PUBBLICATO IN G.U. IL REGOLAMENTO SULLA MEDIAZIONE



DECRETO 18 OTTOBRE 2010 , N. 180


SCARICA IL PROVVEDIMENTO IN PDF

 

DECRETO 18 OTTOBRE 2010 , N. 180

Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita'  di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell'elenco dei formatori per la mediazione, nonche' l'approvazione delle indennita' spettanti agli organismi, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28. (10G0203)

Capo I

 

Disposizioni generali

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

di concerto con

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,

recante attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n.

69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle

controversie civili e commerciali;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso dalla

Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 22

settembre 2010;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

in data 14 ottobre 2010;

 

A d o t t a

il seguente regolamento:

 

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto si intende per:

a) "Ministero": il Ministero della giustizia;

b) "decreto legislativo": il decreto legislativo 4 marzo 2010, n.28;

c) "mediazione": l'attivita', comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o piu' soggetti sia

nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la

risoluzione della stessa;

d) "mediatore": la persona o le persone fisiche che, individualmente o collegialmente, svolgono la mediazione rimanendo prive, in ogni caso, del potere di rendere giudizi o decisioni vincolanti per i destinatari del servizio medesimo;

e) "conciliazione": la composizione di una controversia a seguito dello svolgimento della mediazione;

f) "organismo": l'ente pubblico o privato, ovvero la sua

articolazione, presso cui puo' svolgersi il procedimento di

mediazione ai sensi del decreto legislativo;

g) "regolamento": l'atto contenente l'autonoma disciplina della

procedura di mediazione e dei relativi costi, adottato

dall'organismo;

h) "indennita'": l'importo posto a carico degli utenti per la

fruizione del servizio di mediazione fornito dagli organismi;

i) "registro": il registro degli organismi istituito presso il

Ministero;

l) "responsabile": il responsabile della tenuta del registro e

dell'elenco;

m) "formatore": la persona o le persone fisiche che svolgono

l'attivita' di formazione dei mediatori;

n) "enti di formazione": gli enti pubblici e privati, ovvero le

loro articolazioni, presso cui si svolge l'attivita' di formazione

dei mediatori;

o) "responsabile scientifico": la persona o le persone fisiche

che svolgono i compiti di cui all'articolo 18, comma 2, lettera i),

assicurando l'idoneita' dell'attivita' svolta dagli enti di

formazione;

p) "elenco": l'elenco degli enti di formazione istituito presso

il Ministero;

q) "ente pubblico": la persona giuridica di diritto pubblico

interno, comunitario, internazionale o straniero;

r) "ente privato": qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso

dalla persona fisica;

s) "CCIAA": le camere di commercio, industria, artigianato e

agricoltura.

 

 

 

Art. 2

 

 

Oggetto

 

1. Il presente decreto disciplina:

a) l'istituzione del registro presso il Ministero;

b) i criteri e le modalita' di iscrizione nel registro, nonche'

la vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione dei

singoli organismi dal registro;

c) l'istituzione dell'elenco presso il Ministero;

d) i criteri e le modalita' di iscrizione nell'elenco, nonche' la

vigilanza, il monitoraggio, la sospensione e la cancellazione degli

enti di formazione dall'elenco;

e) l'ammontare minimo e massimo e il criterio di calcolo delle

indennita' spettanti agli organismi costituiti da enti pubblici di

diritto interno, nonche' i criteri per l'approvazione delle tabelle

delle indennita' proposte dagli organismi costituiti dagli enti

privati.

 

 

Capo II

 

Registro degli organismi

Art. 3

Registro

 

1. E' istituito il registro degli organismi abilitati a svolgere la

mediazione.

2. Il registro e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle

risorse umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il

Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il

direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui

delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione

generale. Ai fini della vigilanza sulla sezione del registro per la

trattazione degli affari in materia di rapporti di consumo di cui al

comma 3, parte i), sezione C e parte ii), sezione C, il responsabile

esercita i poteri di cui al presente decreto sentito il Ministero

dello sviluppo economico.

