MODELLO DI INFORMATIVA EX ART. 4, COMMA 3 , D. LGV. 4-3-2010 N. 28



Da sabato 20 marzo, all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato sarà tenuto a informare il cliente per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione


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Cari Associati,

come sapete, da sabato 20 marzo, all’atto del conferimento dell’incarico, l’avvocato sarà tenuto a informare il cliente per iscritto della possibilità di avvalersi del procedimento di mediazione di cui al D.Lgs. 4.3.2010, n.28 e delle relative agevolazioni fiscali. Inoltre, il documento che contiene l’informazione dovrà essere allegato all’eventuale atto introduttivo.

Per la verità, da parte di taluno su dubiterebbe sull’effettiva vigenza di tale obbligo e sulle sue conseguenze (annullabilità del contratto con l’assistito). Ciò, quanto meno, in assenza dei decreti previsti dalla normativa.

Tuttavia, in mancanza di chiarimenti o precisazioni (e, comunque, in attesa dell’eventuale esito delle iniziative allo studio da parte dei nostri organismi rappresentativi), allo stato la situazione risulta quelle innanzi ricordata ed è pertanto necessario ed opportuno (oltre che prudente) attenersi alla scrupolosa osservanza dell’obbligo così come previsto dalla normativa.

Allo scopo di agevolare gli associati, inviamo l’allegato fac-simile predisposto dal consigliere e Presidente della Federazione Triveneta delle Camere Civili avv. Manola Faggiotto, la quale l’ha messo cortesemente a disposizione e alla quale vanno i nostri più sentiti ringraziamenti.

Venezia-Mestre, 17 marzo 2010

Il Segretario                                                  Il Presidente

avv. Fabio Sportelli                            avv. Paolo Maria Chersevani

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Circolari

Avv. Giorgio Battaglini 17.03.2010
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