OBBLIGO FORMATIVO. LE PRECISAZIONI DEL CNF




La circolare n. 12 approvata dal Consiglio nazionale forense lo scorso 9 aprile prevede che gli avvocati dovranno ottenere:

- 50 crediti nel triennio 2008-2010 per gli iscritti all’Albo prima del 2008;

- 68 nel 2009-2011 per i professionisti abilitati nel 2008;

- 83 nel 2010-2012 per chi si iscrive nel 2009.

Il CNF ha voluto garantire uniformità nell’applicazione del Regolamento così come previsto nella relazione di accompagnamento ove si specifica che è «necessario un rodaggio e una graduale entrata a regime che abitui tutti gli iscritti alle novità, permettendo di alleviare il peso organizzativo che grava sui Consigli dell’Ordine».

Dal primo gennaio 2011 poi il sistema sarà parificato e tutti gli iscritti all’albo nel 2010 dovranno conseguire almeno 90 crediti, di cui 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno.


CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

N. 12-C12009

Roma. 10 aprile 2009

OGGETTO:  Triennio formativo e disciplina transitoria.

Il periodo di valutazione dell'obbligo formativo, ai sensi dell'art. 2 del Regolamento per la formazione continua, decorre dal primo gennaio dell'anno solare successivo a quello d'iscrizione all'albo o di rilascio del certificato di compiuta pratica (c.d."triennio soggettivo"). L'art. 11 del Regolamento prevede la disciplina transitoria, applicabile agli iscritti all'Albo anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 per il triennio formativo 2008-2010.

Gli avvocati e i praticanti abilitati al patrocinio, iscritti prima dell'anno solare 2008, devono conseguire 50 crediti formativi, dei quali almeno 6 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di:

9 crediti per il primo anno formativo (2008);

12 crediti per il secondo anno formativo (2009);

18 crediti per il terzo anno formativo (2010).

A partire dal 1°gennaio 2011 sarà applicabile il regime previsto dall'art. 2, comma 3, del Regolamento secondo cui nel triennio formativo 2011-2013 e nei successivi dovranno essere conseguiti almeno 90 crediti, dei quali almeno 15 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia, con un minimo di 20 per ogni anno.  Per evidenti esigenze di coordinamento ed armonizzazione nell'applicazione del Regolamento ed a seguito di specifiche richieste di alcuni Consigli dell'ordine, sulla scorta di un'analisi tecnica che è a Vostra disposizione, elaborata su criteri di proporzionalità progressività, il Consiglio ha deliberato d'indicare i crediti da conseguire nei seguenti trienni.

Triennio formativo 2009-2011(transitorio)

Ogni iscritto nell'anno 2008, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1°gennaio 2009, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 68 crediti formativi (di cui almeno 9 in materia di ordinamento forense, previdenza e deontologia) con un minimo di:

12 crediti per il 2009

18 crediti per il 2010

20 crediti per il 2011

Triennio formativo 2010-2012 (transitorio)

Ogni iscritto nell'anno 2009, per il quale il triennio formativo ha inizio il 1°gennaio 2010, dovrà conseguire nell'arco del triennio almeno 83 crediti formativi (di cui almeno 12 crediti formativi in materia di ordinamento p professionale e previdenziale e di deontologia)

con un minimo di:

18 crediti per il 2010

20 crediti per il 2011

20 crediti per il 2012

La Commissione per l'assegnazione dei crediti formativi (segreteria@fondazioneavvocatura.it ) è disponibile per qualsiasi chiarimento in merito ai criteri di proporzionalità e progressività adottati.

Con viva cordialità.

Avv. prof. Guido Alpa

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Avvbattaglini 16.04.2009
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