3. Il registro e' articolato in modo da contenere le seguenti

annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia

internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei

rapporti di consumo;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei mediatori;

sezione B: elenco dei mediatori esperti nella materia

internazionale;

sezione C: elenco dei mediatori esperti nella materia dei

rapporti di consumo;

sezione D: elenco dei soci, associati, amministratori,

rappresentanti degli organismi.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione del registro avviene con modalita' informatiche che

assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con

finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei mediatori sono pubblici; l'accesso alle altre

annotazioni e' regolato dalle vigenti disposizioni di legge.

 

 

 

Art. 4

 

 

Criteri per l'iscrizione nel registro

 

1. Nel registro sono iscritti, a domanda, gli organismi di

mediazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica la professionalita' e l'efficienza dei

richiedenti e, in particolare:

a) la capacita' finanziaria e organizzativa del richiedente,

nonche' la compatibilita' dell'attivita' di mediazione con l'oggetto

sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della

capacita' finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non

inferiore a quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla

costituzione di una societa' a responsabilita' limitata; ai fini

della dimostrazione della capacita' organizzativa, il richiedente

deve attestare di poter svolgere l'attivita' di mediazione in almeno

due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione,

anche attraverso gli accordi di cui all'articolo 7, comma 2, lettera

c);

b) il possesso da parte del richiedente di una polizza

assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la

responsabilita' a qualunque titolo derivante dallo svolgimento

dell'attivita' di mediazione;

c) i requisiti di onorabilita' dei soci, associati,

amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli

fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58;

d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi

compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente

di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della

dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

e) le garanzie di indipendenza, imparzialita' e riservatezza

nello svolgimento del servizio di mediazione, nonche' la conformita'

del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto

attiene al rapporto giuridico con i mediatori;

f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno

dichiarato la disponibilita' a svolgere le funzioni di mediazione per

il richiedente;

g) la sede dell'organismo.

3. Il responsabile verifica altresi':

a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono

possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea

universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere

iscritti a un ordine o collegio professionale;

b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico

aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di

formazione in base all'articolo 18;

c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di

onorabilita':

a. non avere riportato condanne definitive per delitti non

colposi o a pena detentiva non sospesa;

b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea

dai pubblici uffici;

c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di

sicurezza;

d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse

dall'avvertimento;

d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze

linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi

negli elenchi di cui all'articolo 3, comma 3, parte i), sezione B e

parte ii), sezione B.

4. Gli organismi costituiti, anche in forma associata, dalle CCIAA

e dai consigli degli ordini professionali sono iscritti su semplice

domanda, all'esito della verifica della sussistenza del solo

requisito di cui al comma 2, lettera b), per l'organismo e dei

requisiti di cui al comma 3, per i mediatori. Per gli organismi

costituiti da consigli degli ordini professionali diversi dai

consigli degli ordini degli avvocati, l'iscrizione e' sempre

subordinata alla verifica del rilascio dell'autorizzazione da parte

del responsabile, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo.

Nei casi di cui al primo e al secondo periodo del presente comma, e'

fatto salvo quanto previsto dall'articolo 10.

5. Il possesso dei requisiti di cui ai commi 2 e 3, eccetto che per

quello di cui al comma 2, lettera b), puo' essere attestato

dall'interessato mediante autocertificazione. Il possesso del

requisito di cui al comma 2, lettera b), e' attestato mediante la

produzione di copia della polizza assicurativa.

 

 

 

Art. 5

 

 

Procedimento di iscrizione

 

1. Il responsabile approva il modello della domanda di iscrizione e

fissa le modalita' di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione

degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere

corredata; delle determinazioni relative e' data adeguata

pubblicita', anche attraverso il sito internet del Ministero. Alla

domanda e', in ogni caso, allegato il regolamento di procedura, con

la scheda di valutazione di cui all'articolo 7, comma 5, lettera b),

e la tabella delle indennita' redatta secondo i criteri stabiliti

nell'articolo 16; per gli enti privati l'iscrizione nel registro

comporta l'approvazione delle tariffe.

