DELEGA AL GOVERNO PER L'ISTITUZIONE DELLE SEZIONI SPECIALIZZATE PER LE CONTROVERSIE IN MATERIA DI PERSONA E DI FAMIGLIA
Disegno di legge n. 3040 in II Commissione Giustizia del Senato
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COMMENTO
Il 17/04/2012 è stato discusso il disegno di legge n. 3040 in II Commissione Giustizia del Senato in sede referente che prevede la delega al governo per l’istituzione delle sezioni specializzate per le controversie in materia di persona e di famiglia.
Per punti salienti queste le previsioni del DDL:
- Istituzione di sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia presso ogni Corte d’Appello e presso ogni Tribunale (esclusi quelli con organico ridotto): in ogni caso ne è prevista la istituzione nei Tribunali che hanno sede nel capoluogo di provincia;
-Le competenze trasferite alle sezioni specializzate sono solo quelle sembrano civili ed amministrative attualmente attribuite al Tribunale per i Minorenni, al Giudice Tutelare e ai Tribunali Ordinari: a tali sezioni andranno trasferite alla data dell’entrata in vigore dei decreti legislativi attuativi i procedimenti pendenti davanti al Tribunale Ordinario, al Tribunale per i Minorenni e al Giudice Tutelare: nulla si dice sulle competenze di natura penale;
-I Magistrati assegnati a tali sezioni potranno trattare solo della materia di famiglia, minori, stato e capacità della persona e stato civile, e dovranno essere esclusivamente Giudici togati che abbiano almeno da due anni maturato competenza in tali materie, dovranno essere indicati dal Ministro della Giustizia e dovranno avere formazione specialistica: significativamente e correttamente la materia viene “riattribuita” alla magistratura togata in contrasto con la prassi corrente in alcuni tribunali di far trattare separazioni e Divorzi ai GOT e, dall’altra, a fronte di magistratura specializzata si auspica che anche l’avvocatura debba avvalersi di altrettanto titolata specializzazione;
-Le sezioni si avvarranno dell’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato presso le rispettive Procure della Repubblica, e dell’opera e della collaborazione dei servizi amministrativi in particolare dei servizi sociali e di altri organismi dipendenti dal Ministero della Giustizia: unica provenienza delle richieste ai servizi che non potranno discriminare,in ragione dell’autorità richiedente, il tipo e la valenza dei propri interventi;
-Viene istituita una Commissione Tecnica consultiva composta da esperti in psichiatria, psicologia e pedagogia nominati dal Ministro della Giustizia su segnalazione dei Presidenti delle sezioni per le competenze di natura tecnica, tra coloro preferibilmente (di almeno 30 anni di età) che abbiano ricoperto l’incarico di componente privato del Tribunale per i Minorenni o della sezione della Corte d’Appello per i Minorenni, con esclusione di partecipazione degli esperti alle attività decisionali, servizio prestato con natura esclusivamente onoraria: seppure esperti, i tecnici valutano non decidono.
-Processualmente si prevede l’unificazione e la razionalizzazione dei riti previsto per tutti i procedimenti (uniformemente regolati i procedimenti di separazione e scioglimento del matrimonio e Affidamento e mantenimento dei figli nati da genitori non coniugati) nella forma della camera di consiglio, con la tutela del principio
del contraddittorio, della rappresentanza processuale dei minori o incapaci, con la previsione dell’impugnativa di tutti i provvedimenti decisionali non provvisori avanti al Collegio della sezione, e l’appello è previsto avanti la competente sezione specializzata della Corte d’Appello: trasfusi i principi
internazionali di cui alle numerose convenzioni nel riconoscere la rappresentanza processuale e l’ ascolto del minore in tutti i procedimenti che lo riguardano; inspiegabile la mancata previsione del reclamo al Collegio dei provvedimenti provvisori, invece auspicabile;
-L’ingresso delprocedimento sommario di cognizione con esclusione della
conversione nel rito ordinario, la previsione dei provvedimenti di urgenza, l’intervento obbligatorio del Pubblico Ministero in tutte le controversie, con potere d’ufficio del Giudice a compiere tutti gli atti istruttori nei procedimenti riguardanti minori e soggetti incapaci; la difesa tecnica non è prevista per i procedimenti di natura non contenziosa e in tal caso è prevista solo nella fase di reclamo del provvedimento: se con tale
previsione si fosse inteso escludere la necessità della difesa tecnica nella presentazione dei ricorsi consensuali nella separazione delle coppie coniugate o di fatto, sarebbe un grave arretramento rispetto all’attuale assetto normativo che solo alcuni Tribunali hanno disatteso nelle prassi consentendo la formalizzazione del ricorso per separazione consensuale senza l’assistenza tecnica dei coniugi
Questo in sintesi un primo esame sulle proposte modifiche all’attuale assetto della normativa, ma dovrà seguire un attento studio del ceto forense per rendersi fattivo promotore di interventi correttivi avvalendosi delle esperienze ormai maturate anche in sede di “protocolli”e“prassi virtuose”, che finalmente potrebbero essere trasfusi in un compendio normativo completo ed efficace.
