FIRMATO IL PROTOCOLLO PER LE UDIENZE CIVILI DI SEPARAZIONE E DIVORZIO



Venezia, 10 dicembre 2008 - Osservatorio sulla Giustizia Civile di Venezia


Osservatorio sulla Giustizia Civile di Venezia

Protocollo per le udienze civili in tema di separazione e divorzio

Dandosi per richiamate e trascritte tutte le regole di condotta già esplicitate nel Protocollo per le udienze civili del Tribunale di Venezia, si precisano alcuni criteri ed indicazioni che, si auspica, vengano rispettati, nell'ambito dei procedimenti di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e, in genere, nei procedimenti relativi ai figli anche di genitori non coniugati.


1 ) Ricorso introduttivo


Il ricorso introduttivo dovrà contenere ogni elemento utile ai fini dell'adozione dei provvedimenti provvisori e, in particolare, notizie ed allegazioni relative ai redditi dei coniugi, alle condizioni di vita della famiglia, alle abitudini di vita dei minori, al loro iter scolastico.
Invito al difensore di parte ricorrente
Si raccomanda che ulteriore documentazione utile ai fini della difesa delle parti, oltre a quella prevista dalla legge, venga prodotta quanto meno entro il termine ultimo indicato nel decreto di fissazione dell'udienza avanti il Presidente.
Per ragioni di chiarezza si auspica che i difensori negli atti espongano e documentino quali sono le spese ulteriori rispetto al contributo mensile fisso di cui si fa richiesta.


2 ) Invito al difensore di parte resistente


Al preciso scopo di rendere più celere il tempo d'udienza e la speditezza dello stesso processo, è auspicabile che il difensore adempia all'invito contenuto nel decreto di fissazione udienza, costituendosi mediante il deposito della memoria difensiva nei termini indicati, allegando tutta la più idonea documentazione a sostegno delle domande spiegate, consentendo così al Presidente di poter assumere, all'esito dell'audizione dei coniugi, i provvedimenti di cui all'art. 708 cpc nell'interesse dei figli e dei coniugi.
Eventuali memorie integrative o di replica andranno depositate prima dell'udienza presidenziale, previa comunicazione a controparte nel rispetto del principio del contraddittorio.


3 ) Assistenza Tecnica


I coniugi verranno sentiti liberamente e separatamente dal Presidente (prima l'uno e poi l'altro) al solo fine di effettuare il tentativo obbligatorio di riconciliazione.
I difensori interverranno solo dopo l'avvenuto esperimento del tentativo obbligatorio di riconciliazione.
La parte comparsa senza difensore potrà chiedere il differimento dell'udienza per munirsi di difensore.
Qualora dichiari espressamente di non intendere avvalersi di difensore il resistente non potrà manifestare il consenso alla separazione consensuale .
Conseguentemente il processo proseguirà secondo le naturali cadenze processuali, nella contumacia del resistente.
La mancata comparizione di uno dei due coniugi costituiti per legittimo impedimento determinerà la necessità di differire l'udienza presidenziale ai fini di esperire un effettivo tentativo di conciliazione ed il difensore, ove a conoscenza della circostanza ostativa al prefissato svolgimento del tentativo di conciliazione, ne darà comunicazione al Giudice ed alla controparte, con congruo preavviso.


4 ) Svolgimento dell'udienza


Dopo il libero interrogatorio delle parti, i difensori potranno illustrare le rispettive
difese, attenendosi alle regole di rispetto e reciproca cortesia, evitando interruzioni e/o sovrapposizioni.
I difensori inviteranno i propri assistiti a non interloquire direttamente con il collega avversario.


5 ) Attività istruttoria del Presidente


In vista dell'assunzione dei provvedimenti relativi ai rapporti patrimoniali, sempre che vi sia allegazione, il Presidente potrà svolgere un'attività istruttoria "atipica".