2. La domanda e i relativi allegati, compilati secondo il modello

predisposto, sono trasmessi al Ministero, anche in via telematica,

con modalita' che assicurano la certezza dell'avvenuto ricevimento.

3. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro

quaranta giorni, decorrenti dalla data di ricevimento della domanda.

La richiesta di integrazione della domanda o dei suoi allegati puo'

essere effettuata dal responsabile per una sola volta. Dalla data in

cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta,

decorre un nuovo termine di venti giorni.

4. Quando e' scaduto il termine di cui al primo o al terzo periodo

del comma 3 senza che il responsabile abbia provveduto, si procede

comunque all'iscrizione.

 

 

 

Art. 6

 

 

Requisiti per l'esercizio delle funzioni di mediatore

 

1. Il richiedente e' tenuto ad allegare alla domanda di iscrizione

l'elenco dei mediatori che si dichiarano disponibili allo svolgimento

del servizio.

2. L'elenco dei mediatori e' corredato:

a) della dichiarazione di disponibilita', sottoscritta dal

mediatore e contenente l'indicazione della sezione del registro alla

quale questi chiede di essere iscritto;

b) del curriculum sintetico di ciascun mediatore, con indicazione

specifica dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 3, lettere a) e

b);

c) dell'attestazione di possesso dei requisiti di cui

all'articolo 4, comma 3, lettera c);

d) di documentazione idonea a comprovare le conoscenze

linguistiche necessarie all'iscrizione nell'elenco dei mediatori

esperti nella materia internazionale.

3. Nessuno puo' dichiararsi disponibile a svolgere le funzioni di

mediatore per piu' di cinque organismi.

4. Le violazioni degli obblighi inerenti le dichiarazioni previste

dal presente articolo, commesse da pubblici dipendenti o da

professionisti iscritti ad albi o collegi professionali,

costituiscono illecito disciplinare sanzionabile ai sensi delle

rispettive normative deontologiche. Il responsabile e' tenuto a

informarne gli organi competenti.

 

 

 

Art. 7

 

 

Regolamento di procedura

 

1. Il regolamento contiene l'indicazione del luogo dove si svolge

il procedimento, che e' derogabile con il consenso di tutte le parti,

del mediatore e del responsabile dell'organismo.

2. L'organismo puo' prevedere nel regolamento:

a) che il mediatore deve in ogni caso convocare personalmente le

parti;

b) che, in caso di formulazione della proposta ai sensi

dell'articolo 11 del decreto legislativo, la stessa puo' provenire da

un mediatore diverso da quello che ha condotto sino ad allora la

mediazione e sulla base delle sole informazioni che le parti

intendono offrire al mediatore proponente, e che la proposta medesima

puo' essere formulata dal mediatore anche in caso di mancata

partecipazione di una o piu' parti al procedimento di mediazione;

c) la possibilita' di avvalersi delle strutture, del personale e

dei mediatori di altri organismi con i quali abbia raggiunto a tal

fine un accordo, anche per singoli affari di mediazione, nonche' di

utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su

protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi

dell'articolo 137 del Codice del Consumo e le imprese, o loro

associazioni, e aventi per oggetto la medesima controversia;

d) la formazione di separati elenchi dei mediatori suddivisi per

specializzazioni in materie giuridiche;

e) che la mediazione svolta dall'organismo medesimo e' limitata a

specifiche materie, chiaramente individuate.

3. Il regolamento stabilisce le cause di incompatibilita' allo

svolgimento dell'incarico da parte del mediatore e disciplina le

conseguenze sui procedimenti in corso della sospensione o della

cancellazione dell'organismo dal registro ai sensi dell'articolo 10.

4. Il regolamento non puo' prevedere che l'accesso alla mediazione

si svolge esclusivamente attraverso modalita' telematiche.