Avv. Elisabetta
Mantovani
Vicepresidente della
Camera Civile Veneziana
DI LEGGE
Art.
1.
(Delega
al Governo)
1.
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro
della giustizia, uno o più decreti legislativi al fine di istituire
le sezioni specializzate per le controversie in materia di persone e
di famiglia.
2.
Con i decreti legislativi di cui al comma 1 si provvede altresì al
necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
3.
Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di
essi venga espresso il parere delle Commissioni parlamentari
competenti, entro il termine di trenta giorni dalla data della
ricezione; decorso tale termine, i decreti sono adottati anche in
mancanza del parere. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta
giorni antecedenti allo spirare del termine previsto al comma 1,
ovvero successivamente, la scadenza di quest’ultimo è prorogata di
sessanta giorni.
4. Entro un anno dalla
data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il
Governo può adottare disposizioni correttive e integrative, nel
rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui alla presente
legge e con la procedura di cui al comma 3.
5.
Dall’attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da
essa previsti non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del
bilancio dello Stato.
Art.
2.
(Principi
e criteri direttivi generali per la istituzione delle sezioni
specializzate per le controversie in materia di persone e di
famiglia)
1.
I decreti legislativi di cui all’articolo 1 istituiscono le sezioni
specializzate per le controversie in materia di persone e di famiglia
nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)
istituire una sezione specializzata per le controversie in materia di
persone e di famiglia presso ogni corte di appello e presso ogni
tribunale, esclusi i tribunali con un organico di personale di
magistratura ridotto e in cui sia trattato un numero limitato di
procedimenti, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera c),
prevedendo in ogni caso, l’istituzione di una sezione specializzata
nei tribunali che hanno sede nel capoluogo di provincia;
b)
trasferire alle sezioni specializzate di cui alla lettera a)
le competenze giurisdizionali civili e le competenze amministrative
in materia di famiglia, minori, di stato e capacità della persona, e
di stato civile attualmente attribuite al tribunale per i minorenni,
al giudice tutelare e ai tribunali ordinari;
c)
prevedere che i magistrati assegnati alle sezioni specializzate di
tribunale di cui alla lettera a)
siano incaricati della trattazione dei soli affari di cui alla
lettera b);
d)
prevedere che le sezioni specializzate di cui alla lettera a)
siano composte esclusivamente da giudici togati e che ai fini
dell’individuazione dei magistrati da designare per comporre le
sezioni specializzate sia riconosciuta preferenza ai magistrati che
abbiano svolto per almeno due anni funzioni di presidente o di
giudice nelle controversie in materia di famiglia, di giudice
tutelare o funzioni di presidente o di giudice del tribunale per i
minorenni;
e)
prevedere che l’organico delle sezioni specializzate sia
determinato con uno o più decreti del Ministro della giustizia,
sentito il Consiglio superiore della magistratura;
f)
prevedere l’istituzione di un gruppo di lavoro specializzato per la
famiglia e le persone presso le procure della Repubblica dei
tribunali dove sono istituite le sezioni specializzate;
g)
disciplinare le modalità con le quali le sezioni specializzate e i
gruppi di lavoro specializzati presso le procure della Repubblica si
avvalgono dell’opera e della collaborazione dei servizi istituiti o
promossi dalla pubblica amministrazione centrale e periferica ed in
particolare degli uffici di servizio sociale, del Servizio sanitario
nazionale, dei servizi scolastici, degli specialisti, degli istituti
