DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PERSONA E DI FAMIGLIA



Disegno di legge n. 3040 in II Commissione Giustizia del Senato


 COMMENTO

 

Il 17/04/2012 è stato discusso il disegno di legge n. 3040 in II Commissione Giustizia del Senato in sede referente che prevede la delega al governo per l’istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persona e di famiglia. Per punti salienti queste le previsioni del DDL: - Istituzione di sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia presso ogni Corte d’Appello e presso ogni Tribunale (esclusi quelli con organico ridotto): in ogni caso ne è prevista la istituzione nei Tribunali che hanno sede nel capoluogo di provincia; -Le competenze trasferite alle sezioni specializzate sono solo quelle sembrano civili ed amministrative attualmente attribuite al Tribunale per i Minorenni, al Giudice Tutelare e ai Tribunali Ordinari: a tali sezioni andranno trasferite alla data dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi i procedimenti pendenti davanti al Tribunale Ordinario, al Tribunale per i Minorenni e al Giudice Tutelare: nulla si dice sulle competenze di natura penale; -I Magistrati assegnati a tali sezioni potranno trattare solo della materia di famiglia, minori, stato e capacità della persona e stato civile, e dovranno essere esclusivamente Giudici togati che abbiano almeno da due anni maturato competenza in tali materie, dovranno essere indicati dal Ministro della Giustizia e dovranno avere formazione specialistica: significativamente e correttamente la materia viene “riattribuita” alla magistratura togata in contrasto con la prassi corrente in alcuni tribunali di far trattare separazioni e Divorzi ai GOT e, dall’altra, a fronte di magistratura specializzata si auspica che anche l’avvocatura debba avvalersi di altrettanto titolata specializzazione; -Le sezioni si avvarranno dell’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato presso le rispettive Procure della Repubblica, e dell’opera e della collaborazione dei servizi amministrativi in particolare dei servizi sociali e di altri organismi dipendenti dal Ministero della Giustizia: unica provenienza delle richieste ai servizi che non potranno discriminare,in ragione dell’autorità richiedente, il tipo e la valenza dei propri interventi; -Viene istituita una Commissione Tecnica consultiva composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia nominati dal Ministro della Giustizia su segnalazione dei Presidenti delle sezioni per le competenze di natura tecnica, tra coloro preferibilmente (di almeno 30 anni di età) che abbiano ricoperto l’incarico di componente privato del Tribunale per i Minorenni o della sezione della Corte d’Appello per i Minorenni, con esclusione di partecipazione degli esperti alle attività decisionali, servizio prestato con natura esclusivamente onoraria: seppure esperti, i tecnici valutano non decidono. -Processualmente si prevede l’unificazione e la razionalizzazione dei riti previsto per tutti i procedimenti (uniformemente regolati i procedimenti di separazione e scioglimento del matrimonio e Affidamento e mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati) nella forma della camera di consiglio, con la tutela del principio del contraddittorio, della rappresentanza processuale dei minori o incapaci, con la previsione dell’impugnativa di tutti i provvedimenti decisionali non provvisori avanti al Collegio della sezione, e l’appello è previsto avanti la competente sezione specializzata della Corte d’Appello: trasfusi i principi internazionali di cui alle numerose convenzioni nel riconoscere la rappresentanza processuale e l’ ascolto del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano; inspiegabile la mancata previsione del reclamo al Collegio dei provvedimenti provvisori, invece auspicabile; -L’ingresso delprocedimento sommario di cognizione con esclusione della conversione nel rito ordinario, la previsione dei provvedimenti di urgenza, l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in tutte le controversie, con potere d’ufficio del Giudice a compiere tutti gli atti istruttori nei procedimenti riguardanti minori e soggetti incapaci; la difesa tecnica non è prevista per i procedimenti di natura non contenziosa e in tal caso è prevista solo nella fase di reclamo del provvedimento: se con tale previsione si fosse inteso escludere la necessità della difesa tecnica nella presentazione dei ricorsi consensuali nella separazione delle coppie coniugate o di fatto, sarebbe un grave arretramento rispetto all’attuale assetto normativo che solo alcuni Tribunali hanno disatteso nelle prassi consentendo la formalizzazione del ricorso per separazione consensuale senza l’assistenza tecnica dei coniugi Questo in sintesi un primo esame sulle proposte modifiche all’attuale assetto della normativa, ma dovrà seguire un attento studio del ceto forense per rendersi fattivo promotore di interventi correttivi avvalendosi delle esperienze ormai maturate anche in sede di “protocolli”e“prassi virtuose”, che finalmente potrebbero essere trasfusi in un compendio normativo completo ed efficace.

