La circolare n. 12 approvata dal Consiglio nazionale forense lo scorso 9 aprile prevede che gli avvocati dovranno ottenere:
- 50 crediti nel triennio 2008-2010 per gli iscritti all’Albo prima del 2008;
- 68 nel 2009-2011 per i professionisti abilitati nel 2008;
- 83 nel 2010-2012 per chi si iscrive nel 2009.
Il CNF ha voluto garantire uniformità nell’applicazione del Regolamento così come previsto nella relazione di accompagnamento ove si specifica che è «necessario un rodaggio e una graduale entrata a regime che abitui tutti gli iscritti alle novità, permettendo di alleviare il peso organizzativo che grava sui Consigli dell’Ordine».
Dal primo gennaio 2011 poi il sistema sarà parificato e tutti gli iscritti all’albo nel 2010 dovranno conseguire almeno 90 crediti, di cui 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno.
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
N. 12-C12009
Roma. 10 aprile 2009
OGGETTO: Triennio formativo e disciplina transitoria.
Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la formazione continua, decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (c.d."triennio soggettivo"). L'art. 11 del Regolamento prevede la disciplina transitoria, applicabile agli iscritti all'Albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010.
Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare 2008, devono conseguire 50 crediti formativi, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di:
9 crediti per il primo anno formativo (2008);
12 crediti per il secondo anno formativo (2009);
18 crediti per il terzo anno formativo (2010).
A partire dal 1°gennaio 2011 sarà applicabile il regime previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento secondo cui nel triennio formativo 2011-2013 e nei successivi dovranno essere conseguiti almeno 90 crediti, dei quali almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno. Per evidenti esigenze di coordinamento ed armonizzazione nell'applicazione del Regolamento ed a seguito di specifiche richieste di alcuni Consigli dell'ordine, sulla scorta di un'analisi tecnica che è a Vostra disposizione, elaborata su criteri di proporzionalità progressività, il Consiglio ha deliberato d'indicare i crediti da conseguire nei seguenti trienni.
Triennio formativo 2009-2011(transitorio)
Ogni iscritto nell'anno 2008, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1°gennaio 2009, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di:
12 crediti per il 2009
18 crediti per il 2010
20 crediti per il 2011
Triennio formativo 2010-2012 (transitorio)
Ogni iscritto nell'anno 2009, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1°gennaio 2010, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 83 crediti formativi (di cui almeno 12 crediti formativi in materia di ordinamento p professionale e previdenziale e di deontologia)
con un minimo di:
18 crediti per il 2010
20 crediti per il 2011
20 crediti per il 2012
La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi (segreteria@fondazioneavvocatura.it ) è disponibile per qualsiasi chiarimento in merito ai criteri di proporzionalità e progressività adottati.
Con viva cordialità.
Avv. prof. Guido Alpa