MEDIACONCILIAZIONE - IMMINENTE ENTRATA IN VIGORE
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Come noto, tra pochi giorni entreranno in vigore le nuove disposizioni sulla mediaconciliazione.
L'avv. Manola Faggiotto, che ringraziamo, ha "sistemato" il testo del documento informativo da far sottoscrivere al cliente (IN CALCE), inserendo in "neretto" le novità rispetto ai testi precedenti, ed ha elaborato il testo del D.Lgs. n. 28/2010 come novellato dalla L. n. 98/2013, con alcune brevissime note (ALLEGATO IN PDF).
Documento informativo da far sottoscrivere al cliente:
Io sottoscritto___________________nato a___________ il_____________residente in______________Via________________ C.F. _______________________ ( oppure quale legale rappresentante della ________________________ con sede in __________________ cod. fisc. _________________ part. I.V.A. _______________________ o quale rappresentante di _____________________, nato a ___________ (__) il ____________e residente in ______________, alla Via ____________, cod. fisc. _______________________),
dichiaro di essere stato informato dall’Avv. _________________,del Foro di _________ in ossequio a quanto previsto dall’art. 4, 3° comma del d.lgs, 4 marzo 2010, n. 28 e successive modificazioni,
1. della facoltà di esperire il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 per tentare la risoluzione stragiudiziale della controversia civile e commerciale vertente su diritti disponibili insorta tra me ( oppure tra la/il ________) e __________ in relazione a ___________ nonché dell’obbligo di utilizzare il procedimento di mediazione previsto dal d.lgs. n. 28/2010 (ovvero per le materie ivi contemplate, i procedimenti previsti dal d.lgs n. 179/2007 o dall’art. 128-bis del d.lgs. n. 385/1993 e successive modificazioni), in quanto condizione di procedibilità del giudizio, nel caso che la controversia sopra descritta sia relativa a diritti disponibili in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari.
2. che, quando l'esperimento del procedimento di mediazione e' condizione di procedibilita' della domanda giudiziale la condizione si considera avverata se il primo incontro dinanzi al mediatore si conclude senza l'accordo e, in tal caso, all’organismo di mediazione non è dovuto alcun compenso.
3. della obbligatorietà dell'assistenza dell'avvocato tanto al primo incontro quanto ai successivi.
4. della possibilità, qualora ne ricorrano le condizioni, di avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato per la gestione del procedimento;
5. dei benefici fiscali connessi all’utilizzo della procedura, ed in particolare:
a) della possibilità di giovarsi di un credito d’imposta commisurato all’indennità corrisposta all’Organismo di mediazione fino a concorrenza di 500 euro, in caso di successo; credito ridotto della metà in caso di insuccesso; e delle circostanze che:
b) tutti gli atti, documenti e i provvedimenti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall’imposta di bollo e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura;
c) il verbale di accordo (che costituisce titolo esecutivo per l’espropriazione forzata, l’esecuzione per consegna e rilascio, l’esecuzione degli obblighi di fare e non fare, nonché per l’iscrizione di ipoteca giudiziale laddove sottoscritto da tutte le parti aderenti alla mediazione e dagli avvocati che le assistono) è esente dall’imposta di registro entro il limite di valore di 50.000 euro e che in caso di valore superiore l’imposta è dovuta solo per la parte eccedente.
Luogo______ , lì
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approfondimenti:
2013/09/17 Segnalato da: Avvsilvestrini
Attualità Diritto Processuale: Normativa
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