 

Avv. Elisabetta Mantovani

Vicepresidente della Camera Civile Veneziana



IL TESTO DEL DISEGNO DI LEGGE


Art. 1.

(Delega al Governo)

    1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della giustizia, uno o più decreti legislativi al fine di istituire le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia.

    2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresì al necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
    3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1, ovvero successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di sessanta giorni.
    4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente legge e con la procedura di cui al comma 3.
    5. Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 2.

(Principi e criteri direttivi generali per la istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia)

    1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 istituiscono le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) istituire una sezione specializzata per le controversie in materia di persone e di famiglia presso ogni corte di appello e presso ogni tribunale, esclusi i tribunali con un organico di personale di magistratura ridotto e in cui sia trattato un numero limitato di procedimenti, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera c), prevedendo in ogni caso, l’istituzione di una sezione specializzata nei tribunali che hanno sede nel capoluogo di provincia;

        b) trasferire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a) le competenze giurisdizionali civili e le competenze amministrative in materia di famiglia, minori, di stato e capacità della persona, e di stato civile attualmente attribuite al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai tribunali ordinari;
        
c) prevedere che i magistrati assegnati alle sezioni specializzate di tribunale di cui alla lettera a) siano incaricati della trattazione dei soli affari di cui alla lettera b);
        
d) prevedere che le sezioni specializzate di cui alla lettera a) siano composte esclusivamente da giudici togati e che ai fini dell’individuazione dei magistrati da designare per comporre le sezioni specializzate sia riconosciuta preferenza ai magistrati che abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di giudice nelle controversie in materia di famiglia, di giudice tutelare o funzioni di presidente o di giudice del tribunale per i minorenni;
        
e) prevedere che l’organico delle sezioni specializzate sia determinato con uno o più decreti del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura;
        
f) prevedere l’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato per la famiglia e le persone presso le procure della Repubblica dei tribunali dove sono istituite le sezioni specializzate;
        
g) disciplinare le modalità con le quali le sezioni specializzate e i gruppi di lavoro specializzati presso le procure della Repubblica si avvalgono dell’opera e della collaborazione dei servizi istituiti o promossi dalla pubblica amministrazione centrale e periferica ed in particolare degli uffici di servizio sociale, del Servizio sanitario nazionale, dei servizi scolastici, degli specialisti, degli istituti e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con questo convenzionati;
        
h) prevedere che la Scuola superiore della magistratura, di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, curi la formazione specialistica e l’aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici indicati nelle lettere a) e e);
        
i) istituire una commissione tecnica consultiva presso ciascuna sezione specializzata, composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia, nominati dal Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione dei presidenti delle sezioni di cui alla lettera a), con il compito di assistere le sezioni specializzate nel compimento di accertamenti tecnici, nelle forme previste per la consulenza tecnica d’ufficio nel processo civile, e con l’esclusione di qualunque partecipazione ad attività dal contenuto decisionale;
        
l) prevedere tra i requisiti per la nomina dei componenti delle commissioni di cui alla lettera i) il compimento del trentesimo anno di età ed il possesso di titoli universitari in psichiatria, psicologia o pedagogia, e che sia data precedenza a coloro che ricoprono o hanno ricoperto l’incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di appello per i minorenni;
        
m) prevedere che il servizio prestato dai componenti delle commissioni di cui alla lettera i) abbia natura esclusivamente onoraria, e che ai medesimi competa un compenso determinato con le medesime modalità già previste per l’espletamento dell’incarico di componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di appello per i minorenni, in quanto compatibili;
        
n) prevedere l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con le nuove disposizioni e disciplinare il trasferimento davanti alle sezioni specializzate delle controversie che, alla data di entrata in vigore del primo dei decreti legislativi attuativi della presente delega sono pendenti davanti al tribunale ordinario, al tribunale per i minorenni ed al giudice tutelare.

Art. 3.

