INSEGNANTI DI SOSTEGNO E PROCEDIMENTO EX ART.700 CPC




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TRIBUNALE DI VENEZIA

III SEZIONE CIVILE 

Il Giudice Designato,


sciogliendo la riserva formulata all’udienza del 2.3.2004, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA


Rilevato preliminarmente che sussiste la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto la domanda cautelare, volta alla condanna dell’Amministrazione ad assegnare al minore xxxxx un insegnante specializzato di sostegno nella misura di 25 ore settimanali, va qualificata come risarcitoria in forma specifica, in quanto tendente all’immediata eliminazione della causa del danno ha seriamente determinato dalla persistente privazione di un insegnante per la suddetta durata settimanale;


Rilevato che la norma di cui all’art.33 del D.Lgs 80/1998 come modificato dalla legge 21.7.2000 n. 205 prevede la devoluzione al giudice amministrativo di tutte le controversie in materia di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’ambito della pubblica istruzione, con esclusione, tra l’altro, “delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose” e che l’espressione “controversie meramente risarcitorie” deve intendersi, anche secondo la più autorevole dottrina, come riferita alle cause che prescindono dall’impugnazione e dall’annullamento di provvedimenti amministrativi;


Ritenuto che nella fattispecie concreta in esame i ricorrenti non lamentano vizi di merito o di legittimità degli atti amministrativi, ma la mera lesione dei diritti del minore disabile;


Rilevato che va rigettata l’istanza dell’amministrazione convenuta diretta all’integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune di Venezia, essendo quest’ultimo responsabile dell’assegnazione solo di “accudenti”, in relazione ai quali non vi è alcune domanda;

Rilevato che, in assenza di rimedi cautelari tipici, il ricorso ex art 700 c.p.c. deve ritenersi ammissibile;

 

Ritenuto che l’unico resistente legittimato passivo è il Ministero dell’Istruzione, in quanto gli altri intimati sono meri organi di quest’ultimo;


Rilevato che lo stato patologico disabilitante del minore xxxxx è stato certificato dal Servizio di Neuropsichiatria Infantile di Marghera che ha diagnosticato già in data 27-2-2003 “sindrome da alterazione globale dello sviluppo psicologico (disturbo generalizzato di sviluppo). Lieve ritardo psicomotorio e del linguaggio” (doc. 15 di parte ricorrente) e che lo stesso personale docente, dipendente della Amministrazione resistente, ha ripetutamente invocato la presenza di un insegnante di sostegno per 25 ore settimanali (doc.1-3 di parte ricorrente), motivando da ultimo la richiesta “considerando sia la particolarità della diagnosi, sia l’età del bambino all’ultimo anno di frequenza prima della scuola dell’obbligo, sia l’osservazione del bambino stesso nel corso dell’anno durante il quale si sono evidenziate ripetute manifestazioni di pericolosità e aggressività nei confronti di se stesso e degli altri”;


Ritenuto che, a fronte di tali accertamenti e valutazioni espresse dalla stessa Amministrazione, la mancata assegnazione di un insegnante di sostegno per la durata richiesta configura un’evidentissima e grave lesione dei diritti del minore disabile di essere adeguatamente assistito e istruito dalle strutture scolastiche pubbliche, diritti che sono tutelati dal combinato disposto degli artt.2, 3, 2° comma, 34 e 38 della Costituzione, art.1 lett.A, B lett. D), 12.2.3,4 della L.104/92 (comma 2 “L’integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni, nella socializzazione”), oltre che dagli artt. 15 e 17 della Carta Sociale Europea;


Ritenuto che si tratta di diritti soggettivi inviolabili, non suscettibili di essere compreso o degradato dalla Pubblica Amministrazione, con conseguente irrilevanza delle giustificazioni addotte dalla resistente in ordine alla limitatezza delle risorse personali e finanziarie disponibili ed alla contemporanea esigenza di assistenza di altri scolari;


Ritenuto che la circostanza che il minore disabile frequenti la scuola d’infanzia, non obbligatoria, sia del tutto ininfluente, atteso che tutela rappresentata dalla normativa sopra richiamata non è limitata alla scuola dell’obbligo, ma si estende a tutti i presidi scolastici;


Ritenuto che, per tutte le argomentazioni sopra svolte, va riconosciuto il fumus di fondatezza della domanda di merito preannunciata, diretta all’accertamento del diritto e alla condanna all’assegnazione di un insegnante specializzato di sostegno nella misura di 25 ore settimanali e al risarcimento dei danni patiti dal minore;


Ritenuto che il pregiudizio è imminente in quanto la lesione è già in atto e, in considerazione della natura dei diritti violati, non è suscettibile di completa reintegrazione per equivalente , di tal che deve essere riconosciuto un periculum in mora, che impone un provvedimento urgente, anche in ottemperanza dell’art.7 della Convenzione Europea sull’esercizio dei diritti dell’infanzia firmata a Strasburgo il 25.1.1996 che scaturisce il principio secondo il quale ogni decisione che riguarda i minori implica un dovere dell’autorità giudiziaria di agire tempestivamente;


 

P.Q.M.


Visti ed applicati gli artt.669 sexies, 669 octies e 700 c.p.c. il Giudice Designato così provvede:

- in accoglimento del ricorso, ordina al Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t. ad assegnare al minore xxxxx un insegnante specializzato di sostegno nella misura di 25 ore settimanali;

- Assegna termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per l’instaurazione del giudizio di merito;

- Spese all’esito del giudizio di merito.

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Giurisprudenza

Avvbattaglini 26.02.2007
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