e degli organismi dipendenti dal Ministero della giustizia o con
questo convenzionati;
h)
prevedere che la Scuola superiore della magistratura, di cui al
decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, curi la formazione
specialistica e l’aggiornamento dei magistrati addetti agli uffici
indicati nelle lettere a)
e e);
i)
istituire una commissione tecnica consultiva presso ciascuna sezione
specializzata, composta da esperti in psichiatria, psicologia e
pedagogia, nominati dal Ministro della giustizia, sentito il
Consiglio superiore della magistratura, su segnalazione dei
presidenti delle sezioni di cui alla lettera a),
con il compito di assistere le sezioni specializzate nel compimento
di accertamenti tecnici, nelle forme previste per la consulenza
tecnica d’ufficio nel processo civile, e con l’esclusione di
qualunque partecipazione ad attività dal contenuto
decisionale;
l)
prevedere tra i requisiti per la nomina dei componenti delle
commissioni di cui alla lettera i)
il compimento del trentesimo anno di età ed il possesso di titoli
universitari in psichiatria, psicologia o pedagogia, e che sia data
precedenza a coloro che ricoprono o hanno ricoperto l’incarico di
componente privato del tribunale per i minorenni o della sezione di
corte di appello per i minorenni;
m)
prevedere che il servizio prestato dai componenti delle commissioni
di cui alla lettera i) abbia natura esclusivamente onoraria, e che ai
medesimi competa un compenso determinato con le medesime modalità
già previste per l’espletamento dell’incarico di componente
privato del tribunale per i minorenni o della sezione di corte di
appello per i minorenni, in quanto compatibili;
n)
prevedere l’abrogazione di tutte le norme incompatibili con le
nuove disposizioni e disciplinare il trasferimento davanti alle
sezioni specializzate delle controversie che, alla data di entrata in
vigore del primo dei decreti legislativi attuativi della presente
delega sono pendenti davanti al tribunale ordinario, al tribunale per
i minorenni ed al giudice tutelare.
Art.
3.
(Princìpi
e criteri direttivi generali per la uniformazione e la
razionalizzazione dei procedimenti in materia di famiglia, minori e
stato e capacità della persona)
1.
I decreti legislativi di cui all’articolo 1 realizzano
l’unificazione e la razionalizzazione dei diversi procedimenti in
materia di famiglia, minori e stato e capacità della persona, nel
rispetto delle Convenzioni internazionali e della normativa
dell’Unione europea in materia e con l’osservanza dei seguenti
princìpi e criteri direttivi:
a)
disciplinare i procedimenti contenziosi e quelli che incidono sullo
stato e sulla capacità della persona, nel rispetto dei seguenti
princìpi: principio del contraddittorio; rappresentanza processuale
delle parti, anche se minori o incapaci; difesa tecnica; impugnazione
di tutti i provvedimenti a contenuto decisionale che non siano
provvisori; adeguata informazione del minore o del suo
rappresentante; ascolto, anche mediato, del minore che ha compiuto
gli anni dodici, o di età inferiore se ha capacità di
discernimento, nei casi in cui vi è controversia sul suo affidamento
o sulla sua educazione ed istruzione, e in ogni caso in cui ciò sia
necessario nell’interesse preminente del minore;
b)
stabilire i criteri di competenza per territorio nei procedimenti sia
giurisdizionali che amministrativi, prevedendo la competenza del
giudice del luogo di residenza, domicilio o dimora della famiglia o
della persona nei confronti della quale è richiesto il provvedimento
o, in caso di residenza non conosciuta, del giudice del luogo in cui
risiede o ha sede il richiedente il provvedimento;
c)
prevedere che le sezioni specializzate decidono in composizione
monocratica per gli affari attualmente attribuiti alla competenza del