5. Il regolamento deve, in ogni caso, prevedere:

a) che il procedimento di mediazione puo' avere inizio solo dopo

la sottoscrizione da parte del mediatore designato della

dichiarazione di imparzialita' di cui all'articolo 14, comma 2,

lettera a), del decreto legislativo;

b) che, al termine del procedimento di mediazione, a ogni parte

del procedimento viene consegnata idonea scheda per la valutazione

del servizio; il modello della scheda deve essere allegato al

regolamento, e copia della stessa, con la sottoscrizione della parte

e l'indicazione delle sue generalita', deve essere trasmessa per via

telematica al responsabile, con modalita' che assicurano la certezza

dell'avvenuto ricevimento;

c) la possibilita' di comune indicazione del mediatore ad opera

delle parti, ai fini della sua eventuale designazione da parte

dell'organismo.

6. Fermo quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del decreto

legislativo, il regolamento garantisce il diritto di accesso delle

parti agli atti del procedimento di mediazione, che il responsabile

dell'organismo e' tenuto a custodire in apposito fascicolo

debitamente registrato e numerato nell'ambito del registro degli

affari di mediazione. Il diritto di accesso ha per oggetto gli atti

depositati dalle parti nelle sessioni comuni ovvero, per ciascuna

parte, gli atti depositati nella propria sessione separata.

7. Non sono consentite comunicazioni riservate delle parti al solo

mediatore, eccetto quelle effettuate in occasione delle sessioni

separate.

8. I dati raccolti sono trattati nel rispetto delle disposizioni

del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante "Codice in

materia di protezione dei dati personali".

 

 

 

Art. 8

 

 

Obblighi degli iscritti

 

1. L'organismo iscritto e' obbligato a comunicare immediatamente al

responsabile tutte le vicende modificative dei requisiti, dei dati e

degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, compreso

l'adempimento dell'obbligo di aggiornamento formativo dei mediatori.

2. Il responsabile dell'organismo e' tenuto a rilasciare alle parti

che gliene fanno richiesta il verbale di accordo di cui all'articolo

11, comma 3, del decreto legislativo, anche ai fini dell'istanza di

omologazione del verbale medesimo.

3. Il responsabile dell'organismo trasmette altresi' la proposta

del mediatore di cui all'articolo 11 del decreto legislativo, su

richiesta del giudice che provvede ai sensi dell'articolo 13 dello

stesso decreto legislativo.

 

 

 

Art. 9

 

 

Effetti dell'iscrizione

 

1. Il provvedimento di iscrizione e' comunicato al richiedente con

il numero d'ordine attribuito nel registro.

2. A seguito dell'iscrizione, l'organismo e il mediatore designato

non possono, se non per giustificato motivo, rifiutarsi di svolgere

la mediazione.

3. Dalla data della comunicazione di cui al comma 1, l'organismo e'

tenuto, negli atti, nella corrispondenza, nonche' nelle forme di

pubblicita' consentite, a fare menzione del numero d'ordine.

4. A far data dal secondo anno di iscrizione, entro il 31 marzo di

ogni anno successivo, ogni organismo trasmette al responsabile il

rendiconto della gestione su modelli predisposti dal Ministero e

disponibili sul relativo sito internet.

 

 

 

Art. 10

 

 

Sospensione e cancellazione dal registro

 

1. Se, dopo l'iscrizione, sopravvengono o risultano nuovi fatti che

l'avrebbero impedita, ovvero in caso di violazione degli obblighi di

comunicazione di cui agli articoli 8 e 20 o di reiterata violazione

degli obblighi del mediatore, il responsabile dispone la sospensione

e, nei casi piu' gravi, la cancellazione dal registro.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, il responsabile dispone

altresi' la cancellazione degli organismi che hanno svolto meno di

dieci procedimenti di mediazione in un biennio.

3. La cancellazione di cui ai commi 1 e 2 impedisce all'organismo

di ottenere una nuova iscrizione, prima che sia decorso un anno.

