Perizie tecniche, accesso ai dati e diritto alla difesa
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Perizie tecniche, accesso ai dati e diritto alla difesa
Non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso
Non è possibile accedere alle perizie tecniche in presenza di un contenzioso, specie se queste contengono valutazioni che risultino indispensabili o quantomeno influenti nell'esercizio del diritto di difesa. Il Garante ha rigettato il ricorso di una persona che aveva avuto solo parziale risposta ad una richiesta di accesso rivolta ad una compagnia assicurativa. Il ricorrente chiedeva di conoscere i propri dati personali contenuti nelle copie integrali della perizia tecnica, comprese le valutazioni riservate del medico legale.
La compagnia assicurativa da parte sua, opponendosi alla richiesta, sosteneva di aver fornito solo la parte "oggettiva" della documentazione richiesta, omettendo la parte conclusiva, per non ledere le proprie "esigenze difensive".
Nel definire il procedimento il Garante ha ribadito che va salvaguardato il diritto alla difesa delle parti e ha quindi riconosciuto le ragioni all'assicurazione di differire l'accesso del ricorrente. E ciò non soltanto per l'esistenza di un giudizio civile pendente, ma anche perché si era in presenza di una specifica situazione che avrebbe potuto condizionare o alterare l'esercizio del diritto di difesa dell'assicurazione. Il ricorrente infatti in un primo tempo aveva richiesto all'assicurazione un risarcimento per i danni materiali subiti e solo in un secondo momento aveva manifestato l'esigenza di un risarcimento per danni fisici, richiesta non accolta dalla compagnia assicurativa che aveva sollevato dei dubbi per la modesta entità dei danni prodotti dall'urto dei veicoli, con l'inevitabile ricorso ad una perizia medico legale.
IL PROVVEDIMENTO | |
Decisioni su ricorsi - 25 luglio 2007 Bollettino del n. 85/luglio 2007
[doc. web n. 1434791]
Provvedimento del 25 luglio 2007
IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Nella riunione odierna, in presenza del prof. Francesco Pizzetti, presidente, del dott. Giuseppe Chiaravalloti, vicepresidente, del dott. Mauro Paissan e del dott. Giuseppe Fortunato, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;
Esaminato il ricorso presentato da XY, rappresentato e difeso dall'avv. Luca Caramanico presso il cui studio ha eletto domicilionei confronti diFondiaria-Sai S.p.A.;
Visti gli articoli 7 e 145 s. del Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Viste le osservazioni dell'Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Mauro Paissan;
PREMESSO
Il ricorrente afferma di non aver ricevuto idoneo riscontro ad un'istanza formulata in data 5 febbraio 2007 con la quale aveva chiesto alla resistente di conoscere le "conclusioni" della relazione peritale redatta dal medico legale della compagnia assicuratrice, in relazione ad una richiesta di risarcimento dei danni subiti a seguito di un incidente stradale. Ciò, in quanto nell'ambito del giudizio risarcitorio tuttora pendente risulterebbe acquisita agli atti una copia di tale perizia priva, però, delle citate conclusioni valutative.
Con nota del 9 marzo 2007 la società di assicurazione, nel confermare la correttezza del proprio operato, ha precisato di aver agito a tutela dei propri interessi nel procedimento promosso dall'interessato.
Con il ricorso proposto ai sensi degli artt. 145 e s. del Codice il ricorrente ha ribadito la propria richiesta ed ha chiesto il rimborso delle spese del procedimento.
A seguito dell'invito ad aderire formulato il 27 aprile 2007, Fondiaria Sai S.p.A. ha risposto con nota inviata via fax il 17 maggio 2007 con la quale ha ribadito che il rispetto delle proprie "esigenze difensive" precluderebbe, allo stato, la possibilità di consegnare al ricorrente la "copia integrale" della perizia medico legale comprensiva delle "valutazioni riservate" del medico legale della società; ha precisato peraltro che, "limitatamente alla parte contenente i dati oggettivi, detta relazione è già stata consegnata" e che copia integrale della stessa sarà consegnata "non appena verranno meno le accennate esigenze difensive".
Con note del 21 maggio e del 23 maggio 2007 il ricorrente ha contestato le deduzioni di controparte ritenendo inapplicabile, nel caso di specie, l'invocato differimento del diritto di accesso.
La resistente con nota inviata via fax il 23 maggio 2007 ha, tra l'altro, sostenuto che:
CIÒ PREMESSO IL GARANTE OSSERVA
Il ricorso verte sulla richiesta di accesso ai dati personali del ricorrente contenuti nelle considerazioni valutative redatte dal medico legale di fiducia di una società di assicurazione.
Le perizie medico-legali redatte in ambito assicurativo (come quella oggetto di richiesta da parte del ricorrente) comprendono dati personali dell'interessato non solo nella parte in cui sono riportati dati identificativi, ma anche in quella che comprende valutazioni e giudizi del perito fiduciario.
Si tratta di informazioni riferite all'interessato da considerare "dati personali" secondo la definizione di cui all'art. 4, comma 1, lettera d), del Codice, e che ricadono pertanto nell'ambito di applicazione del medesimo Codice.
L'esercizio del diritto di accesso di cui al citato art. 7 del Codice riguarda peraltro le sole informazioni di carattere personale e non anche, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 4, "l'indicazione di condotte da tenersi o di decisioni in via di assunzione da parte del titolare del trattamento", o possibili considerazioni a carattere difensivo o di strategia contrattuale o processuale eventualmente espresse in sede di consulenza.
La richiesta di accedere ai dati personali contenuti nelle citate valutazioni peritali non può essere allo stato accolta.
Riguardo a tali dati, risultano documentati in atti gli estremi per applicare, in questa fase, l'art. 8, comma 2, lettera e), del Codice, il quale prevede il temporaneo differimento dell'esercizio dei diritti previsti dall'art. 7 del medesimo Codice per il solo periodo durante il quale potrebbe derivarne pregiudizio per lo svolgimento di cd. "indagini difensive" o, comunque, per far valere un diritto in sede giudiziaria.
La valutazione dell'esistenza di un effettivo pregiudizio ai sensi del citato art. 8, comma 2, lettera e), deve essere effettuata caso per caso e sulla base di concreti elementi forniti dal titolare del trattamento o, comunque, risultanti dagli atti.
Nel caso in esame, è stata comprovata la ricorrenza di uno dei presupposti già riconosciuti idonei -in altri casi- da questa Autorità a giustificare un differimento del diritto di accesso. Ciò, non in ragione del mero fatto che presso un ufficio giudiziario pende un giudizio civile, ma per effetto di una specifica situazione nel corso della quale si può determinare un condizionamento o un'alterazione nell'esercizio del diritto alla prova rispetto ad un determinato mezzo istruttorio (v. Provv. 17 maggio 2001, in Bollettino del Garante n. 20/2001, p. 20).
Nel caso di specie sussiste quindi, effettivamente, la documentata esigenza di non pregiudicare l'esercizio del diritto di difesa del titolare del trattamento rispetto al completamento della menzionata consulenza tecnica d'ufficio attualmente in corso di svolgimento e appare pertanto legittimo l'invocato differimento temporaneo del diritto di accesso.
Sussistono infine giusti motivi per compensare le spese tra le parti.
PER QUESTI MOTIVI IL GARANTE:
Roma, 25 luglio 2007
IL PRESIDENTE Pizzetti
IL RELATORE Paissan
IL SEGRETARIO GENERALE Buttarelli
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Dal sito http://www.garanteprivacy.it
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