6 ) Ascolto del minore


E' auspicabile che il Giudice, quando dispone l'ascolto del minore, voglia dare ai genitori ed ai legali delle parti indicazioni in ordine alle modalità di accompagnamento e di ascolto del minore.
Prima dell' audizione i legali delle parti potranno sottoporre al Giudice temi ed argomenti sui quali ritengono opportuno che il minore venga sentito.
All' incombente, si procederà preferibilmente nella fascia pomeridiana di udienze.
Ai genitori il Giudice, prima dell'incombente potrà chiedere chiarimenti o precisazioni .
I difensori ed i genitori esporranno eventuali ragioni che rendano l'ascolto contrario all'interesse del minore .
Normalmente l'audizione del minore non verrà disposta nel caso di separazione consensuale dei genitori del minore o nei casi di divorzio con concordi conclusioni dei coniugi, nei casi in cui non vi sia controversia sull'affidamento e sulle modalità dello stesso, nonché sui tempi di permanenza presso entrambi i genitori.
E' auspicabile che l'ascolto del minore venga effettuato dal Magistrato senza la presenza dei difensori , con l'eventuale presenza di un ausiliario ex art. 68 c.p.c. (psicologo, neuropsichiatra o pedagogo) e, in caso di nomina, del curatore del minore, oltre al Cancelliere per la verbalizzazione.
- Informazioni al minore
Prima dell'audizione al minore verrà data adeguata informazione in ordine alla sua audizione, precisandogli che si tratta di un suo diritto.
Al minore altresì verrà precisato il motivo per cui è coinvolto nel giudizio, i possibili esiti del procedimento, chiarendogli che gli esiti potranno anche non essere conformi a quanto sarà da lui eventualmente richiesto o espresso.
Ove ritenuto necessario, tale ascolto potrà avvenire presso l'Istituto "Santa Maria della Pietà" di Venezia, anche in tal caso senza l'assistenza dei difensori, che potranno poi prendere visione del colloquio con il Magistrato, tramite la videoregistrazione che sarà nel corso dell'udienza effettuata dal personale messo a disposizione dalla stessa struttura.
I fratelli verranno sentiti singolarmente, sempre che non sia ravvisata l'opportunità di sentirli congiuntamente.
In caso di procedimento camerale, l'ascolto del minore potrà essere effettuato dal Giudice Delegato.
- Verbalizzazione
La verbalizzazione dell'audizione sarà integrale e fedele, anche nel linguaggio e nelle forme espressive, a quanto dichiarato dal minore, giacché eventuali trasposizioni dei concetti da lui espressi in linguaggio adulto o sintetizzazioni potrebbero tradirne il significato autentico e svilirne la reale portata.
Verranno altresì riportati anche comportamenti e manifestazioni non verbali del minore.
Il minore avrà diritto di leggere e sottoscrivere il verbale redatto in occasione della sua audizione.


7 ) Dovere di astensione dell'avvocato; informazioni alle parti


I difensori dei coniugi non dovranno ricevere presso i propri studi professionali e neppure presso luoghi c.d. "terzi" i minori coinvolti, neppure in previsione dell'udienza fissata per l'ascolto del minore.
Si raccomanda che i difensori invitino i propri assistiti ad un atteggiamento responsabile e di rispetto del minore e, in particolare, a non rammostrare al minore gli atti processuali.


8 ) Fase avanti il G.I.


Laddove il coniuge resistente non si sia costituito nella fase presidenziale e si costituisca avanti il G.I., il difensore dovrà dare avviso all'avvocato del ricorrente dell'avvenuta costituzione in giudizio.


9 ) Sentenza e provvedimenti costituenti titolo esecutivo


Nelle sentenze e nei provvedimenti che costituiscono titolo esecutivo il Giudice indicherà con precisione la decorrenza dell'importo definitivamente riconosciuto nonché i criteri per la determinazione del credito (interessi, decorrenza,indici di rivalutazione) .


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Avv. Giorgio Battaglini 10.12.2008
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