenza della chiusura delle indagini preliminari.

Indipendentemente dai termini previsti per le singole fasi si considera comunque rispettato il termine ragionevole se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore ai sei anni .

2. Indennizzi

Sono previsti indennizzi predeterminati e calmierati : da 500 a 1500 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi, che eccede il termine ragionevole di durata del processo.

L’indennizzo è determinato a norma dell’articolo 2056 del codice civile, tenendo conto:a)dell’esito del processo nel quale si è verificata la violazione; b)  del comportamento del giudice e delle parti; c) della natura degli interessi coinvolti; d) del valore e della rilevanza della causa, valutati anche in relazione alle condizioni personali della parte.

La misura dell’indennizzo  non può in ogni caso essere superiore al valore della causa o, se inferiore, a quello del diritto accertato dal giudice.

Nessun indennizzo :

a) per la parte soccombente condannata per responsabilità aggravata ( art.96 c.p.c.);

b) per la parte che, pur vittoriosa , abbia rifiutato senza giustificato motivo la proposta conciliativa qualora il giudice abbia accolto la domanda in misura non superiore alla proposta ( art. 91, 1°comma, 2° periodo, c.p.c.);

c) per la parte vincitrice che abbia rifiutato la proposta formulata dal mediatore quando  il provvedimento che definisce  il  giudizio  corrisponde interamente al  contenuto  della  proposta ( art. 13, 1° comma, 1° periodo, D.Lgs n. 28/2010);

d) per la parte la cui condotta dilatoria abbia portato alla estinzione del reato per intervenuta prescrizione;

e) per l’imputato che abbia omesso di depositare  istanza di accelerazione del processo penale nei trenta giorni successivi al superamento dei termini  previsti per le singole fasi ;

f) per la parte che abusando dei poteri processuali abbia determinato una ingiustificata dilazione dei tempi del processo.

3. Procedimento

La domanda ( alla quale devono essere allegati in copia autentica gli atti, i verbali e i provvedimenti  del giudizio nel cui ambito si assume essersi verificata la violazione , nonché il provvedimento di definizione dello stesso)  si propone con  ricorso ( contenente i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c.e da

depositarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dal momento in cui la decisione che conclude il procedimento è divenuta definitiva) al presidente della Corte d'Appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata .

Il presidente ( o altro  magistrato della corte designato) con decreto motivato , provvede entro trenta giorni dal deposito del ricorso .

Se accoglie il ricorso il giudice ingiunge alla amministrazione di pagare senza dilazione la somma liquidata a titolo di equa riparazione, autorizzando in mancanza la provvisoria esecuzione, nonché  le spese  del procedimento .

L'erogazione degli indennizzi agli aventi diritto avviene nei limiti delle risorse

3.1 Notificazioni e comunicazioni

Il ricorso- decreto va  notificato in copia autentica al soggetto nei cui confronti la domanda è proposta

nel termine di trenta giorni dal deposito in cancelleria del provvedimento pena , in difetto,  l'inefficacia  del  decreto e la conseguente impossibilità di riproporre la domanda .

La notificazione  rende improponibile l’opposizione e comporta acquiescenza al decreto da parte del ricorrente.

Il decreto che accoglie la domanda è altresì comunicato al procuratore generale della Corte dei conti, ai fini dell’eventuale avvio del procedimento di responsabilità, nonché ai titolari dell’azione disciplinare dei dipendenti pubblici comunque interessati dal procedimento.

3.2 Opposizione

In caso di rigetto,  in tutto o in parte, del ricorso  la domanda non può essere riproposta, ma la parte può fare opposizione nel termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento ovvero dalla sua notificazione ,  con ricorso ( contenente i requisiti di cui all'art. 125 c.p.c) davanti all’ufficio giudiziario al quale appartiene  il giudice che ha emesso il decreto.

La Corte d’appello giudica in composizione collegiale ( del collegio non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato ).

Il procedimento (che si svolge in contraddittorio tra le parti) è regolato nelle forme semplificate del procedimento camerale (artt. 737 ss. c.p.c.).

L’opposizione non sospende l’esecuzione del provvedimento ma il collegio, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l’efficacia esecutiva del decreto opposto.