4. Spetta al responsabile, per le finalita' di cui ai commi 1 e 2,

l'esercizio del potere di controllo, anche mediante acquisizione di

atti e notizie, che viene esercitato nei modi e nei tempi stabiliti

da circolari o atti amministrativi equipollenti, di cui viene curato

il preventivo recapito, anche soltanto in via telematica, ai singoli

organismi interessati.

 

 

 

Art. 11

 

 

Monitoraggio

 

1. Il Ministero procede annualmente, anche attraverso i

responsabili degli organismi e congiuntamente con il Ministero dello

sviluppo economico per i procedimenti di mediazione inerenti gli

affari in materia di rapporti di consumo, al monitoraggio statistico

dei procedimenti di mediazione svolti presso gli organismi medesimi.

I dati statistici vengono separatamente riferiti alla mediazione

obbligatoria, volontaria e demandata dal giudice. Per ciascuna di

tali categorie sono indicati i casi di successo della mediazione e i

casi di esonero dal pagamento dell'indennita' ai sensi dell'articolo

17, comma 5, del decreto legislativo.

2. Il Ministero procede altresi' alla raccolta, presso gli uffici

giudiziari, dei dati relativi all'applicazione, nel processo,

dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo.

3. I dati raccolti ai sensi dei commi 1 e 2 sono utilizzati anche

ai fini della determinazione delle indennita' spettanti agli

organismi pubblici.

 

 

Capo III

Servizio di mediazione e prestazione del mediatore

Art. 12

Registro degli affari di mediazione

 

1. Ciascun organismo e' tenuto a istituire un registro, anche

informatico, degli affari di mediazione, con le annotazioni relative

al numero d'ordine progressivo, i dati identificativi delle parti,

l'oggetto della mediazione, il mediatore designato, la durata del

procedimento e il relativo esito.

2. A norma dell'articolo 2961, primo comma, del codice civile, e'

fatto obbligo all'organismo di conservare copia degli atti dei

procedimenti trattati per almeno un triennio dalla data della loro

conclusione.

 

 

 

Art. 13

 

 

Obblighi di comunicazione al responsabile

 

1. Il giudice che nega l'omologazione, provvedendo ai sensi

dell'articolo 12 del decreto legislativo, trasmette al responsabile e

all'organismo copia del provvedimento di diniego.

 

 

 

Art. 14

 

 

Natura della prestazione

 

1. Il mediatore designato esegue personalmente la sua prestazione.

 

 

 

Art. 15

 

 

Divieti inerenti al servizio di mediazione

 

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera b),

l'organismo non puo' assumere diritti e obblighi connessi con gli

affari trattati dai mediatori che operano presso di se', anche in

virtu' di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera

c).

 

Capo IV

Indennita'

Art. 16

 

Criteri di determinazione dell'indennita'

 

1. L'indennita' comprende le spese di avvio del procedimento e le

spese di mediazione.

2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennita' complessiva, e'

dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che e' versato

dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e

dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al

procedimento.

3. Per le spese di mediazione e' dovuto da ciascuna parte l'importo

indicato nella tabella A allegata al presente decreto.

4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun

scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima

tabella A:

a) puo' essere aumentato in misura non superiore a un quinto

tenuto conto della particolare importanza, complessita' o difficolta'

dell'affare;

b) deve essere aumentato in misura non superiore a un quinto in

caso di successo della mediazione;

c) deve essere aumentato di un quinto nel caso di formulazione

della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo;

d) deve essere ridotto di un terzo nelle materie di cui

all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo;

e) deve essere ridotto di un terzo quando nessuna delle

controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al

procedimento.

5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il

valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente

precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo

relativo al primo scaglione e' liberamente determinato.

6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in

nessun caso tra loro.

7. Il valore della lite e' indicato nella domanda di mediazione a

norma del codice di procedura civile.

8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile o vi

sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo

decide il valore di riferimento e lo comunica alle parti.

9. Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del

primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla meta'.