(Princìpi e criteri direttivi generali per la uniformazione e la razionalizzazione dei procedimenti in materia di famiglia, minori e stato e capacità della persona)

    1. I decreti legislativi di cui all’articolo 1 realizzano l’unificazione e la razionalizzazione dei diversi procedimenti in materia di famiglia, minori e stato e capacità della persona, nel rispetto delle Convenzioni internazionali e della normativa dell’Unione europea in materia e con l’osservanza dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

        a) disciplinare i procedimenti contenziosi e quelli che incidono sullo stato e sulla capacità della persona, nel rispetto dei seguenti princìpi: principio del contraddittorio; rappresentanza processuale delle parti, anche se minori o incapaci; difesa tecnica; impugnazione di tutti i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori; adeguata informazione del minore o del suo rappresentante; ascolto, anche mediato, del minore che ha compiuto gli anni dodici, o di età inferiore se ha capacità di discernimento, nei casi in cui vi è controversia sul suo affidamento o sulla sua educazione ed istruzione, e in ogni caso in cui ciò sia necessario nell’interesse preminente del minore;

        b) stabilire i criteri di competenza per territorio nei procedimenti sia giurisdizionali che amministrativi, prevedendo la competenza del giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora della famiglia o della persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento o, in caso di residenza non conosciuta, del giudice del luogo in cui risiede o ha sede il richiedente il provvedimento;
        
c) prevedere che le sezioni specializzate decidono in composizione monocratica per gli affari attualmente attribuiti alla competenza del giudice tutelare ed in composizione collegiale per tutti i restanti affari;
        
d) prevedere l’intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutte le controversie di competenza delle sezioni specializzate e la legittimazione dello stesso a promuovere i procedimenti a tutela di minori e soggetti incapaci;
        
e) prevedere il potere d’ufficio del giudice di compiere tutti gli atti istruttori necessari per l’accertamento dei fatti per cui si procede nei procedimenti riguardanti minori e soggetti incapaci;
        
f) prevedere che i procedimenti in materia di separazione personale dei coniugi, quelli in materia di scioglimento del matrimonio e quelli relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli di genitori non uniti in matrimonio siano disciplinati in modo uniforme;
        
g) disporre, per i procedimenti di natura non contenziosa, che la difesa tecnica sia necessaria solo nella fase di reclamo del provvedimento;
        
h) prevedere che, avverso i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano provvisori pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione monocratica sia dato reclamo alla medesima sezione, in composizione collegiale, e che avverso i medesimi provvedimenti pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale in composizione collegiale sia dato appello dinanzi alla competente sezione specializzata della corte di appello;
        
i) prevedere l’applicazione ai procedimenti, anche se in camera di consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della trattazione o dell’istruzione della causa, o in cui sono prevalenti esigenze di celerità della definizione, del procedimento sommario di cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis, del codice di procedura civile, restando tuttavia esclusa per tali procedimenti la possibilità di conversione nel rito ordinario;
        
l) disciplinare l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, prevedendo l’applicazione della disciplina di cui alla sezione II del capo III del titolo I del libro IV del codice di procedura civile, in quanto compatibile;
        
m) prevedere l’abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili con le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui all’articolo 1.

IN SEDE REFERENTE 

 

(3040) ALBERTI CASELLATI ed altri.  -  Delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia

(Esame e rinvio)

 

Riferisce alla Commissione la senatrice ALBERTI CASELLATI (PdL).

Il disegno di legge in titolo si compone di tre articoli, recanti rispettivamente la delega al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia, i relativi principi e criteri di attuazione e, infine, principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dei procedimenti in materia di famiglia, minori e stato e capacità della persona.

L'obiettivo di un disegno di legge che ha l'ambizione di conseguire risultati di grande significato giuridico e sociale attraverso un intervento di portata limitata, e quello di costruire una sede giudiziaria in grado di offrire risposte sostanziali al problema del difficile rapporto tra la famiglia e le istituzioni.

Va considerato che i mutamenti del costume intervenuti negli ultimi anni costringono ad un ripensamento critico del modello famigliare tradizionale, si pensi solo alla crescita delle separazioni e dei divorzi, all'aumento dei matrimoni fra cittadini italiani e stranieri, alla diffusione dell'istituto dell'affidamento famigliare da un lato e delle adozioni internazionali dall'altro, a nuovi modelli di gestione della crisi dell'istituto famigliare come l'affido condiviso.

