CATEGORIE DI LIBERI PROFESSIONISTI CHE POSSONO PARTECIPARE ALLE ASSOCIAZIONI TRA AVVOCATI
Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 50 del 1/3/2016
Entrata in vigore del provvedimento: 16/03/2016
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DECRETO 4 febbraio 2016, n. 23
Regolamento recante norme di attuazione dell'articolo 4, comma 2,della legge 31 dicembre 2012, n. 247, per l'individuazione delle
categorie di liberi professionisti che possono partecipare alle
associazioni tra avvocati. (16G00031)
(GU n.50 del 1-3-2016)
Vigente al: 16-3-2016
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4, comma 2, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Visto l'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
Sentito il Consiglio nazionale forense che si e' espresso con
parere in data 30 luglio 2015;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 settembre
2015;
Acquisiti i pareri della competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.
400, effettuata con nota del 21 dicembre 2015;
A d o t t a
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto e definizioni
1. Il presente regolamento individua, ai sensi dell'articolo 4,
comma 2, legge 31 dicembre 2012, n. 247, le categorie di liberi
professionisti che possono partecipare alle associazioni tra
avvocati.
2. Ai fini del presente regolamento:
a) per «legge professionale» si intende la legge 31 dicembre 2012,
n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione
forense»;
b) per «associazioni» si intendono le associazioni costituite o
partecipate da avvocati con altri liberi professionisti, individuati
ai sensi del presente regolamento.
Art. 2
Individuazione delle categorie professionali
1. I liberi professionisti non iscritti nell'albo forense che
partecipano ad una associazione multidisciplinare devono appartenere
alle seguenti categorie organizzate in ordini e collegi
professionali:
ordine dei dottori agronomi e dottori forestali;
ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori;
ordine degli assistenti sociali;
ordine degli attuari;
ordine nazionale dei biologi;
ordine dei chimici;
ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
ordine dei geologi;
ordine degli ingegneri;
ordine dei tecnologi alimentari;
ordine dei consulenti del lavoro;
ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
ordine dei medici veterinari;
ordine degli psicologi;
ordine degli spedizionieri doganali;
collegio dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
collegio degli agrotecnici e agrotecnici laureati;
collegio dei periti industriali e dei periti industriali laureati;
collegio dei geometri e geometri laureati.
Art. 3
R i n v i o
1. Per la regolamentazione delle associazioni di cui al presente
decreto si ha riguardo a quanto disposto dall'articolo 4, commi 3 e
seguenti, della legge professionale, nonche', in quanto compatibili,
alle disposizioni del codice civile.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Roma, 4 febbraio 2016
Il Ministro: Orlando
Visto, il Guardasigilli: Orlando
Registrato alla Corte dei conti il 24 febbraio 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri,
reg.ne prev. n. 517
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