10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del

mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente

dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di

mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina

di un collegio di mediatori, di nomina di uno o piu' mediatori

ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la

formulazione della proposta ai sensi dell'articolo 11 del decreto

legislativo.

11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da

ciascuna parte che ha aderito al procedimento.

12. Ai fini della corresponsione dell'indennita', quando piu'

soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano

come un'unica parte.

13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di

diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3,

ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le

materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo.

Resta altresi' ferma ogni altra disposizione di cui al presente

articolo.

 

 

Capo V

Enti di formazione e formatori

Art. 17

 

Elenco degli enti di formazione

 

1. E' istituito l'elenco degli enti di formazione abilitati a

svolgere l'attivita' di formazione dei mediatori.

2. L'elenco e' tenuto presso il Ministero nell'ambito delle risorse

umane, finanziarie e strumentali gia' esistenti presso il

Dipartimento per gli affari di giustizia; ne e' responsabile il

direttore generale della giustizia civile, ovvero persona da lui

delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione

generale.

3. L'elenco e' articolato in modo da contenere almeno le seguenti

annotazioni:

parte i): enti pubblici;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

parte ii): enti privati;

sezione A: elenco dei formatori;

sezione B: elenco dei responsabili scientifici;

sezione C: elenco dei soci, associati, amministratori,

rappresentanti degli enti.

4. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati.

5. La gestione dell'elenco avviene con modalita' informatiche che

assicurano la possibilita' di rapida elaborazione di dati con

finalita' connessa ai compiti di tenuta di cui al presente decreto.

6. Gli elenchi dei formatori e dei responsabili scientifici sono

pubblici; l'accesso alle altre annotazioni e' regolato dalle vigenti

disposizioni di legge.

 

 

 

Art. 18

 

Criteri per l'iscrizione nell'elenco

 

1. Nell'elenco sono iscritti, a domanda, gli organismi di

formazione costituiti da enti pubblici e privati.

2. Il responsabile verifica l'idoneita' dei richiedenti e, in

particolare:

a) la capacita' finanziaria e organizzativa del richiedente,

nonche' la compatibilita' dell'attivita' di formazione con l'oggetto

sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della

capacita' finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non

inferiore a quello la cui sottoscrizione e' necessaria alla

costituzione di una societa' a responsabilita' limitata;

b) i requisiti di onorabilita' dei soci, associati,

amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli

fissati dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.

58;

c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi

compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente

di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della

dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;

d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono

l'attivita' di formazione presso il richiedente;

e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture

amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attivita'

didattica;

f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di

durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi

teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso,

comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una

prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore,

articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi

teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie:

normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di

mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative

e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche

di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con

riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e

operativita' delle clausole contrattuali di mediazione e

conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di

mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilita'

del mediatore;

g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di

aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore

biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi

di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa,

di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per

oggetto le materie di cui alla lettera f);

h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi

di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e

g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito

internet dell'ente di formazione;

i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile

scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione,

conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che

attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di

aggiornamento.

3. Il responsabile verifica altresi':

a) i requisiti di qualificazione dei formatori, i quali devono

provare l'idoneita' alla formazione, attestando: per i docenti dei

corsi teorici, di aver pubblicato almeno tre contributi scientifici

in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa

delle controversie; per i docenti dei corsi pratici, di aver operato,

in qualita' di mediatore, presso organismi di mediazione o

conciliazione in almeno tre procedure; per tutti i docenti, di avere

svolto attivita' di docenza in corsi o seminari in materia di

mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle

controversie presso ordini professionali, enti pubblici o loro

organi, universita' pubbliche o private riconosciute, nazionali o

straniere, nonche' di impegnarsi a partecipare in qualita' di

discente presso i medesimi enti ad almeno 16 ore di aggiornamento nel

corso di un biennio;

b) il possesso, da parte dei formatori, dei requisiti di

onorabilita' previsti dall'articolo 4, comma 3, lettera c).