giudice tutelare ed in composizione collegiale per tutti i restanti
affari;
d)
prevedere l’intervento obbligatorio del pubblico ministero in tutte
le controversie di competenza delle sezioni specializzate e la
legittimazione dello stesso a promuovere i procedimenti a tutela di
minori e soggetti incapaci;
e)
prevedere il potere d’ufficio del giudice di compiere tutti gli
atti istruttori necessari per l’accertamento dei fatti per cui si
procede nei procedimenti riguardanti minori e soggetti
incapaci;
f)
prevedere che i procedimenti in materia di separazione personale dei
coniugi, quelli in materia di scioglimento del matrimonio e quelli
relativi all’affidamento ed al mantenimento dei figli di genitori
non uniti in matrimonio siano disciplinati in modo
uniforme;
g)
disporre, per i procedimenti di natura non contenziosa, che la difesa
tecnica sia necessaria solo nella fase di reclamo del
provvedimento;
h)
prevedere che, avverso i provvedimenti a contenuto decisionale che
non siano provvisori pronunciati dalla sezione specializzata del
tribunale in composizione monocratica sia dato reclamo alla medesima
sezione, in composizione collegiale, e che avverso i medesimi
provvedimenti pronunciati dalla sezione specializzata del tribunale
in composizione collegiale sia dato appello dinanzi alla competente
sezione specializzata della corte di appello;
i)
prevedere l’applicazione ai procedimenti, anche se in camera di
consiglio, in cui sono prevalenti caratteri di semplificazione della
trattazione o dell’istruzione della causa, o in cui sono prevalenti
esigenze di celerità della definizione, del procedimento sommario di
cognizione di cui al libro quarto, titolo I, capo III-bis,
del codice di procedura civile, restando tuttavia esclusa per tali
procedimenti la possibilità di conversione nel rito
ordinario;
l)
disciplinare l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, prevedendo
l’applicazione della disciplina di cui alla sezione II del capo III
del titolo I del libro IV del codice di procedura civile, in quanto
compatibile;
m)
prevedere l’abrogazione esplicita di tutte le norme incompatibili
con le disposizioni introdotte dai decreti legislativi di cui
all’articolo 1.
IN
SEDE REFERENTE
ALBERTI
CASELLATI ed altri.
-
Delega
al Governo per l'istituzione delle sezioni specializzate per le
controversie in materia di persone e di famiglia
(Esame
e rinvio)
Riferisce
alla Commissione la senatrice ALBERTI
CASELLATI
(PdL).
Il
disegno di legge in titolo si compone di tre articoli, recanti
rispettivamente la delega al Governo per l'istituzione delle sezioni
specializzate per le controversie in materia di persone e di
famiglia, i relativi principi e criteri di attuazione e, infine,
principi e criteri direttivi per la razionalizzazione dei
procedimenti in materia di famiglia, minori e stato e capacità della
persona.
L'obiettivo
di un disegno di legge che ha l'ambizione di conseguire risultati di
grande significato giuridico e sociale attraverso un intervento di
portata limitata, e quello di costruire una sede giudiziaria in grado
di offrire risposte sostanziali al problema del difficile rapporto
tra la famiglia e le istituzioni.
Va
considerato che i mutamenti del costume intervenuti negli ultimi anni
costringono ad un ripensamento critico del modello famigliare
tradizionale, si pensi solo alla crescita delle separazioni e dei
divorzi, all'aumento dei matrimoni fra cittadini italiani e
stranieri, alla diffusione dell'istituto dell'affidamento famigliare
da un lato e delle adozioni internazionali dall'altro, a nuovi
modelli di gestione della crisi dell'istituto famigliare come
l'affido condiviso.
A
queste sfide non sembra possibile rispondere con strumenti giudiziari
superati, laddove si pensi che la competenza in materia famigliare
appare tuttora frammentata fra il tribunale ordinario, il tribunale
per i minorenni, il giudice tutelare.
