L'AIAC CONTESTA LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEL MAXIEMENDAMENTO



10/11/2011


 

 

Cancellazione di ogni riferimento alle tariffe professionali, possibilità di costituire società tra professionisti anche con capitali di soggetti non professionisti, riforma degli ordinamenti professionali, incentivazione dell'utilizzo della posta elettronica , estinzione dei giudizi pendenti in appello e in cassazione in mancanza di "istanza di trattazione", aumento del contributo unificato, pena pecuniaria per le "inibitorie" inammissibili o manifestamente infondate, accelerazione dei giudizi di appello .

Queste in sintesi dovrebbero essere le "novità" presenti nel maxiemendamento depositato ieri al Senato dal ministro Tremonti.

Dal testo in circolazione risultano cancellate le disposizioni relative al reclutamento di giudici ausiliari, alla motivazione breve, alla motivazione estesa a pagamento, alla anticipazione della entrata in vigore della mediazione obbligatoria per le controversie in materia di condominio e di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti e all’indennizzo previsto dalla Legge Pinto.

Vediamo le singole misure


Società tra professionisti

E' prevista la possibilità di costituire società per l'esercizio di attività professionali regolamentate nel sistema ordinistico secondo i modelli societari regolati dai titoli V e VI del libro V del codice civile.

Possono entrare a far parte della società anche soci non professionisti "soltanto per prestazioni tecniche" o (e questa è la nota dolente) "per finalità di investimento". Aperta la strada, dunque, ai soci c.d. di capitale senza alcun limite alle quote .

Tariffe professionali

Altra nota dolente è rappresentata dalle modifiche alla determinazione del compenso spettante al professionista pattuito per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico: viene, infatti, eliminato il riferimento alle tariffe professionali.

Riforma degli ordinamenti professionali
Entro dodici mesi dalla entrata in vigore della legge di stabilità gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati con un decreto del Presidente della Repubblica la cui entrata in vigore determinerà la abrogazione delle norme vigenti in materia.

Contributo unificato

Il contributo unificato viene aumentato della metà per i giudizi di appello e del doppio per i giudizi in Cassazione.

La parte che modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o chiede di chiamare in causa un terzo è tenuta al versamento del contributo integrativo in ragione dell'eventuale aumento di valore della causa.

E' dovuto il pagamento di un autonomo contributo unificato a cura delle altre parti che modifichino la domanda azionata o propongano domanda riconvenzionale o formulino chiamata in causa o svolgano intervento autonomo.

E' precisato nella relazione tecnica che il maggior gettito derivante da dette disposizioni sarà destinato alle spese di funzionamento degli uffici giudiziari e non , come inizialmente previsto, a finanziare i costi dei giudici ausiliari che sono stati "cancellati" dalla versione finale del testo .

Posta elettronica certificata

L'Avvocato dovrà utilizzare la PEC per tutte le comunicazioni di cancelleria e solo in via residuale potrà ricorrere a fax o notifica.

L'impiego della PEC è autorizzato anche per l'intimazione ai testimoni e per le notifiche nonché per la trasmissione, a cura dell'ufficiale giudiziario, del verbale di pignoramento.

Si legge nel testo della disposizione che è abrogato il comma 8 dell'art. 183 c.p.c. . Trattasi di un errore di trascrizione in quanto , all'evidenza, la abrogazione non potrà che essere riferita al comma 10.

 

Misure per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla Corte di cassazione e alle corti d’appello

I giudizi pendenti davanti alla Corte di Cassazione, aventi ad oggetto ricorsi avverso le pronunce pubblicate prima dell’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69 e quelli pendenti davanti alle Corti d' Appello da oltre due anni prima dell’entrata in vigore della presente legge, si intendono rinunciati (e quindi dichiarati estinti) qualora, nel termine perentorio di sei mesi dalla ricezione di apposito avviso a cura della cancelleria, nessuna delle parti depositi istanza attestante "la persistenza dell’interesse alla loro trattazione".

Modifiche al c.p.c. per la accelerazione dei giudizi di appello

Il Gudice d'appello (anche nelle cause di lavoro) che ravvisi la inammissibilità o la manifesta infondatezza della istanza di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, potrà condannare la parte istante , con ordinanza non impugnabile (ma revocabile con la sentenza che definisce il giudizio) ad una pena pecuniaria non inferiore ad €.250 e non superiore ad € 10.000.

Ferma la trattazione collegiale dell'appello è prevista la facoltà del Presidente di delegare uno dei componenti il collegio per l'assunzione dei mezzi istruttori.

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Avvbattaglini 10.11.2011
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