TRIBUNALE PER I MINORENNI DI VENEZIA. APPONIBILE LA F.E. AI DECRETI CAMERALI



Il Presidente del Tribunale stabilisce con decreto l'apponibilità della formula esecutiva ai decreti definitivi emessi nell’ambito dei procedimenti camerali
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DECRETI DEL TRIBUNALE PER I MINORENNI E FORMULA ESECUTIVA

Tribunale per i Minorenni di Venezia - Decreto del Presidente Adalgisa Fraccon 15/16 Luglio 2008

Il Tribunale per i Minorenni di Venezia ha finalmente preso posizione in ordine alla questione dell’apponibilità della formula esecutiva ai decreti definitivi emessi nell’ambito dei procedimenti camerali.

Ribadendo l’equiparazione tra figli naturali e legittimi, in forza del richiamo agli artt. 3 e 30 Cost., all’art. 261 c.c. e allo spirito della riforma del diritto di famiglia del 1975, ha evidenziato che gli obblighi di mantenimento, di istruzione e di educazione, conseguono allo status di genitore e non a quella di coniuge.

Il Tribunale ha ritenuto che, al fine di garantire gli interessi dei figli naturali, sia necessaria una interpretazione sistematica delle norme del codice civile in materia di filiazione, che dovranno così essere lette alla luce del
principio di responsabilità genitoriale di cui all’art. 30 Cost., ribadito dall’art. 261 c.c..

Tale principio impone infatti che i doveri genitoriali non restino inadempiuti a motivo della mancanza di tutela processuale, come avverrebbe se i provvedimenti che li sanciscono non fossero suscettibili di esecuzione coattiva.

Al fine di perseguire tale obiettivo non deve quindi ritenersi necessaria una norma esplicita, dal momento che la
regula iuris è immanente al sistema e si ricava per via interpretativa applicando proprio il principio di responsabilità genitoriale di cui all’art. 30 della Costituzione.

Il Tribunale parte da questo presupposto e aderisce all’orientamento interpretativo del processo camerale in materia di famiglia, maggioritario presso la Suprema Corte, secondo cui i decreti camerali della Corte d’Appello pronunciati in sede di modifica delle condizioni della separazione e di divorzio, data la loro natura sostanziale di sentenza, si ritengono ricorribili per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost..

I provvedimenti concernenti il mantenimento ed i rapporti con i figli, in quanto incidano sui diritti/doveri dei genitori relativi all’aspetto economico, all’affidamento, alla vigilanza sulla loro educazione ed istruzione, alla possibilità di concorrere alla adozione delle decisioni di maggiore interesse per la loro vita (art. 155, co. 3, c.c.), hanno quindi natura decisoria e definitiva.

Precisa infine il Tribunale che, un ulteriore argomento, è ricavabile dall’espressione usata dall’art. 474, 1) c.p.c., che individua i titoli esecutivi nelle sentenze e nei provvedimenti ai quali la legge attribuisce espressamente
efficacia esecutiva.

Sul presupposto che il termine efficacia debba essere inteso come categoria più ampia rispetto a quello di esecutività, ne consegue che, i provvedimenti camerali di cui all’art. 741 c.c., cui la legge attribuisce efficacia, potranno essere ricondotti a quelli di cui all’art. 474, 1) c.p.c., avendo l’efficacia in sé l’attitudine all’esecutività. (E.S.)

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