A queste sfide non sembra possibile rispondere con strumenti giudiziari superati, laddove si pensi che la competenza in materia famigliare appare tuttora frammentata fra il tribunale ordinario, il tribunale per i minorenni, il giudice tutelare.

Il disegno di legge, seguendo una strada già tracciata dalla pratica dell'organizzazione giudiziaria, che ha portato in molti tribunali all'istituzione di sezioni dedicate al diritto di famiglia, è quella di realizzare un organo specializzato, che tenga conto prima di tutto della diversità ontologica delle controversie in materia di famiglia rispetto alle altre di diritto civile, legate da un lato ad una sua natura pregiuridica e dall'altro alla assoluta specificità degli interessi, anche e soprattutto affettivi, che sono coinvolti.

Il disegno di legge pertanto conferisce al Governo la delega a provvedere con uno o più decreti legislativi all'istituzione di sezioni specializzate in controversie in materia di persone e di famiglia presso tutte le Corti d'appello, nonché presso ogni tribunale con l'esclusione di quelli che, per le loro ridotte dimensioni, non hanno un numero sufficiente di magistrati addetti, ovvero vi sia trattato un numero limitato di procedimenti.

Tali sezioni dovranno essere composte di soli magistrati togati con preferenza per i giudici che abbiano svolto per almeno due anni funzioni in materia di famiglia o minori.

Presso le procure dei tribunali dove vengono istituite le sezioni specializzate, sono costituiti gruppi di lavoro specializzati per la famiglia e le persone.

Le sezioni specializzate si avvalgono di una Commissione tecnica consultiva composta da esperti nelle materie della psichiatria, della psicologia e della pedagogia, con l'esclusione di qualunque partecipazione ad attività decisionale.

All'istituzione delle sezioni corrisponde l'unificazione delle competenze attualmente attribuite in materia di famiglia al tribunale per i minorenni, al giudice tutelare e ai tribunali ordinari.

 

Interviene ad integrazione il correlatore, senatore LI GOTTI (IdV), il quale nel sottolineare l'importanza di un provvedimento diretto a ricondurre ad unità la competenza giudiziaria in materia familiare, osserva che il disegno di legge, condivisibile nel suo impianto generale, presenta tuttavia qualche profilo tecnico sul quale sarà opportuno qualche approfondimento in Commissione, in particolare per quanto riguarda la necessità di specificare meglio i criteri per l'individuazione dei tribunali esclusi dalla costituzione delle sezioni specializzate, nonché per ciò che concerne l'istituzione di una Commissione tecnica consultiva rispetto alla quale, in considerazione delle funzioni che le vengono attribuite, sarebbe preferibile l'istituzione di un elenco di consulenti.

 

Il senatore BENEDETTI VALENTINI (PdL), riservandosi di intervenire in discussione generale, ritiene di dover segnalare che, pur essendo quanto mai apprezzabile l'iscrizione all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge in titolo, egli ritiene che il suo esame non possa essere concluso prima dell'imminente emanazione del decreto legislativo in materia di riorganizzazione della geografia giudiziaria, dal momento che le regole che presiedono all'individuazione delle sede dove dovranno essere istituite le nuove sezioni non possono prescindere dagli importanti cambiamenti in corso nella configurazione delle circoscrizioni giudiziarie.

 

Il senatore CALIENDO (PdL) ritiene che non sia necessario rallentare l'esame del provvedimento.

In realtà, le valutazioni che attualmente circolano sulla stampa specializzata parlano della soppressione di 37 tribunali sui 165 attualmente esistenti; è probabile che alla fine la riduzione sarà più contenuta, ma in ogni caso si può ritenere che in nessun tribunale vi sarà un numero di magistrati insufficiente alla creazione di una sezione specializzata in materia di famiglia, per cui si può immaginare che il criterio che eventualmente potrà determinare la mancata istituzione della sezione specializzata possa tutt'al più essere quello dell'insufficienza dei procedimenti.

 

La senatrice ALLEGRINI (PdL) annuncia la prossima presentazione di un suo disegno di legge sulla stessa materia.

 

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

 

 

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Attualità

Avvsilvestrini 23.04.2012
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