La Corte pronuncia, entro quattro mesi dal deposito del ricorso, decreto impugnabile per cassazione. Il decreto è immediatamente esecutivo.

L'opposizione può essere promossa anche dalla amministrazione che sia stata condannata a pagare l’indennizzo.

3.3. Sanzioni processuali

Con il decreto che provvede sul ricorso  di equa riparazione  ovvero con il provvedimento che definisce il giudizio di opposizione, il giudice, quando la domanda è dichiarata inammissibile ovvero manifestamente infondata, può condannare il ricorrente al pagamento in favore della cassa delle ammende di una somma di denaro non inferiore ad euro 1.000 e non superiore ad euro10.000.

3.4. Decorrenza

Le nuove disposizioni  si applicano ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

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MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

1. Appello -Filtro di ammissibilità

Il decreto  interviene sull'istituto dell' appello  introducendo un filtro di inammissibilità incentrato su una prognosi di non ragionevole fondatezza del gravame, formulata dal medesimo giudice dell’appello in via preliminare alla trattazione dello stesso .

Dispone l'art. 348-bis – da inserirsi nel codice di rito-  “Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l’inammissibilità o l’improcedibilità dell’appello, l’impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta”.

Detto filtro di inammissibilità non trova applicazione quanto all'appello proposto relativamente : a)  alle cause  in cui è previsto l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero ( attesa la connotazione pubblicistica dei giudizi  di cui all'art. 70 c.p.c.) ; b) alle cause introdotte in primo grado con il procedimento sommario di cognizione (l'impugnazione senza filtri di ammissibilità va a  bilanciare l’estrema sommarizzazione dell’istruzione).

2. Pronuncia sulla inammissibilità

L'art. 348-ter c.p.c.- pure da inserirsi nel codice di rito- disciplina la dinamica processuale prevedendo che il  giudice, all'udienza di cui all'art. 350 c.p.c.,  prima di procedere alla trattazione, dichiari la inammissibilità

dell'appello con ordinanza succintamente motivata “anche mediante il rinvio agli elementi di fatto riportati in uno o più atti di causa e il riferimento a precedenti conformi “.

L'ordinanza di inammissibilità ( che dovrà contenere anche la statuizione sulle spese a norma dell'art. 91 c.p.c.) potrà essere pronunciata solo quando la prognosi negativa circa la accoglibilità del gravame investa  sia l'impugnazione principale , sia l'impugnazione incidentale “tempestiva”( diversamente il giudice procede alla trattazione di tutte le impugnazioni proposte contro la sentenza).

Qualora l'impugnazione venga dichiarata inammissibile, avverso il provvedimento di primo grado sarà possibile proporre ricorso per cassazione “ nei limiti dei motivi specifici esposti con l'atto di appello “.

Il termine per ricorrere in cassazione decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica, quanto alla decadenza dalla impugnazione, l’articolo 327 c.p.c.  in quanto compatibile    

Quando l’inammissibilità è dichiarata per le medesime ragioni, inerenti alle questioni di fatto, poste a base della decisione impugnata ovvero quando venga impugnata la sentenza d'appello confermativa della decisione di primo grado,  il ricorso per cassazione può essere proposto esclusivamente per  motivi di stretta legittimità (precisamente i motivi  di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) dell’articolo 360 c.p.c.).

3. Modifica dell'art. 360, 1° comma, n. 5, c.p.c.

E' prevista la modifica dell'art. 360, 1° comma, c.p.c., mediante la riformulazione del n. 5 nei seguenti termini : “ per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” ( non, si potrà  dunque, ricorrere per cassazione  “per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio” come attaulmente  previsto).

4.Integrazione dell'art. 383 c.p.c.

All’articolo 383 c.p.c.  viene  aggiunto un ulteriore  comma per effetto del quale nelle ipotesi di cui all’articolo 348-ter la Corte, se accoglie il ricorso per motivi diversi dalle questioni di giurisdizione e di competenza, rinvia la causa al giudice che avrebbe dovuto pronunciare sull’appello.Si applicano, in tal caso, le norme relative al giudizio di rinvio.

5. Norme di coordinamento

Sono state previste norme di coordinamento :

-        per il rito del lavoro mediante l'inserimento dell' art. 436-bis per il quale “All’udienza di discussione si applicano gli articoli 348-bis e 348-ter»;

-        per il rito c.d.  locatizio mediante il richiamo all’articolo 447-bis, primo comma , anche al nuovo art. 436-bis .