 

 

 

Art. 19

 

Procedimento d'iscrizione e vigilanza

 

1. Al procedimento di iscrizione nell'elenco, alla tenuta dello

stesso, alla sospensione e alla cancellazione degli iscritti si

applicano gli articoli 5, 6, 8, 9, 10 e 12, in quanto compatibili.

 

 

Capo VI

 

Disciplina transitoria ed entrata in vigore

Art. 20

Disciplina transitoria

 

1. Si considerano iscritti di diritto al registro gli organismi

gia' iscritti nel registro previsto dal decreto del Ministro della

giustizia 23 luglio 2004, n. 222. Salvo quanto previsto dal comma 2,

il responsabile verifica il possesso in capo a tali organismi dei

requisiti previsti dall'articolo 4 e comunica agli stessi le

eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo

ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal

ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata;

in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

2. I mediatori abilitati a prestare la loro opera presso gli

organismi di cui al comma 1 devono acquisire, entro sei mesi dalla

data di entrata in vigore del presente decreto, i requisiti anche

formativi in esso previsti per l'esercizio della mediazione o, in

alternativa, attestare di aver svolto almeno venti procedure di

mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in

qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche

parziale. Gli stessi mediatori, fino alla scadenza dei sei mesi di

cui al periodo precedente, possono continuare a esercitare

l'attivita' di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti

gli organismi di cui al comma 1 danno immediata comunicazione al

responsabile.

3. Si considerano iscritti di diritto all'elenco gli enti abilitati

a tenere i corsi di formazione, gia' accreditati presso il Ministero

ai sensi del decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n.

222. Salvo quanto previsto dal comma 4, il responsabile verifica il

possesso in capo a tali enti dei requisiti previsti dall'articolo 18

e comunica agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche

necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro

trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si

intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si

intende decaduta.

4. I formatori abilitati a prestare la loro attivita' presso gli

enti di cui al comma 3 devono acquisire, entro sei mesi dalla data di

entrata in vigore del presente decreto, i requisiti di aggiornamento

indicati nell'articolo 18. Gli stessi formatori, fino alla scadenza

dei sei mesi di cui al periodo precedente, possono continuare a

esercitare l'attivita' di formazione. Dell'avvenuto aggiornamento gli

enti di cui al comma 3 danno immediata comunicazione al responsabile.

 

 

 

Art. 21

 

 

Entrata in vigore

 

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a

quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito

nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo

osservare.

Roma, 18 ottobre 2010

 

Il Ministro della giustizia: Alfano

 

Il Ministro dello sviluppo economico: Romani

 

 

Visto, il Guardasigilli: Alfano

Registrato alla Corte dei conti il 28 ottobre 2010

Ministeri istituzionali - registro n. 17, foglio n. 279

 

 

 

 

Tabella A

(articolo 16, comma 4)

 

Valore della lite - Spesa (per ciascuna parte)

Fino a Euro 1.000: Euro 65;

da Euro 1.001 a Euro 5.000: Euro 130;

da Euro 5.001 a Euro 10.000: Euro 240;

da Euro 10.001 a Euro 25.000: Euro 360;

da Euro 25.001 a Euro 50.000: Euro 600;

da Euro 50.001 a Euro 250.000: Euro 1.000;

da Euro 250.001 a Euro 500.000: Euro 2.000;

da Euro 500.001 a Euro 2.500.000: Euro 3.800;

da Euro 2.500.001 a Euro 5.000.000: Euro 5.200;

oltre Euro 5.000.000: Euro 9.200.

Avviso legale

Il presente testo è stato ripreso gratuitamente dal portale "Normattiva"
e non ha carattere di ufficialità. L'unico testo ufficiale e definitivo è
quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa , che
prevale in casi di discordanza.

Condividi su Facebook
http://www.cameraciv ...

Ricevi gli aggiornamenti su PUBBLICATO IN G.U. IL REGOLAMENTO SULLA MEDIAZIONE, Attualità e gli altri post del sito:


Newsletter: (gratis Info e privacy)

Attualità

Avv. battaglini 05.11.2010
Tag: > > > > > >