CASSAZIONE. L'ECCEZIONE DI COMPETENZA DI UN FORO ALTERNATIVO IN FORZA DI DEROGA PATTIZIA SOLLEVATA DAL CONSUMATORE



Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza 28/09/2016 n° 19061. Il consumatore, convenuto in giudizio nel rispetto del foro esclusivo, deve provare la trattativa individuale qualora eccepisca la competenza di un foro alternativo in forza di deroga pattizia


Con l'indicata ordinanza, la Suprema Corte è intervenuta per individuare l'Autorità competente a dirimere una controversia insorta tra professionista e consumatore.

Il caso era il seguente: professionista e consumatore avevano stipulato un contratto contenente una clausola che derogava al Foro esclusivo del consumatore.

Detta clausola, come noto, deve presumersi vessatoria ai sensi della lettera u) dell'art.33 D.Lgs. n.206/2005 e, dunque, nulla ogniqualvolta l'accertamento effettuato ai sensi dell'art.34 del Codice del Consumo, non ne escluda tale natura. 

Il professionista aveva richiesto l'emissione di decreto ingiuntivo nei confronti del consumatore, individuando l'Autorità giudiziaria competente nel rispetto del disposto di cui all'art.33 D.Lgs. n.206/2005 (Foro esclusivo).

La scelta del professionista era stata dettata dall'esigenza di superare l'incertezza circa la vessatorietà della pattuizione in esame.

Il consumatore interponeva opposizione al decreto ingiuntivo, eccependo preliminarmente  l'esistenza della clausola convenzionale che derogava al Foro esclusivo.

In linea generale, è pacifico che il consumatore possa rinunciare al Foro esclusivo ex art. 33 D.Lgs 206/2005, ogniqualvolta sia egli ad agire  in giudizio (rivestendo, dunque, la posizione di attore sia in senso formale che sostanziale).

Nel caso in esame, però, l’iniziativa monitoria era stata assunta dal professionista; pertanto il consumatore, a seguito dell'interposta opposizione, aveva assunto la veste di attore solo in senso formale, ma di convenuto in senso sostanziale. 

La Corte di Cassazione ha affermato il seguente principio "allorquando il professionista, come nel caso di specie, nel presupposto che la clausola derogatoria sia nulla, agisce chiamando in giudizio il consumatore presso il foro a lui riferibile come tale a norma dell’art. 33, lett. u) e, quindi, nell’implicita prospettazione che la clausola non sia stata frutto di trattativa individuale, il consumatore convenuto che invece ritenga valida la clausola convenzionale derogatoria e voglia superare la presunzione di vessatorietà e, dunque, sostenere che il foro della controversia doveva essere quello della clausola convenzionale pur non coincidente con il c.d. foro del consumatore, è onerato, quale elemento costitutivo dell’eccezione di incompetenza per territorio del Giudice adito, di dedurre e dimostrare che vi era stata una specifica trattativa e che, pertanto, non essendo la clausola vessatoria, la clausola contrattuale derogatoria era legittima.“

Leggi l'ordinanza.

(Segnalazione e nota a cura dell'avv. Marco Barbieri)

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