BREVI OSSERVAZIONI ALLO SCHEMA DI DDL INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO



Schema approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 9 febbraio 2011


BREVI OSSERVAZIONI SULLO SCHEMA DI DDL "INTERVENTI IN MATERIA DI EFFICIENZA DEL SISTEMA GIUDIZIARIO"

QUI IL TESTO DEL DDL E LA RELAZIONE ILLUSTRATIVA

 

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Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 9 febbraio 2011, ha approvato il disegno di legge recante "Interventi in materia di efficienza del sistema giudiziario "

Le misure proposte risponderebbero alla esigenza di ridurre i tempi dei processi e di deflazionare il carico di arretrato costituito - come dichiarato dal Ministro Alfano-"da sei milioni di cause civili pendenti che sono il debito giudiziario del nostro paese ".

Un tanto all'evidente fine di evitare ulteriori condanne della Corte di Giustizia Europea (e le emorragie finanziarie conseguenti alla applicazione della legge Pinto ) nonché di consentire un rilancio della competitività del Paese .

Questi, in sintesi , i punti qualificanti del disegno di legge:

  1. i vertici degli uffici giudiziari dovranno redigere entro il 31 gennaio di ogni anno un programma con cui fissano criteri e numeri per la riduzione della durata dei procedimenti civili e lo smaltimento degli arretrati;
  2. i capi degli uffici giudiziari potranno stipulare apposite convenzioni con le facoltà universitarie di giurisprudenza, con le scuole di specializzazione per le professioni legali e con i consigli dell’ordine degli avvocati per consentire ai più meritevoli di svolgere un anno di praticantato – che varra' come pratica legale o come scuola di specializzazione o come dottorato di ricerca- con funzione di assistenti , anche con compiti di studio , dei magistrati ;
  3. le cause pendenti in appello e in cassazione si intenderanno estinte qualora le parti non provvedano , entro un dato termine perentorio, a presentare istanza di trattazione del procedimento;
  4. la redazione della sentenza con motivazione breve riservando la motivazione estesa ad apposita istanza della parte che voglia proporre impugnazione ;
  5. la possibilità anche in appello di pronunciare sentenza in forma semplificata nonché la facoltà del presidente del collegio di delegare per la assunzione dei mezzi istruttori uno dei suoi componenti ;
  6. l'aumento della metà del contributo unificato nei giudizi di impugnazione e il versamento dello stesso contestualmente al deposito della richiesta di motivazione estesa della sentenza ;
  7. la nomina di giudici ausiliari - nel numero massimo di seicento- scelti tra tra i magistrati e gli avvocati dello Stato in pensione , cui affidare la definizione dei procedimenti civili pendenti .

Dall'esame dell'articolato possiamo trarre le seguenti considerazioni e valutazioni alcune delle quali necessariamente critiche .

L'art. 1 ( Programmi per la gestione del contenzioso civile pendente ) persegue l'obiettivo di assicurare , anche attraverso una migliore organizzazione degli Uffici Giudiziari , la ragionevole durata dei processi nonché di garantire una maggior efficienza del servizio giudiziario.

Trattasi di misura che va accolta con favore in quanto , nel positivizzare una nuova cultura della organizzazione degli Uffici Giudiziari – cui consegue necessariamente anche una nuova formazione dei dirigenti gli Uffici – consente di razionalizzare ed ottimizzare il lavoro dei Giudici sulla base di programmi di definizione dei procedimenti ( con precedenza a quelli più datati) che ciascun Ufficio si propone di realizzare nell'anno tenendo conto delle risorse disponibili , dei carichi di lavoro e dei flussi delle pendenze.

Consente, altresì, di monitorare il lavoro degli Uffici e dei singoli magistrati attraverso controlli effettivi della loro produttività .

L'art. 2 (Convenzioni per la formazione professionale negli uffici giudiziari) introduce una soluzione non particolarmente innovativa in quanto in diversi Uffici Giudiziari , sulla scorta di una delibera del luglio 2007 del C.S.M. , sono state da tempo stipulate convenzioni con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati ( tra i quali il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia ) al fine di far affiancare i singoli magistrati da giovani praticanti in specifici compiti .

Trattasi di proposta sicuramente positiva purchè le attività comprese nel progetto di formazione siano conformi alle regole generali ed ai limiti stabiliti dal Consiglio Superiore della Magistratura con esclusione , dunque, dell'esercizio, anche indiretto , della attività giurisdizionale .

Precisazione, questa, pleonastica , ma che si è ritenuto evidenziare atteso che , nell'articolo in esame, si fa riferimento sic et sempliciter a compiti di assistenza e di coadiuvo " nel compimento delle ordinarie attività "dei magistrati .

