AVVIO DELLE COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI TELEMATICHE NEI TRIBUNALI PER I MINORENNI DI VENEZIA E DI TRENTO
DECRETO 10 maggio 2017 pubblicato in GU n.121 del 26/5/2017. Il decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 10 maggio 2017
Avvio delle comunicazioni e notificazioni per via telematica presso il Tribunale per i minorenni di Trento, il Tribunale per i minorenni di Venezia, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso e l'Ufficio di sorveglianza di Campobasso ‐ settore penale. (17A03565) (GU n.121 del 2652017)
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'art. 16 del decreto‐legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)», il quale demanda ad uno o piu' decreti del Ministro della giustizia la fissazione della data a decorrere dalla quale le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2‐bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, nei procedimenti dinanzi ai tribunali e alle corti di appello, debbano avvenire esclusivamente per via telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, secondo la normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici;Visto il decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 89 del 18 aprile 2011, recante «Regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2, del decreto‐legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24.»;
Verificata la funzionalita' dei servizi di comunicazione dei documenti informatici degli uffici giudiziari nel Tribunale per i minorenni di Trento, nel Tribunale per i minorenni di Venezia, nel Tribunale di sorveglianza di Campobasso e nell'Ufficio di sorveglianza di Campobasso, come da comunicazione del responsabile per i Sistemi informativi automatizzati;
Rilevata la necessita' di dare attuazione a quanto previsto dall'art. 16 del decreto‐legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» per il Tribunale per i minorenni di Trento, il Tribunale per i minorenni di Venezia, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso e l'Ufficio di sorveglianza di Campobasso, limitatamente al settore penale; Sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i consigli dell'Ordine degli avvocati di Rovereto, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Venezia, Verona, Vicenza, Campobasso, Isernia e Larino;
Emana il seguente decreto:
Art. 1 1. E' accertata la funzionalita' dei servizi di comunicazione di ui all'art. 16, comma 10, del decreto‐legge 18 ottobre 2012, n. 179, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese», convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2013)» presso il Tribunale per i minorenni di Trento, il Tribunale per i minorenni di Venezia, il Tribunale di sorveglianza di Campobasso e l'Ufficio di sorveglianza di Campobasso.
2. Negli uffici giudiziari di cui al comma 1, le notificazioni a persona diversa dall'imputato a norma degli articoli 148, comma 2‐bis, 149, 150 e 151, comma 2, del codice di procedura penale, sono effettuate esclusivamente per via telematica.
Art. 2 1. Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 10 maggio 2017 Il Ministro: Orlando
approfondimenti:
2017/05/27 Segnalato da: Gb
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