APPROVATO L'EMENDAMENTO CHE CANCELLA L'OBBLIGATORIETA' DELLA POLIZZA INFORTUNI AVVOCATI
Permane l'obbligo solo per i collaboratori, dipendenti e praticanti
Vedasi il Testo del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 242 del 16 ottobre 2017), coordinato con la legge di conversione 4 dicembre 2017, n. 172. (GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017)
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(( Art. 19-novies Disposizioni in materia di assicurazione professionale obbligatoria
1. Al comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n.247, le parole: « a se' e » sono soppresse. ))
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo del comma 2 dell'articolo 12 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense), come modificato dalla presente legge:
"Art. 12. Assicurazione per la responsabilita' civile e assicurazione contro gli infortuni
1. Omissis.
2. All'avvocato, all'associazione o alla societa' tra professionisti e' fatto obbligo di stipulare, anche per il tramite delle associazioni e degli enti previdenziali forensi, apposita polizza a copertura degli infortuni derivanti ai propri collaboratori, dipendenti e praticanti in conseguenza dell'attivita' svolta nell'esercizio della professione anche fuori dei locali dello studio legale, anche in qualita' di sostituto o di collaboratore esterno occasionale.
Omissis.".
approfondimenti:
2017/12/06 Segnalato da: GB
Attualità Ordinamento professionale Assicurazione obblicatoria Polizza Infortuni Avvocati
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