Il
disegno di legge, seguendo una strada già tracciata dalla pratica
dell'organizzazione giudiziaria, che ha portato in molti tribunali
all'istituzione di sezioni dedicate al diritto di famiglia, è quella
di realizzare un organo specializzato, che tenga conto prima di tutto
della diversità ontologica delle controversie in materia di famiglia
rispetto alle altre di diritto civile, legate da un lato ad una sua
natura pregiuridica e dall'altro alla assoluta specificità degli
interessi, anche e soprattutto affettivi, che sono coinvolti.
Il
disegno di legge pertanto conferisce al Governo la delega a
provvedere con uno o più decreti legislativi all'istituzione di
sezioni specializzate in controversie in materia di persone e di
famiglia presso tutte le Corti d'appello, nonché presso ogni
tribunale con l'esclusione di quelli che, per le loro ridotte
dimensioni, non hanno un numero sufficiente di magistrati addetti,
ovvero vi sia trattato un numero limitato di procedimenti.
Tali
sezioni dovranno essere composte di soli magistrati togati con
preferenza per i giudici che abbiano svolto per almeno due anni
funzioni in materia di famiglia o minori.
Presso
le procure dei tribunali dove vengono istituite le sezioni
specializzate, sono costituiti gruppi di lavoro specializzati per la
famiglia e le persone.
Le
sezioni specializzate si avvalgono di una Commissione tecnica
consultiva composta da esperti nelle materie della psichiatria, della
psicologia e della pedagogia, con l'esclusione di qualunque
partecipazione ad attività decisionale.
All'istituzione
delle sezioni corrisponde l'unificazione delle competenze attualmente
attribuite in materia di famiglia al tribunale per i minorenni, al
giudice tutelare e ai tribunali ordinari.
Interviene
ad integrazione il correlatore, senatore LI
GOTTI
(IdV),
il quale nel sottolineare l'importanza di un provvedimento diretto a
ricondurre ad unità la competenza giudiziaria in materia familiare,
osserva che il disegno di legge, condivisibile nel suo impianto
generale, presenta tuttavia qualche profilo tecnico sul quale sarà
opportuno qualche approfondimento in Commissione, in particolare per
quanto riguarda la necessità di specificare meglio i criteri per
l'individuazione dei tribunali esclusi dalla costituzione delle
sezioni specializzate, nonché per ciò che concerne l'istituzione di
una Commissione tecnica consultiva rispetto alla quale, in
considerazione delle funzioni che le vengono attribuite, sarebbe
preferibile l'istituzione di un elenco di consulenti.
Il
senatore BENEDETTI
VALENTINI
(PdL),
riservandosi di intervenire in discussione generale, ritiene di dover
segnalare che, pur essendo quanto mai apprezzabile l'iscrizione
all'ordine del giorno della Commissione del disegno di legge in
titolo, egli ritiene che il suo esame non possa essere concluso prima
dell'imminente emanazione del decreto legislativo in materia di
riorganizzazione della geografia giudiziaria, dal momento che le
regole che presiedono all'individuazione delle sede dove dovranno
essere istituite le nuove sezioni non possono prescindere dagli
importanti cambiamenti in corso nella configurazione delle
circoscrizioni giudiziarie.
Il
senatore CALIENDO
(PdL)
ritiene che non sia necessario rallentare l'esame del provvedimento.
In
realtà, le valutazioni che attualmente circolano sulla stampa
specializzata parlano della soppressione di 37 tribunali sui 165
attualmente esistenti; è probabile che alla fine la riduzione sarà
più contenuta, ma in ogni caso si può ritenere che in nessun
tribunale vi sarà un numero di magistrati insufficiente alla
creazione di una sezione specializzata in materia di famiglia, per
cui si può immaginare che il criterio che eventualmente potrà
determinare la mancata istituzione della sezione specializzata possa
tutt'al più essere quello dell'insufficienza dei procedimenti.
La
senatrice ALLEGRINI
(PdL)
annuncia la prossima presentazione di un suo disegno di legge sulla
stessa materia.
Il
seguito dell'esame è quindi rinviato.
approfondimenti:
2012/04/23 Segnalato da: Avvsilvestrini
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