CASSAZIONE S.U.: DA ADEMPIERSI AL DOMICILIO DEL CREDITORE SOLO LE OBBLIGAZIONI PECUNIARIE LIQUIDE



Le Sezioni unite della Cassazione, con la sentenza 17989 depositata il 13/9/2016, dirimendo un contrasto, hanno definitivamentre statuito che le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art. 1182, terzo comma, cod. civ., sono – agli effetti sia della mora ex re ai sensi dell’art. 1219, secondo comma, n. 3, cod. civ., sia della determinazione del forum destinatae solutionis ai sensi dell’art. 20, ultima parte, cod. proc. civ. – esclusivamente quelle liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l’ammontare, oppure indichi i criteri per determinarlo senza lasciare alcun margine di scelta discrezionale, e i presupposti della liquidità sono accertati dal giudice, ai fini della competenza, allo stato degli atti secondo quanto dispone l’art. 38, ultimo comma, cod. proc. civ.”.


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Attualità

Gn 14.09.2016
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