NOTIZIARIO A.I.A.C. DEL 6 DICEMBRE 2011
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NOTIZIARIO A.I.A.C. DEL 6 DICEMBRE 2011 (in pdf)
La Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge, già approvata, in un testo unificato, dalla 2a Commissione permanente del Senato, d'iniziativa dei senatori Caruso ed altri; Berselli e Cardiello recante Modifica dell'articolo 645 e interpretazione autentica dell'articolo 165 del codice di procedura civile in materia di opposizione al decreto ingiuntivo (C. 4305)
Ecco il testo della proposta di legge
ART. 1.
(Modifica all’articolo 645 del codice di procedura civile).
1. Al secondo comma dell’articolo 645 del codice di procedura civile, le parole: " ; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà " sono soppresse.
ART. 2.
(Disposizione transitoria).
1. Nei procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, l’articolo 165, primo comma, del codice di procedura civile si interpreta nel senso che la riduzione del termine di costituzione dell’attore ivi prevista si applica, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo, solo se l’opponente abbia assegnato all’opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all’articolo 163-bis, primo comma, del medesimo codice.
°*°*°*°*
Il DL approvato dal consiglio dei ministri del Governo Monti contiene una norma ( l'art. 33) che riguarda le professioni .
Questa dovrebbe essere la formulazione
(Art. 33)
Soppressione limitazioni esercizio attività professionali
1. All’articolo 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 2, dopo le parole "sono abrogate con effetto dall’entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5", è aggiunto il seguente periodo: "e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012";
b) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-bis. All’articolo 3, comma 5, lett. c), del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a tre anni", sono sostituite dalle seguenti: "la durata del tirocinio non potrà essere complessivamente superiore a diciotto mesi".
[ Per comodità si riporta il testo dell'art. 10 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 evidenziando in rosso le modifiche apportate dalla Legge stessa all'art. 3 del DL n. 138/2011 e, in verde, le modifiche apportate dal DL governo Monti
Art. 10
Riforma degli ordini professionali e societa' tra professionisti
1. All'articolo 3, comma 5, alinea, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "Gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:" sono sostituite dalle seguenti: "Con decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, gli ordinamenti professionali dovranno essere riformati entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto per recepire i seguenti principi:".
2. All'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148,dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. Le norme vigenti sugli ordinamenti professionali sono abrogate con effetto dall'entrata in vigore del regolamento governativo di cui al comma 5". "e, in ogni caso, dalla data del 13 agosto 2012"]
approfondimenti:
Link: http://www.cameracivilevenezia
2011/12/06 Segnalato da: Avvbattaglini
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