NULLITÀ O ANNULLABILITA' DEL VERBALE DI CONCILIAZIONE SOTTOSCRITTO CON L’INTERVENTO DEL SINDACALISTA. UNA INTERESSANTE SENTENZA DEL TRIBUNALE LAVORO DI VENEZIA
Nel caso di transazione "in sede protetta", anche in ipotesi di mancata effettiva assistenza del sindacato, non si determinerebbe la “nullità”, ma solo l’annullabilità della medesima, ex art. 2113 c.c. commi 2 e 3
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"La fattispecie oggetto di giudizio è la seguente: con ricorso ex art. 414 c.p.c. due lavoratori adivano l'intestato Tribunale, asserendo di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze della società convenuta, imbarcati su varie navi della stessa; di aver svolto lavoro straordinario; che la società datrice di lavoro avrebbe imposto un’organizzazione sindacale diversa da quella da loro prescelta, e li avrebbe indotti a sottoscrivere una transazione senza effettiva assistenza da parte del sindacato, e senza la piena consapevolezza in ordine alle rinunce, mancando inoltre la “res controversa” e le reciproche concessioni.
Tanto premesso, chiedevano l'accertamento della nullità del verbale di conciliazione sottoscritto con la convenuta con l’intervento del sindacalista e, comunque, di qualsiasi altro atto transattivo e/o di rinuncia e/o quietanza, oltre a formulare domande subordinate di accertamento dei rispettivi crediti di lavoro.
Il G.L., con la decisione in esame, distingue due tipi di "accordo transattivo":
1) Quello in "sede protetta" (nel quale sia identificata la lite da definire ovvero quella da prevenire e che contenga lo scambio tra le parti di reciproche concessioni), è qualificabile come atto di transazione ed assume rilievo quale conciliazione in sede sindacale ai sensi dell'art. 411, comma 3, c.p.c., ove sia stato raggiunto con un'effettiva assistenza del lavoratore da parte di esponenti dell'organizzazione sindacale indicati dal medesimo, dovendosi valutare, a tal fine, se in relazione alle concrete modalità di espletamento della conciliazione, sia stata correttamente attuata la funzione di supporto che la legge assegna al sindacato nella fattispecie conciliativa.
2) La dichiarazione sottoscritta direttamente dal lavoratore, invece, può assumere il valore di rinuncia o di transazione (che il lavoratore ha l'onere di impugnare nel termine di cui all'art. 2113 c.c.) a condizione che risulti accertato, sulla base dell'interpretazione del documento o per il concorso di altre specifiche circostanze desumibili aliunde, che essa sia stata rilasciata con la consapevolezza di diritti determinati od obiettivamente determinabili e con il cosciente intento di abdicarvi o di transigere sui medesimi. In entrambi i casi, comunque, le rinunce/transazioni debbono essere impugnate nel termine di decadenza ex art. 2113 c.c.
Nel caso specifico della transazione "in sede protetta", anche in ipotesi di mancata effettiva assistenza del sindacato (prova considerata, nel caso di specie, non raggiunta), non si determinerebbe la “nullità”, ma solo l’annullabilità della medesima, ex art. 2113 c.c. commi 2 e 3 (ex multis, Cass. 24024/2013 e la già vista 11536/2006).
approfondimenti:
2016/11/17 Segnalato da: GB
Giurisprudenza Procedimenti speciali Lavoro Tribunale di Venezia accordo transattivo nullità annullabilità art. 2113 c.c. commi 2 e 3
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