La Camera Civile Veneziana,
preso atto della ripresa, al Senato, dell’iter della riforma dell’ordinamento professionale ed auspicando che il provvedimento, lungamente atteso dall’Avvocatura, possa giungere ad una rapida approvazione con l’effettivo superamento anche dei perniciosi effetti indotti dalla c.d. Legge Bersani,
saluta con soddisfazione
l’avvenuto ripristino nel testo in discussione dell’incompatibilità tra l’attività professionale e lavoro dipendente. E’ stato così posto tempestivo rimedio al precedente emendamento che avrebbe consentito l’iscrizione all’albo ordinario anche degli avvocati legati da un rapporto di subordinazione a carattere privato. Una previsione incongruente e demagogica che, oltre a dilatare di altre 50.000 unità circa, il già pletorico numero degli avvocati in un Paese che ne conta già più di 332 per 100 mila abitanti, oltre il quadruplo della Francia, avrebbe consentito l’esercizio della libera professione anche a coloro che sono alle dipendenze di datori di lavoro privati e quindi, al più, svolgono attività a carattere legale limitatamente alle aree e alle materie di interesse delle aziende dalle quali dipendono.
Ciò, non solo sarebbe risultato contraddittorio ed illogico rispetto all’imprescindibile requisito di autonomia ed indipendenza dell’avvocato, non solo, ancora, si sarebbe posto in palese contrasto con la necessità di assicurare ai cittadini, anche attraverso strumenti quali la specializzazione, una prestazione sempre più competente ed aggiornata, ma avrebbe costituito lo strumento attraverso il quale, surrettiziamente, grandi gruppi bancari, assicurativi e industriali avrebbero potuto entrare in forze nel settore dell’assistenza legale ricorrendo ad avvocati-dipendenti. Il tutto, con le intuibili, gravissime ricadute in termini di bracciantato intellettuale e di precarizzazione dei giovani laureati.
La Camera Civile Veneziana, nel confermare il più fermo dissenso nei riguardi di una siffatta eventualità,
chiede
che tutte le componenti istituzionali ed associative dell’Avvocatura continuino a vigilare, affinché una previsione che si porrebbe in totale controtendenza, non solo rispetto a basilari principi del’ordinamento, ma anche a quella giurisprudenza costituzionale che ha sancito il divieto dell’attività part-time, non venga reintrodotta nel corso del successivo cammino parlamentare di una riforma ormai non più procrastinabile.
Venezia, 4 novembre 2010
avv. Fabio Sportelli
Il Presidente
avv. Paolo Maria Cherservani
- Statuto
- Circolari
- Giurisprudenza
- Normativa
- Convenzioni
- Indice
- Iscrizioni
- Rinnovi
- Convegni
- Telegram NEW
- Newsletter
COMUNICATO STAMPA CCV SU RIFORMA PROFESSIONALE E INCOMPATIBILITÀ TRA L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE E LAVORO DIPENDENTE
Condividi su Facebook
Attualità 04.11.2010


Venezia, 4 novembre 2010
Attualità
Avv. Battaglini 04.11.2010