L' art. 4. (Misure straordinarie per la riduzione del contenzioso civile pendente davanti alla
Corte di cassazione e alle corti d’appello)
prevede che i giudizi pendenti davanti alle Corti d' Appello e alla Corte di Cassazione si intendono rinunciati ( e quindi dichiarati estinti) qualora, nel termine perentorio di sei mesi dalla ricezione di apposito avviso a cura della cancelleria, nessuna delle parti depositi istanza attestante " la persistenza dell’interesse alla loro trattazione".

E' ben vero che il processo civile è retto dal principio dispositivo , ma è altrettanto vero che gravare le parti di un ulteriore impulso- pena , in difetto, la estinzione della causa - significa trasferire sulle parti stesse l'onere di "sollevare" il procedimento da uno stato di quiescenza ( ad esse certamente non addebitabile) e , conseguentemente, elidere la responsabilità dello Stato per la mancata pronuncia sulla domanda in tempi ragionevoli .

L'art. 5 (Della motivazione breve) mira , all'evidenza, all' obiettivo di far redigere al Giudice per esteso le sole sentenze che saranno impugnate.

La norma prevede che entro trenta giorni dal termine assegnato alle parti per depositare le comparse conclusionali, il Giudice fissi con decreto, entro i successivi trenta giorni , la data di udienza per la pronuncia della sentenza con motivazione breve.

La sentenza viene pronunciata leggendo il dispositivo con la sommaria elencazione a verbale dei fatti rilevanti, delle fonti di prova e dei principi di diritto su cui la decisione è fondata, anche con esclusivo riferimento a precedenti conformi, ovvero a contenuti specifici degli scritti difensivi o di altri atti di causa.

La pubblicazione si intende effettuata con la sottoscrizione da parte del Giudice del verbale che la contiene ed è immediatamente depositata in cancelleria.

Le parti che vogliono impugnare la decisione devono richiedere la motivazione estesa con atto depositato in cancelleria entro il termine perentorio di quindici giorni dalla pronuncia della sentenza.

Nei successivi trenta giorni il Giudice dovrebbe ( il condizionale è d'obbligo posto che tale termine , diversamente da quelli cui sono onerate le parti , non ha natura perentoria ) depositare la motivazione estesa .

Dal momento del deposito- di cui deve essere data immediata comunicazione alle parti costituite- la sentenza potrà essere notificata ai fini della decorrenza dei termini per la impugnazione.

La sentenza è provvisoriamente esecutiva anche nel caso di richiesta della motivazione estesa.

Oltre alla sopra evidenziata mancata previsione della perentorietà anche dei termini di osservanza del Giudice, vengono svolte le seguenti considerazioni critiche .

E' bene ricordare che il compendio di "best practices " on time management of judicial proceedings - approvato dalla CEPEJ - e contenente le Linee Guida per ridurre i tempi del processo ha sì individuato tra gli stumenti c.d. ottimali per migliorare la gestione e lo svolgimento del giudizio la prescrizione di forme semplificate e concise nella scrittura delle ordinanze e delle sentenze, precisando, tuttavia, che devono essere esplicitamente indicati "i capi e punti chiave" della controversia, le valutazioni del Giudice ed il percorso logico argomentativo dal medesimo seguito per adottare la decisione.

Orbene, le modifiche volte a semplificare la redazione della sentenza non possono - così come proposte nel provvedimento in esame - ritenersi condivisibili e, comunque, conformi alle Linee Guida sopra richiamate .

La "struttura" della motivazione in forma abbreviata prevista dalla norma - che , di fatto, consente al Giudice di motivare per relationem anche attraverso l'esclusivo riferimento a precedenti conformi , magari richiamati in modo generico ed acritico, ovvero ad atti di causa , anche di parte - è assolutamente inidonea a poter integrare una motivazione sufficiente , tale cioè da consentire la necessaria ricostruzione dell'iter di formazione della decisione e di permettere il doveroso controllo sul procedimento logico seguito dal Giudice.

Lo stesso comma 4 dell'articolo in commento , nel disporre la non impugnabilità della sentenza resa ai sensi dell'art. 281-decies " quando nessuna delle parti ha chiesto la motivazione estesa ", conferma che la motivazione breve , così come strutturata, rende la pronuncia insuscettibile di controllo in sede di gravame in quanto non consente di esplicitare la valutazione critica operata dal Giudice per l’adozione del provvedimento finale che solo una motivazione adeguata ( ergo: estesa) può garantire .

Quanto al precedente conforme : dello stesso Giudice, di altri Giudici di merito , della Corte di Cassazione?

Come accennato, il comma 4 dell'articolo in esame inserisce l' art. 324-bis. - intitolato "Non impugnabilità della sentenza" - per il quale "La sentenza resa ai sensi dell’articolo 281-decies, primo comma, non è soggetta ai mezzi di impugnazione indicati nell’articolo 324, quando nessuna delle parti ha chiesto la motivazione estesa".

