come sapete, da sabato 20 marzo, all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato sarà tenuto a informare il cliente per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 4.3.2010, n.28 e delle relative agevolazioni fiscali. Inoltre, il documento che contiene l’informazione dovrà essere allegato all’eventuale atto introduttivo.
Per la verità, da parte di taluno su dubiterebbe sull’effettiva vigenza di tale obbligo e sulle sue conseguenze (annullabilità del contratto con l’assistito). Ciò, quanto meno, in assenza dei decreti previsti dalla normativa.
Tuttavia, in mancanza di chiarimenti o precisazioni (e, comunque, in attesa dell’eventuale esito delle iniziative allo studio da parte dei nostri organismi rappresentativi), allo stato la situazione risulta quelle innanzi ricordata ed è pertanto necessario ed opportuno (oltre che prudente) attenersi alla scrupolosa osservanza dell’obbligo così come previsto dalla normativa.
Allo scopo di agevolare gli associati, inviamo l’allegato fac-simile predisposto dal consigliere e Presidente della Federazione Triveneta delle Camere Civili avv. Manola Faggiotto, la quale l’ha messo cortesemente a disposizione e alla quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.
Venezia-Mestre, 17 marzo 2010
Il Segretario Il Presidente
avv. Fabio Sportelli avv. Paolo Maria Chersevani