TRIB. MILANO. IL GIUDICE SCEGLIE LA SCUOLA PUBBLICA SE MANCA L'ACCORDO TRA I GENITORI
Tribunale di Milano, sez. IX civ., con sentenza 2-18 marzo 2016, rel. Dott. Buffone - Quando spetta al Giudice decidere, l'opzione cadrà sulla scuola pubblica, salvo non sussistano ragioni oggettive che rendano preferibile l'opzione per un istituto privato.
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Si segnala questa decisione che pare costituire una grave autorizzata ingerenza nella vita familiare e nelle scelte educative dei genitori che, presi dal loro conflitto, sembrano aver perso di vista l'interesse dei figli ed il valore di un progetto educativo a suo tempo condiviso. La decisione deve essere valutata come estrema sanzione a genitori che non collaborano ed un monito ai difensori.
Diventa sempre più doveroso da parte del legale che tratta la materia del diritto di famiglia rappresentare all'assistito il rischio di una tale invasiva interferenza nei rapporti genitoriali con conseguenza estrema in capo ai figli, allorché il conflitto rende incapaci i genitori di essere protagonisti delle scelte effettuate e delle conseguenze del loro agire anche sul piano educativo concreto e pratico.
Il che rende auspicabile incentivare sempre più la via della negoziazione e della mediazione alla luce del richiamato ... «diritto immaginario».
Se è realistico che la rottura della vita familiare produca un impoverimento, invitiamo i genitori a riflettere se davvero vogliono che sia il Tribunale a dare prescrizioni su come dovrà essere costruito il futuro dei loro figli. (Avv. Manuela Beneforti)
NOTA. Il testo del provvedimento allegato non è ufficiale e può contenere inesattezze ed errori essendo stato elaborato in automatico tramite sistema ocr.
approfondimenti:
2016/04/07 Segnalato da: Gb - Fonte: personaedanno.it
Giurisprudenza Attualità Persone e famiglia Procedimenti speciali Trib. Milano 3521/2016
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