6. Decorrenza

Le nuove disposizioni  si applicano ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del  decreto.

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MODIFICHE IN MATERIA FALLIMENTARE

Questi, in sintesi, i tratti salienti degli interventi approntati al fine di superare le criticità rilevate.

1. Indipendenza del professionista

Viene   previsto   che il   professionista che   attesta  i piani  di risanamento debba essere indipendente sia dal 

 

debitore, che provvede a nominarlo, che dai creditori, con sanzione penale a suo carico per il caso in cui esponga in relazione informazioni false o ometta di riferire informazioni rilevanti.

2. Domanda di concordato

Sul modello del Chapter 11 del Bankruptcy code americano, è prevista la facoltà per il debitore di depositare un ricorso contenente la mera domanda di concordato preventivo, senza la necessità di produrre contestualmente alla stessa la proposta, il piano e l’ulteriore documentazione oggi  richiesta  Il debitore potrà così accedere immediatamente alle protezioni previste dalla legge fallimentare beneficiando  degli effetti protettivi del proprio patrimonio connessi al deposito della domanda di concordato.

Si impedisce, in tal modo,  che i tempi di preparazione della proposta e del piano aggravino la situazione di crisi sino a generare un vero e proprio stato di insolvenza.

Sarà inoltre possibile ottenere, sin dalle primissime fasi della procedura, l’erogazione di nuova finanza interinale e pagare le forniture strumentali alla continuazione dell’attività aziendale in un contesto di stabilità. In questo modo il debitore potrà proseguire nell’attività d’impresa durante la fase preliminare di preparazione della proposta di concordato e, successivamente, durante tutta la procedura sino all’omologa del concordato stesso.

3. Normativa fiscale

Si interviene anche sulla normativa fiscale, estendendo agli accordi di ristrutturazione omologati e ai piani attestati ex art. 67, lettera d), soltanto qualora pubblicati nel registro delle imprese, la disciplina fiscale prevista dagli artt. 88 e 101 per le sopravvenienze attive e le perdite su crediti formatesi a seguito di piani di

concordato preventivo omologati. Così recependo una prassi fiscale già in uso e confermata in circolari dell'Agenzia delle Entrate.

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Il Consiglio ha, nella seduta odierna,  deliberato anche  in merito  alle

PROFESSIONI REGOLAMENTATE

approvando  in via preliminare uno schema di regolamento di attuazione dei principi dettati dall’articolo 3, comma 5, del Decreto Legge n. 138 del 2011 in materia di professioni regolamentate.

Il DPR riguarda tutte le professioni ordinistiche, fatte salve in particolare le specificità di quelle sanitarie.

Lo sche ma di decreto contiene misure volte a garantire l’effettivo svolgimento dell’attività formativa durante il tirocinio e il suo adeguamento costante all’esigenza di assicurare il miglior esercizio della professione e quindi l’interesse dell’utenza.

È prevista l’obbligatorietà della formazione continua permanente. La violazione di questi obblighi è sanzionata disciplinarmente. È stabilita inoltre l’obbligatorietà dell’assicurazione per i rischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale, della quale deve essere data notizia al cliente.

La funzione disciplinare è affidata ad organi diversi da quelli aventi funzioni amministrative; allo scopo è prevista l’incompatibilità della carica di consigliere dell’Ordine territoriale o di consigliere nazionale con quella di membro dei consigli di disciplina territoriali e nazionali corrispondenti.

La pubblicità informativa è consentita con ogni mezzo e può anche avere ad oggetto, oltre all’attività professionale esercitata, i titoli e le specializzazioni del professionista, l’organizzazione dello studio ed i compensi praticati.

Con l’entrata in vigore del decreto in esame saranno abrogate tutte le norme incompatibili con quelle introdotte dal predetto. Successivamente, il Governo, entro il 31 dicembre 2012, provvederà a raccogliere le disposizioni aventi forza di legge che non risultano abrogate per effetto dell’articolo 3, comma 5 bis, del citato Decreto Legge.

Venezia, 15 giugno 2012

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Avvsilvestrini 20.06.2012
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