La norma presenta evidenti profili di incostituzionalità per violazione dell'art. 24 Cost. ( e anche dell'art. 3 come si evidenzierà commentando il successivo art. 7 del DDL ) avendo quale ( unica?) finalità quella di ostacolare l'accesso alla giustizia .

Fermo il carattere assorbente delle censure di incostituzionalità si osserva, in subordine, che il termine , perentorio , di soli quindici giorni per il deposito della istanza ( e , soprattutto, per il contestuale versamento del contributo unificato come imposto dal successivo art. 7) è assolutamente insufficiente alle esigenze della difesa considerato che possono verificarsi decadenze per cause non imputabili alla parte ( pensiamo alla ipotesi del cittadino che non disponga, nella immediatezza, della provvista per l'acquisto del contributo unificato ).

L'art. 7 (Modifiche in materia di spese di giustizia) prevede un aumento del contributo unificato nei giudizi di impugnazione nonché il preventivo pagamento dello stesso per ottenere la motivazione estesa della sentenza .

Impugnare la sentenza, dunque , costerà di più ; per l'esattezza una volta e mezza il contributo unificato che, come è noto , era stato già ulteriormente aumentato nel maggio dello scorso anno .

Il versamento del contributo unificato così maggiorato , si diceva, dovrà essere effettuato preventivamente e precisamente all'atto del deposito della richiesta di motivazione estesa.

In altre parole , dal combinato disposto degli artt.5 e 7 del DDL emerge che :

- se si vuole impugnare la sentenza si deve necessariamente fare istanza di motivazione estesa ;

- se si vuole ottenere la motivazione estesa bisogna versare, contestualmente alla richiesta , il contributo unificato aumentato della metà .

Chiara , si ribadisce, la volontà di comprimere l'accesso alla tutela giurisdizionale con palese violazione dell'art. 24 Cost.

Ma , ancor più evidente , è la violazione dell'art. 3 Cost. e del principio di ragionevolezza .

Per poter impugnare la sentenza , la parte è costretta a richiedere la motivazione estesa e a versare il contributo unificato .

Ed , invero, solo esaminando la motivazione estesa , la parte sarà in grado di valutare la opportunità di sottoporla a gravame.

Se rileverà motivi di censura interporrà impugnazione ed allora il versamento del contributo unificato ( sia pure ingiustamente aumentato ) avrà avuto una sua giustificazione .

Viceversa, qualora non ravvisi elementi di censura , la parte si troverà ad aver sopportato un onere economico si potrebbe dire a "fondo perduto" .

Si verificherebbe , allora, un’irragionevole differenziazione di trattamento .

Il maggior gettito derivante dall'innalzamento del contributo unificato servirà, per buona parte, a pagare le indennità ai giudici ausiliari ( art . 8 DDL ) reclutati per smaltire l'arretrato .

Tradotto: le risorse necessarie per definire i giudizi vengono ingiustamente fatte gravare sui cittadini i quali si ritrovano a sopperire , anche economicamente, alle deficienze del sistema giudiziario .

L'art. 8 (Dei giudici ausiliari) prevede il reclutamento di seicento giudici ausiliari - nominati tra tra gli avvocati dello Stato e i magistrati ordinari, contabili e amministrativi a riposo che non abbiano superato i 75 anni di età - per smaltire le cause arretrate .

Sulla base di una logica emergenziale - che purtroppo caratterizza da decenni le scelte del Legislatore - vengono , di fatto, reintrodotte le "sezioni stralcio" che ,come è noto, hanno in passato offerto risultati non proprio positivi .

Affidare ancora una volta a dei "giudici ausiliari" ( retribuiti peraltro a "gettone" ) la definizione delle cause pendenti significa perseverare in una politica di "rottamazione" dell’arretrato giudiziario.

Politica , questa, fortemente contestata dalla Avvocatura , nella consapevolezza che trattasi di un "escamotage " per eludere la risoluzione dei veri problemi che determinano l’attuale situazione di collasso della giustizia civile .

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La Camera Civile Veneziana non può che ribadire che i problemi della giustizia civile e del suo cronico arretrato non possono essere risolti , né con disorganici ed estemporanei interventi di "rottamazione" dei procedimenti pendenti , né, tanto meno, con la imposizione di balzelli che, di fatto, finiscono per comprimere ancor di più ( il riferimento è, all'evidenza, all'istituto della mediazione c.d. obbligatoria) l'accesso alla giustizia .

Il Consigliere delegato                                                        Il Presidente

avv. Manola Faggiotto                                                avv. Paolo Maria Chersevani

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Avv. Giorgio Battaglini 21.02.2011
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